Usura Bancaria

L’usura bancaria è stata introdotta dall’Art. 644 del Codice penale e poi riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 
Prima della l. 108/96 il reato di usura si aveva esclusivamente nei casi in cui c’era stato l’approfittamento dello “stato di bisogno” per ottenere vantaggi per sé o per altri, mentre dopo è stato introdotto il parametro oggettivo del superamento del tasso soglia di usura dall’Art. 2 della stessa L. 108/96 venga superato.

La l.108/96 è stata introdotta per sanzionare la condotta di Banche, Finanziarie e di chi, a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 (Tasso Soglia d’Usura).

L’usura bancaria riguarda le varie categorie di credito. Per ognuna delle quali vengono stabiliti trimestralmente i tassi soglia.

Il reato di usura

Si definisce “usura” l’applicazione di tassi di interesse sproporzionalmente elevati su una somma di denaro concesso in prestito, ed è un comportamento che abusa della condizione di necessità del richiedente,
rientrando a tutti gli effetti tra i reati penali.
Quando l’usura interessa un contratto di mutuo, un fido o un finanziamento non parliamo più semplicemente di usura ma di “usura bancaria“. Il reato di usura rientra tra i “delitti contro il patrimonio
mediante frode”.

Usura bancaria e la nuova normativa

Prima che la nuova normativa diventasse parte integrante della legge esistente le condizioni, le modalità e i termini relativi all’erogazione del credito erano completamente a discrezione delle parti, con una pericolosa
libertà di mercato che permetteva all’ente erogatore, di fatto parte forte nella contrattazione, di applicare costi elevati al cliente in modo del tutto legale.
La normativa relativa all’usura bancaria permette di sanzionare gli enti erogatori (banche e finanziarie) che infrangono quanto previsto dall’Art.1 Legge 108/96 e dall’Art.2 della Legge 108/96, dando la possibilità al
debitore di ricevere un’assistenza legale, qualora richiesta, atta a dimostrare l’illegalità dell’atto sottoscritto.

E’ possibile riscontrarla nei seguenti rapporti:

  1. Conti correnti
  2. Mutui
  3. Finanziamenti
  4. Fido bancario
  5. Prestiti personali e al consumo
  6. carte revolving

Affinchè si possa parlare effettivamente di usura bancaria, è necessario far riferimento a quanto definito dalla Legge vigente: “si parla di tasso usurario quando l’interesse supera di oltre il 50% i tassi medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, così come rilevati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato dalla Banca d’Italia in apposita tabella.”

Usura Bancaria nei conti correnti

L’usura bancaria relativa ai conti correnti è molto più frequente di quanto si possa pensare ed è verificabile consultando l’estratto conto trimestrale inviato dalla propria banca e verificare i costi e il tasso di interesse
applicato, che viene calcolato dalla somma dei costi delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.
La giurisprudenza ha identificato diverse forme di usura bancaria:

  • L’usura bancaria originaria
  • L’usura bancaria sopravvenuta
  • L’usura oggettiva
  • L’usura soggettiva

Quando il tasso di interesse diventa usura?

Ai fini della rilevazione dell’usura nei conti correnti è essenziale calcolare il Tasso effettivo globale dobbiamo utilizzando la seguente formula :

TEG= (interessi + spese + commissioni) * 36.500/ Numeri debitori

Per calcolare il Teg c’è bisogno di considerare il comma 4° dell’Art. 644 C. P. in base al quale “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;

Una volta calcolato il Teg bisogna confrontarlo con il tasso soglia del trimestre di riferimento.

Se dovesse risultare superiore, si sfocerebbe nell’USURA.

In caso di usura, l’art. 1815 co 2 prevede che: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” quindi tutti gli importi pagati devono essere recuperati integralmente.

Ad esempio:

Prendendo come riferimento il 3° trimestre 2006 del corrente ordinario:

T.E.G.=(437,92+373,52+100)/1.715.311,50 x 36500 = 19,394%
Per il presente trimestre il tasso soglia è del 14,37%, mentre il Tasso effettivo glogale (TEG) è del 20,851%.

Il tasso soglia è stato superato di 6,024 punti.

In tal caso il correntista dovrà recuperare 911,44

Tale importo non dovuto, il trimestre successivo genera ulteriormente interessi per cui si sfocia nella cd. “Capitalizzazione dell’usura” (Cass 26100/12) che genera ulteriore usura determinando un circolo vizioso da cui è impossibile uscirne se non contestando la banca.

Ovviamente le banche utilizzano un’altra forma di calcolo (indicata dalla Banca d’Italia) che esclude la cms, la mora, ecc… in modo da essere più difficile se non quasi impossibile il superamento del tasso soglia

Elementi che contribuiscono a superare il tasso di soglia nei conti correnti

La Civ (Commissione Istruttoria Veloce), risulta ancora più gravosa per i correntisti perché calcolata con un importo fisso. Le Commissioni Istruttoria Veloce in genere applicate vanno dai 10 ai 450 euro al giorno. Anche conti correnti originariamente non viziati da usura lo sono diventati con l’entrata in vigore di queste nuove commissioni.

 Anatocismo

Quando si parla di anatocismo si intende la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi anche se scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Quando questa forma di capitalizzazione degli interessi si applica nei contratti bancari (in particolare nei contratti di conto corrente) si parla di anatocismo bancario. In questo caso specifico l’anatocismo si concretizza con il calcolo di interessi sugli interessi passivi: cioè quelle somme dovute dal correntista per essere andato “in rosso” sul proprio conto corrente. L’anatocismo è un modo di calcolare interessi che fa si che gli interessi periodici maturati generano altri interessi. Ovvero gli interessi vengono sommati alla somma capitale prestata così da poter maturare altri interessi nei periodi successivi.

Usura pattizia ed usura sopravvenuta nei C/C

E’ fondamentale verificare l’usura nel contratto di concessione di credito.

Alcuni tribunali stanno considerando sopravvenuta l’usura applicata successivamente e verificata negli estratti conto scalari.

La differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta sta nella sanzione applicata:

  • nel primo caso non sono dovuti interessi
  • nel secondo sono dovuti gli interessi pari al tasso soglia

Quindi ai fini della quantificazione del recupero c’è una grossa differenza:

  • nel primo caso recupero tutto quello che ho pagato
  • nel secondo solo la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia del trimestre di riferimento

Calcolo tasso soglia e ruolo della banca d’italia

Il Tasso Soglia Usura è stabilito dalla legge, che lo definisce “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

La Banca d’Italia rileva periodicamente il TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio applicato dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela per le diverse classi di categoria omogenee.

La rilevazione avviene 4 volte l’anno (trimestralmente):

  • 1° gennaio – 31 marzo;
  • 1° aprile – 30 giugno;
  • 1° luglio – 30 settembre;
  • 1° ottobre – 31 dicembre

La rilevazione verrà comunicata dalla Banca d’Italia al MEF(ministero dell’Economia e delle Finanze) che provvederà alla pubblicazione periodica in Gazzetta Ufficiale.

Fino al 13 maggio 2011 si aveva:

TASSO SOGLIA= TEGM + 50%

Dal 14 maggio 2011

Con il cosiddetto Decreto Sviluppo varato dal governo Berlusconi nel 2011 con Decreto Legge n. 70 del 2011 si ha:

TASSO SOGLIA = (TEGM + 25%) + 4

La differenza tra il Tasso Soglia e il Tasso Effettivo Globale Medio non può comunque mai essere superiore a otto punti percentuali.

Questa variazione ha portato numerosi vantaggi alle banche.

La Banca d’Italia non ha il compito di fissare il tasso soglia di usura, bensì di rilevare il tasso medio praticato dal mercato attraverso le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura.

Prendere in considerazione le istruzioni di Banca d’Italia ai fini del calcolo del Taeg è assolutamente errato.

Usura bancaria: mutui, leasing e finanziamenti

La sentenza della Cassazione n. 350/13 ha avuto forte rilevanza
circa l’usura nei mutui avendo previsto che non sono dovuti interessi se il tasso di mora previsto nel mutuo supera la soglia di usura.

 

Molti tribunali si sono successivamente omologati a tale orientamento sospendendo in molti casi azioni esecutive ed evitando le vendite all’asta di molti immobili.

 

Altri giudici di merito invece hanno propeso per l’esclusione della mora nel calcolo del taeg nei mutui o per la non debenza dei soli interessi mora senza coinvolgimento dell’intero mutuo e degli interessi corrispettivi rimettendosi erroneamente alle istruzioni di Banca d’Italia.

Come controllare l’usura bancaria nel mutuo

Una buona percentuale dei mutui stipulati dalle banche presenta una pattuizione usuraia, infatti la banca, in questi casi, ha previsto sin dall’origine dei tassi superiori a quelli applicabili perché superiori al tasso soglia di usura. Ricordiamo che, quando un mutuo è in usura non è dovuto alcun interesse ma solo la sorta capitale.

Gli elementi determinanti nel mutuo sono:

  • la data in cui è stato stipulato
  • il tan(tasso annuo nominale)
  • il taeg(tasso effettivo globale)/isc(indicatore sintetico di costo)
  • l’interesse di mora
  • la penale di risoluzione (da distinguere rispetto all’estinzione anticipata)
  • le ulteriori spese(assicurazione, istruttoria ecc…)

Il quesito più importante a cui rispondere è: l’interesse di mora rientra o meno nel calcolo del taeg???

Le banche ovviamente dicono di no.

Ma in realtà, sia in base alla legge 108/96, agli artt. 644 cp e 1815 co 2 c.c. nonché alla sentenza Cass. 350/13 e alle pronunce di numerosi tribunali di merito IL TASSO DI MORA RIENTRA NEL TAEG. L’interesse di mora è l’elemento che determina il superamento del tasso soglia.

Bisogna però fare attenzione a calcolarlo: molti valutano l’usurarietà del mutuo facendo la somma tra il tan e la mora

NOI CONSIDERIAMO SEMPRE IL TASSO SOGLIA COME SOSTITUTIVO salvo non riuscire a provare diversamente tramite documenti di sollecito dei pagamento inviati dalla banca al cliente.

Altro elemento importante è la PENALE DI RISOLUZIONE (diversa dalla PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA)

Nel contratto, infatti, può essere prevista una percentuale, oltre al tan e agli interessi di mora, che il cliente deve pagare nel caso in cui, a seguito di inadempienza, gli venga revocato il beneficio del termine e quindi, non possa più pagare ratealmente.

Solo in tale caso questa penale può essere considerato un costo.

Non consideriamo la PENALE DI ESTINZIONE un’ulteriore elemento da sommare ai fini della valutazione della pattuizione usuraia, in quanto nasce come importo forfettario da pagare nel caso in cui, il cliente abbia la possibilità di onorare il mutuo anticipatamente senza pagare ulteriori interessi.

Come si calcola l’usura nel mutuo?

Come si fa a capire che il tasso di interesse è usura?

Innanzitutto è bene conoscere alcuni acronimi che utilizzeremo per facilitare la lettura e che troveremo spesso parlando di finanziarie, banche e usura bancaria. Inoltre vi agevoleranno nella lettura del vostro
estratto conto bancario.

  • T.E.G. : Tasso Effettivo Globale
  • TSU : Tasso Soglia d’Usura
  • TAEG : Tasso Annuo Effettivo Globale
  • MEF : Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • CMS : Commissione di Massimo Scoperto

Se le spese che vi sono state addebitate sono sotto il TSU, non ci troviamo davanti ad un caso di usura bancaria. Il TSU viene trimestralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è determinato dal Legislatore,
come previsto dall’Art.2 Legge 108/96, sulla base del TEG medio applicato dagli istituti di credito e rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia.
Per determinare il TSU occorrono :

  • TAEG
  •  Interessi generati dall’applicazione della valuta
  • Interessi generati dall’anatocismo
  • Interessi generati dall’addebito del CMS
  • Spese accessorie come costi di istruttoria, apertura e chiusura pratica

Facciamo un esempio:

  • TAEG = 6,50% (maggiore del tasso contrattuale = TAN, per es. 6,00%, perché tiene conto delle spese del mutuo e della capitalizzazione composta degli interessi.
  • TASSO DI MORA = 2,00 in più rispetto al Taeg%
  • Soglia usura = 8,00%
  • TEG: 6,50 + 2 = 8,5%
  • In questo caso quindi abbiamo la pattuizione di interessi usurari e quindi non sono dovuti interessi

L’importanza della CMS e come calcolarla

Uno dei costi di maggior rilevanza nel conteggio del tasso di interesse è la CMS e con la sentenza delle SU (Sezioni Unite) n° 16303/2018 ne viene decretata la forte incidenza ai fini dell’usura bancaria.
Il concetto è che trattandosi di un onere addebitato in conseguenza di una situazione debitoria, è ovvio, al di là di ogni ragionevole dubbio, che esso sia correlato all’erogazione del credito, quindi finalizzato all’usura
bancaria, come stabilito dalla Legge 108/96. La Corte Suprema, inoltre, ha comunicato le modalità tecniche per effettuare la verifica circa l’eventuale usurarietà delle CSM in aperture di credito e conti correnti.
 Le CMS devono essere superiori alle CMS soglia usura*
 Verificare se le CMS addebitate compaiano nel “margine soglia”**
*Le CSM soglie usura si calcolano aggiungendo il 50% alle CMS pubblicate dai decreti ministeriali.
**Il Margine soglia si calcola considerando gli interessi addebitati ed il limite entro il quale tali interessi devono essere contenuti. Qualora aggiungendo la CMS si ecceda tale limite, quest’ultima è da ritenersi
positiva al fine dell’usura bancaria.

Ho il dubbio che le rate del mio mutuo siano spropositate

Una consistente percentuale delle pratiche di mutuo e di conti corrente analizzati presentano irregolarità.

  • Usura bancaria
  • Anatocismo bancario
  • Omissione del TAEG
  • Difformità tra le condizioni pattuite e quelle applicate
  • Applicazione di spese non previste in fase contrattuale
  • CMS

Sono solo alcune delle difformità rilevate in fase di accertamenti sull’usura bancaria, ma sono già sufficienti a ridiscutere la vostra pratica secondo le norme vigenti.

Usura bancaria Originaria

L’usura originaria si al momento della stipula del mutuo e quindi in base alle condizioni del contratto indipendentemente dal pagamento delle rate.

La normativa afferma che se c’è usura originaria il contratto di mutuo è parzialmente nullo (la clausola degli interessi è nulla), per cui tutti gli interessi pagati devono essere restituiti mentre quelli futuri non devono essere pagati.

Si intende per usura bancaria originaria quella di cui alla Legge 24/01 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che “ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”

Per determinare se i tassi siano tacciabili di usura bancaria occorre fare riferimento alla stipula del contratto ; se il tasso non risponde ai requisiti di Legge è applicabile l’Art.1815 c.c. che decreta la nullità
della clausola e cancella automaticamente gli interessi dovuti.

Usura bancaria Sopravvenuta

L’usura sopravvenuta si ha quando gli interessi al momento della stipula del mutuo sono regolari ma diventano usurari successivamente perché il tasso soglia è più basso. Si può verificare soprattutto nei mutui a tasso fisso.

L’usura bancaria sopravvenuta si verifica quando nonostante all’atto della stipula del contratto il tasso d’interesse sia conforme alla soglia vigente in quel momento o sia stato stipulato prima della L. 108/1996,
divenga irregolare nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia. A tal riguardo la Cassazione ha escluso la ricorrenza di tale circostanza in quanto per molti era da valutare solo il momento
della pattuizione del tasso( Cass. Sez. Un. 19/10/2017 n. 24675)

La Cassazione con le sentenze n. 602 e 603 del 2013 ha previsto in caso di usura sopravvenuta la restituzione degli interessi pagati in più rispetto la soglia di usura del trimestre senza quindi prevedere la restituzione di tutti gli interessi come avviene per l’usura originaria

E’ fondamentale far riferimento ai mutui stipualti prima dell’entrata in vigore della l. 108/96.

Nella maggior parte dei casi, soprattutto quelli a tasso fisso, prevedevano dei tassi molto alti (13-14%) e non sono stati adeguati successivamente all’entrata in vigore della l.108/96.

Esempio di un  cliente:

Mutuo 600.000.000 lire per 15 anni stipulato nel 1994 al 14%

Recupero per usura sopravvenuta: circa 60.000,00 euro

Approfondisci qui: Usura originaria e sopravvenuta differenze

Usura bancaria oggettiva

Si parla di usura oggettiva quando il reato è palese e non opinabile, ossia quando il piano di rientro della somma erogata preveda tassi d’interesse superiori a quanto stabilito dalla Legge.
Nell’usura bancaria oggettiva non sussiste alcun riferimento alla situazione di debolezza economica in cui può vertere il debitore pertanto la valutazione è da ritenersi, per l’appunto, oggettiva.

Usura bancaria soggettiva

L’usura soggettiva è descritta nella seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori (al limite stabilito dalla legge ) che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria”.
Nell’usura bancaria soggettiva il Legislatore introduce la nuova nozione normativa di “interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato” valutati in base alla soggettiva concreta situazione economica e
finanziaria del soggetto che li ha dati o promessi.

Approfondisci: Usura bancaria oggettiva e soggettiva

Quali elementi rientrano nel calcolo del teg per i mutui?

  • Interessi corripettivi
  • Interessi di mora
  • Assicurazione ed altre spese connesse al credito
  • Penale di estinzione anticipata e/o di risoluzione anticipata

Una recente sentenza ha inserito all’interno del taeg per i mutui anche la penale di estinzione anticipata.

Ritengo doveroso fare una distinzione tra penale di estinzione anticipata e penale di risoluzione.

  • nel primo caso si prevede il pagamento di un importo forfettario per estinguere anticipatamente il mutuo. Se riesco ad estinguere precedentemente non pago più gli interessi ma solo questa penale.
  • Nel secondo caso invece la penale è prevista anche nel caso in cui, non essendo in grado di onorare i pagamenti, mi venga revocato il beneficio del termine mi vengano richiesti gli interessi, la mora e anche questa penale gli effetti per il taeg sarebbero sicuramente molto importanti

Quali elementi rientrano nel calcolo del Teg per i finanziamenti?

  • Interessi corrispettivi
  • Interessi di mora
  • Assicurazione ed altre spese connesse al credito
  • Penale di estinzione anticipata e/o di risoluzione anticipata
  • Penale ritardato pagamento
  • Spese di esazione
  • Penale di risoluzione anticipate

Per questo si può affermare che la maggior parte dei finanziamenti stipulati con le finanziarie siano in usura.

Se hai difficoltà con la finanziaria e non riesci a pagare puoi approfondire qui.

Quali elementi sono rilevanti ai fini del calcolo dell’usura nei leasing?

  • Interessi corripettivi
  • Interessi di mora
  • Assicurazione ed altre spese connesse al credito
  • Penale di estinzione/risoluzione
  • Spese di esazione
  • Attualizzazione

Se hai difficoltà con la società di leasing e non riesci a pagare puoi approfondire qui.

Cosa posso fare se nel mio rapporto creditizio c’è usura?

  1. Effettuare una preanalisi gratuita inviandoci i documenti a info@debitobancario.it
  2. Perizia del tuo rapporto creditizio
  3. Azione in sede civile (diffida, mediazione ed eventuale causa)
  4. Azione in sede penale (denuncia, istanze alla prefettura di accesso al fondo vittime dell’usura e per l’ottenimento dell’art. 20 – sospensione azioni esecutive)

Obiettivi dell’azione:

  • recupero degli interessi
  • evitare la risoluzione del contratto
  • evitare la restituzione del bene
  • chiusura a saldo e stralcio ottenendo un notevole risparmio
  • opposizione a decreto ingiuntivo o altro atto esecutivo

Vantaggi vittima di usura

L’art. 20 della l. 44/99 prevede che le vittime di usura possono beneficiare delle seguenti sospensive:

  1. Sospensione di 300 gg per gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  2. Sospensione di 3 anni di tutti gli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  3. Sospensione di 300 giorni dei termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
  4. Sospensione di 300 giorni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

Aggiornamenti di Legge in merito all’usura bancaria

Trattandosi di un reato relativamente nuovo, la Legge sull’usura bancaria dal 1996 ad oggi è stata soggetta a modifiche ed integrazioni atte a rafforzare ed evidenziarne gli aspetti delittuosi senza lasciare margine a
libere interpretazioni arbitrarie.
Nella fattispecie il Legislatore con il “decreto salva banche” (d.l. 29.12.2000, n. 394) convertito in seguito con relative modifiche in “Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura” (l. 28.2.2001, n. 24), ha stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui
essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 394/2000, convertito in Legge n. 24/2001).
Pertanto, in tema di usura bancaria, soltanto in caso di interessi usurari all’origine, oltre alla sanzione penale, trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa
antiusura.

Come viene punita l’usura bancaria?

L’usura bancaria viene considerata una forma ancora più grave del reato di usura stesso, in quanto si tratta di una frode perpetrata da un istituto professionale che dovrebbe operare in trasparenza a tutela del
cittadino.
Tuttavia mentre per il reato di usura “classico” è prevista una pena con la reclusione da due a dieci anni oltre ad una multa da 5.000 a 30.000 euro, per quanto concerne l’usura bancaria , laddove non si opti per
una conciliazione bonaria tra le parti, è possibile intentare un’azione civile esigendo il rimborso degli importi pagati indebitamente e l’annullamento degli interessi dovuti.
In sostanza la legge punisce l’Istituto di credito impedendogli non solo di incassare gli interessi incriminati ma anche quelli legali.
Nel caso di una denuncia penale inoltre, laddove venga stabilita la presenza di usura bancaria effettiva, verrà sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, comprese le vendite e le assegnazioni
forzate.

Passare da debitore a creditore della propria banca

Alla luce dei fatti, con l’inserimento della nuova normativa e gli studi di settore riguardo l’usura bancaria, possiamo dire che esistono concrete possibilità di passare “dall’altra parte” ossia dalla posizione di
debitore soffocato dalle rate di un mutuo sempre più oneroso a creditore di quella stessa banca che ha messo in atto questa situazione. Sono moltissime infatti le persone che, una volta appresa la notizia
dell’esistenza dell’usura bancaria, hanno voluto vederci chiaro e hanno trovato fondamento nei loro dubbi, e deciso di rivalersi della Legge contro l’usura bancaria traendone i benefici del caso.

Cosa devo fare per far controllare la pratica del mio mutuo?

Nella stragrande maggioranza dei casi le banche tendono ad applicare anche solo una parte di queste irregolarità al fine di guadagnare il più possibile da ogni operazione di erogazione del credito, sia che si tratti di mutui che di conti correnti.
D’altra parte fino a qualche tempo fa nessuno si aspettava che potessero esistere forme di truffa legalizzata come l’usura bancaria, messa in atto in forma spregiudicata anche forti del fatto che la
maggioranza dei consumatori fossero poco edotti riguardo questi argomenti.
Prima di accendere un mutuo sarebbe utile prendere alcune precauzioni per tutelarsi dall’usura bancaria.
– confrontare il tasso offerto dalla Banca con quello pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia ;
– calcolare le spese che decreteranno il tasso di interesse (commissioni, spese di istruttoria, costi di apertura e chiusura pratica ecc)
Trattandosi di un tema assai delicato sarebbe consigliabile avvalersi di un consulente specializzato, ma vi eviterà di correre ai ripari in seguito.

Chiedere un’analisi della propria esposizione bancaria

Richiedere un’analisi accurata sulla propria posizione nei confronti delle Banche o delle finanziarie è un diritto cui ognuno ha facoltà di avvalersi nel momento in cui vi sono ragionevoli dubbi sulla trasparenza del rapporto con l’ente erogatore.
Che si tratti di un mutuo, di un leasing, di un prestito bancario, di un finanziamento, di un fido o semplicemente del proprio conto corrente, laddove ci fossero dei dubbi in merito la legalità dei tassi applicati è consigliabile rivolgersi ad un professionista per l’analisi della documentazione in vostro possesso, al fine di accertarvi che siate o meno vittime di usura bancaria.
I professionisti di settore sono molto attenti al tema di usura bancaria e non faticherete a trovare quello più adatto alle vostre esigenze, che vi offra un servizio accurato di analisi della documentazione al costo di una semplice consulenza. Saprà indicarvi, inoltre, la via migliore da seguire in caso siate realmente vittime di usura bancaria, ma sarete sempre liberi di scegliere come preferite la via da seguire per ottenere quanto vi spetta.

Come ottenere un cospicuo rimborso se vittime di usura bancaria

Con l’inserimento delle nuove normative, le numerose segnalazioni e lo svariato numero di pratiche ricalcolate, ora è possibile richiedere una perizia econometria, scegliendo tra i molti Avvocati e periti del settore che potranno valutare la vostra pratica e decretare se anche voi siate vittime dell’usura bancaria.
Va considerato che se doveste rientrare in quella larga cerchia di utenti che sono stati vittime di usura bancaria, verrete sollevati dal pagamento degli interessi, divenendo in automatico gratuito il prestito contratto, mentre se si tratta di conto corrente vi verranno rimborsati gli interessi pagati in eccedenza, oltre ad ottenere un ricalcolo per il rapporto futuro con la vostra banca.

Le modalità di concludere favorevolmente una disputa con l’ente erogatore reo di usura bancaria sono diverse, dipende da come deciderete di ottenere giustizia e riottenere quanto dovuto.

  • Effettuare una transazione con conciliazione bonaria
  • Richiedere l’avvio di un procedimento a saldo e stralcio
  • Procedere in tribunale

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PREANALISI GRATUITA

per gli AFFIDAMENTI

– contratto di concessione del credito ed estratti conto mensili e scalari/trimestrali

per il MUTUO:

– contratto di mutuo, documento di sintesi e piano di ammortamento

per i FINANZIAMENTI e LEASING:

– contratto e documento di sintesi

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