La commissione di massimo scoperto (CMS) è un onere che le banche applicano per la disponibilità di fondi in un fido, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Questa commissione, derivante dalla cosiddetta “Provvigione di conto”, rappresenta il compenso che la banca riceve non per l’uso del credito concesso, ma per la mera opportunità offerta al cliente di poter disporre di tali fondi.

Esempio pratico di calcolo CMS

Consideriamo un esempio in cui un cliente abbia un fido di 20.000 euro e ne utilizzi 15.000. La prassi comune sarebbe quella di applicare gli interessi corrispettivi sui 15.000 euro effettivamente utilizzati, mentre la CMS dovrebbe teoricamente essere calcolata sui restanti 5.000 euro disponibili. Tuttavia, le banche spesso calcolano la CMS non sulla parte non utilizzata del fido, ma sul picco massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, che nell’esempio citato sarebbe appunto 15.000 euro.

Problemi legali e giurisprudenza

La pratica di calcolare la CMS sul massimo utilizzo piuttosto che sul credito non utilizzato solleva significative questioni legali. La CMS, se calcolata in questo modo, assume la natura di un interesse passivo, differendo dagli interessi ordinari solo per il metodo di calcolo, poiché si basa su una percentuale del massimo debito registrato nel periodo considerato, piuttosto che sull’effettivo utilizzo del denaro.

Diversi tribunali italiani, inclusa la Corte di Cassazione, hanno messo in discussione la legittimità di tale pratica, sottolineando che la CMS calcolata sul massimo scoperto non trova fondamento in alcuna normativa esplicita e si configura come un addebito ingiustificato che favorisce unicamente la banca. Si argomenta che questo approccio non solo manca di una base pratica ma è privo di fondamento giuridico, essendo in sostanza un duplicato degli interessi.

La normativa vigente non prevede esplicitamente la CMS calcolata in questa maniera, rendendone spesso l’applicazione discutibile dal punto di vista legale. La questione centrale è se tali addebiti possano essere considerati equi e trasparenti ai sensi delle normative bancarie che tutelano i consumatori e la loro esposizione ai costi finanziari.

Il dibattito sulla commissione di massimo scoperto è un esempio di come le pratiche bancarie devono essere continuamente riviste e valutate alla luce dei principi di trasparenza, equità e legittimità. Clienti e consulenti legali devono essere particolarmente vigili nei confronti delle condizioni applicate ai prodotti di credito bancario, assicurandosi che ogni addebito sia giustificato e legalmente sostenibile

Nullità della commissione di massimo scoperto

Le clausole relative alla commissione di massimo scoperto (CMS) sono soggette allo stesso regime di nullità previsto per le clausole degli interessi, qualora la CMS venga considerata un interesse aggiuntivo al tasso convenzionalmente indicato nel contratto. Di seguito sono delineate le condizioni essenziali per la validità di tali clausole:

Requisiti di forma e modificabilità

  1. Forma scritta: La commissione di massimo scopertodeve essere esplicitamente documentata per iscritto nel contratto di credito, garantendo chiarezza e trasparenza nei confronti del cliente.
  2. Approvazione specifica: Qualsiasi modifica unilaterale della CMS da parte della banca deve basarsi su una clausola che il cliente ha specificamente approvato, evitando modifiche imposte senza consenso.
  3. Divieto di rinvio agli usi: La CMS non può essere determinata facendo riferimento agli usi bancari o commerciali non specificati nel contratto.
  4. Condizioni Non Sfavorevoli: Le condizioni applicate alla CMS non devono essere più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate o generalmente offerte.

Integrazione nei tassi di interesse

  1. Inclusione nel TAEG e TEGM: La commissione deve essere considerata nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), assicurando che tutte le componenti del costo del credito siano trasparenti e comparabili.
  2. Capitalizzazione: La capitalizzazione della CMS è ammessa solo secondo le condizioni stabilite dall’articolo 1283 del codice civile e dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 22 aprile 2000.

Determinazione e nullità

  1. Indeterminatezza e Indeterminabilità: Una clausola di CMS è considerata nulla se manca di elementi che permettono di stabilire con certezza la base di calcolo della commissione o il periodo di riferimento per il suo calcolo. Se la misura percentuale è specificata ma non il metodo di calcolo, la clausola è nulla per indeterminatezza. Questo principio è supportato dalla combinazione degli articoli 1418, comma 2, e 1346 del codice civile, che esigono che l’oggetto del contratto sia determinato o determinabile.

Queste disposizioni mirano a proteggere il consumatore da pratiche bancarie potenzialmente ingiuste o poco trasparenti, assicurando che le commissioni applicate siano giustificate, chiaramente definite, e convenute tra le parti in maniera inequivocabile.

Commissione di massimo scoperto: evoluzione tra il 2009 ed il 2012

  • Prima del 2009, le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto sono state ritenute dai giudici illegittime, perchè invalide e quindi colpite da nullità.
  • Dopo il 2009 si è assistito a un tentativo di regolare il fenomeno in modo da difenderne la validità, ma nel 2011 la Legge ha, di fatto, dichiarato espressamente nulla la commissione di massimo scoperto.
  • Nel 2012, il Governo Monti ha introdotto la L. 62/2012 e con la modifica dell’art. 117 TUB, altre 2 commissioni:
  • la commissione disponibilità fondi, (commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi; non può eccedere lo 0,5% dell’affidamento per trimestre)
  • la commissione di istruttoria veloce (espressa in misura fissa in caso di scoperti di conto o extrafido)

Commissione di massimo scoperto: criteri di applicazione

I criteri maggiormente adottati per l’applicazione della cms dalle banche sono i seguenti:

1. Criterio assoluto: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore verificato nel trimestre.

2. Criterio misto: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore risultante in ogni trimestre solare, o diverso periodo, a condizione che nello stesso periodo, si sia verificato uno scoperto continuativo di durata superiore a 10 giorni consecutivi.

3. Criterio relativo: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore verificato durante il trimestre, con durata superiore  a 10 giorni

La commissione di massimo scoperto rientra nel Tag AI fini della rilevazione dell’usura?

Il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) è cruciale per determinare se un interesse si configuri come usurario, secondo la Legge n. 108/96. La formula legislativa per il TEG comprende interessi, spese, e la commissione di massimo scoperto (CMS), e si calcola così:

Per quanto riguarda la CMS, la Cassazione Penale con la sentenza n. 12028 del 2010 ha confermato che questa deve essere inclusa nel calcolo del TEG. Spesso l’applicazione della CMS porta al superamento del tasso soglia di usura, specialmente quando le banche sostengono che la CMS non dovrebbe essere inclusa nel calcolo del TEG trimestrale del conto corrente, contrariamente a quanto previsto dalle normative vigenti.

La Banca d’Italia ha stabilito metodi di determinazione del TEG che alcune sentenze hanno considerato non conformi alla Legge 108/96. Questa legge, in modo esplicito, stabilisce che il calcolo del tasso usurario deve includere tutte le commissioni, remunerazioni e spese, ad eccezione di quelle per imposte e tasse.

Particolare attenzione è stata data anche alle prassi che riguardano:

  • Anatocismo (capitalizzazione degli interessi)
  • Costi aggiuntivi come le spese di assicurazione e le commissioni per servizi vari

In conclusione, è importante sottolineare che la CMS deve essere calcolata insieme agli interessi per la determinazione del TEG, seguendo l’interpretazione normativa e la giurisprudenza attuale, che mirano a evitare l’applicazione di condizioni economiche potenzialmente usurarie.

Il ruolo della banca d’italia

La Banca d’Italia non ha il compito di fissare il tasso soglia di usura, bensì di rilevare il tasso medio praticato dal mercato attraverso le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”. Prendere come riferimento le istruzioni della Banca D’Italia per rilevare il tasso soglia è completamente errato. Inizialmente la Banca d’Italia riteneva di escludere dalla rilevazione la CMS.

Poi con la circolare n. 1166966 del 2/12/2005, ha corretto le proprie “Istruzioni” inserendo anche tale voce di costo come previsto dalla legge.

Non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d’Italia poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.

I criteri da prendere in considerazione per il calcolo del Teg sono solo quelli dettati dalla l. 108/96

Ulteriore conferma del fatto che, in alcuni casi, le citate istruzioni contrastano palesemente con la lettera dell’art. 644 comma 4 c.p. e con l’art. 2 comma 1 della legge 108/96, l’esclusione prevista nella rilevazione proposta dalla Banca d’Italia di numerosi elementi di costo: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto.

Cosa fare contro la CMS?

Per affrontare la problematica relativa alla commissione di massimo scoperto, un cliente può intraprendere diverse azioni legali contro la banca se ritiene che tale commissione sia stata applicata ingiustamente. Ecco una guida passo-passo su come procedere, redatta con un linguaggio chiaro e conforme alle normative attuali:

  1. Reclamo formale alla banca: Il cliente deve innanzitutto inviare un reclamo formale alla banca, preferibilmente tramite raccomandata A/R, contestando la validità della clausola contrattuale che impone la commissione di massimo scoperto e l’illegittimità del relativo addebito.
  2. Azione giudiziaria: Se la banca non risponde in maniera soddisfacente al reclamo o continua ad applicare la commissione nonostante il reclamo, il cliente ha il diritto di procedere legalmente. Questo può includere:
    • La richiesta di dichiarazione di nullità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto.
    • La richiesta di restituzione delle somme indebitamente addebitate sotto forma di commissione o, alternativamente, una richiesta di ricalcolo degli oneri con conseguente correzione del saldo del conto.
  3. Verifica di usura e altre anomalie: Se il cliente si trova in difficoltà finanziaria, specialmente se la banca ha revocato il fido o richiesto un piano di rientro, è consigliabile effettuare un’analisi dettagliata di tutti gli estratti conto. Questo aiuterà a identificare eventuali casi di usura, anatocismo o altre irregolarità che potrebbero essere state applicate al conto del cliente.