Usura bancaria: cos’è

Usura = prestito di denaro con un interesse superiore a quello previsto dalla Legge.
Si tratta di un reato penale disciplinato dall’art.644 c.p., appartenente alla categoria di reati denominata
“delitti contro il patrimonio”, punibile con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari”.

Parlando di usura bancaria si mette in discussione non solo il superamento del limite previsto dalla Legge, ma anche la presenza di fattori diversi che concorrono a portare il tasso di interesse a valori sproporzionati.
E’ bene chiarire che esistono due tipi di usura :

  1. Usura oggettiva
  2. Usura soggettiva

Differenza tra usura oggettiva e usura soggettiva

Il terzo comma dell’art. 644 c.p. prevede, nella prima parte, che  oltre determinati limiti gli interessi sono da considerare sempre usurari (usura oggettiva), la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (usura oggettiva), mentre nella seconda parte del comma è previsto che anche se inferiori a tali limiti, si configura sempre il reato di usura se i compensi e le commissioni risultano comunque non proporzionati rispetto alla quantità di denaro prestata  (usura soggettiva).

In altre parole si tratta di usura oggettiva quando il reato è palese e non opinabile, ossia quando il piano di rientro della somma erogata preveda tassi d’interesse superiori a quanto stabilito dalla Legge, mentre possiamo parlare di usura soggettiva quando nell’applicazione dei tassi d’interesse e nei calcoli di rateizzazione del debito non viene considerata la situazione soggettiva del debitore mancando di tutelare l’ordine economico e impoverendo di fatto il patrimonio di imprese e famiglie applicando interessi sproporzionati rispetto al capitale erogato.
Nell’usura soggettiva, rientrando il tasso applicato nella soglia di Legge, sarà necessario dimostrare e comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, le condizioni che fanno ritenere tale tasso imputabile di usura.

Calcolo del limite di usura

Il MEF (Ministro dell’Economia e delle Finanze) unitamente alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi, si occupa di stilare trimestralmente il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), includendo remunerazioni, commissioni, titoli e spese ad eccezione di imposte e tasse, come previsto dalla Legge, degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari regolarmente iscritti nei Registri dell’Ufficio italiano dei cambi e della Banca d’Italia per il periodo del trimestre precedente per operazioni di ugual natura.
Annualmente il MEF provvede a far pubblicare senza ritardi il decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Secondo l’art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70 , il limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Il superamento del limite determinato da quanto sopra decreta la presenza di un’usura oggettiva.

Usura soggettiva e rate troppo alte rispetto al reddito

Per poter dimostrare che la banca o la finanziaria abbiano applicato dei tassi di interesse da usura soggettiva nell’erogazione del vostro mutuo, o del vostro prestito si deve necessariamente, come prima cosa, decretare il reale stato di bisogno economico del richiedente.

Non è indispensabile vertere in uno stato di bisogno, ossia rientrare nella categoria con mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie, ovvero relative ai beni comunemente considerati come essenziali, come richiesto nella precedente riforma del 1996 dell’art.644.

Pertanto anche situazioni di disagio economico che non rientrano in tale categoria possono intentare una procedura di accertamento sull’esistenza di usura soggettiva.

La Cassazione penale, sez. II del 29 marzo 2017, n. 26214 ha decretato quanto segue:
“per l’accertamento della «condizione di difficoltà economica» della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”.

Usura oggettiva : un semplice calcolo matematico

Per quanto concerne l’usura oggettiva parliamo di quel tipo di usura palesemente fuori legge anche all’occhio dei meno esperti, ossia tassi d’interesse al di sopra del limite previsto dalla Legge al di là di ogni ragionevole dubbio. La prima cosa che può venire in mente, in termini di usura, è la losca immagine dell’usuraio che presta soldi “a strozzo”, per usare un gergo popolare ma che rende perfettamente l’idea.
Ma non dobbiamo dare nulla per scontato, in quanto esistono finanziarie, non esattamente legali, che pur non essendo iscritte nei Registri dell’Ufficio italiano dei cambi e della Banca d’Italia, operano sul nostro territorio, per lo più pubblicizzandosi tramite mezzi di comunicazione quali social media e siti di annunci.

Va da sé che si sponsorizzano come finanziarie regolari pur di attirare malcapitati in cerca di prestiti ma, al lato pratico, sono veri e propri usurai ed è più facile di quanto si pensi riconoscerli.

Basterebbe fare un breve calcolo tra la cifra proposta e l’ammontare delle rate del piano di rientro per individuare un tasso percentuale nettamente superiore a quello previsto dalla Legge e capire che si tratta di usura oggettiva.

Si parla di usura oggettiva, quando il tasso effettivo globale annuo (TAEG/TEG) supera il tasso soglia usura (TSU).

Quando si cerca un prestito è bene valutare attentamente l’ente erogatore e accertarsi di alcuni determinanti fattori.

– Regolare iscrizione ai registri ;
– Richiesta del tasso di interesse che verrà applicato ;
– Richiesta di una consulenza da parte di una parte esterna alla trattativa (un legale o un mediatore).

Usura oggettiva in Banca : conti correnti e affidamenti bancari

L’usura oggettiva negli affidamenti bancari e nei conti correnti sono verificabili trimestralmente direttamente dagli estratti conto che vi vengono inviati dalla vostra banca.                                Fino al 2009 le Banche hanno fatto largo uso del CMS (commissione di massimo scoperto)spesso con valori trimestrali superiori agli interessi passivi applicati.                                                                                      La Banca d’Italia ha più volte esortato le Banche ad astenersi dall’inclusione del CMS ai fini del calcolo di TAEG e TEG, finchè nel 2010 e nel 2011 la Cassazione ha chiarito definitivamente la situazione.

Includendo dunque la CMS nel suddetto calcolo, nei singoli trimestri in cui è stata applicata, è quasi costante il superamento del tasso soglia anche in maniera molto sensibile.

Le CMS sono state definite nulle e pertanto vanno restituite, a prescindere dall’esistenza di eventuale usura, in quanto calcolate sulla punta massima dello scoperto.
Prassi bancaria in contrasto con quanto previsto dalla Cassazione con sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 e seguenti sentenze.

Usura soggettiva : come procedere

La prima cosa da fare se si pensa di essere vittime di usura soggettiva è scriverci a www.debitobancario.it/contatti o tramite email a info@debitobancario.it,                                                          fornendo tutti i dati del prestito/mutuo, e un realistico resoconto della propria posizione economica.

– Stipula del contratto del prestito erogato ;
– Contratti di lavoro di tutto il nucleo famigliare ;
– Redditi del nucleo famigliare a partire dalla data di richiesta del prestito/mutuo fino al momento
della richiesta di valutazione del tasso di interesse ;
– Documentazione inerente ad eventuali ulteriori prestiti esistenti prima e durante il periodo di
rientro del prestito/mutuo ;
– Esborsi mensili atti alla gestione famigliare (bollette, rate scolastiche ecc.) ;
– In caso di presenza di minori presentare una completa documentazione relativa al mantenimento
degli stessi, incluse eventuali spese mediche.

In prima analisi provvederemo a verificare se realmente sussistano i presupposti per intentare un procedimento penale di usura soggettiva nei confronti dell’ente erogatore del prestito/mutuo, valutando la congruenza tra il tasso applicato e il vostro reale potere d’acquisto attuale e al momento della stipula.

Cosa succede se sono vittima di usura soggettiva?

Una volta stabilito che l’ente erogatore si è reso passibile del reato di usura soggettiva verrà intrapresa un’azione legale (prima stragiudiziale quindi senza fare causa) nei confronti dello stesso, finalizzata al risarcimento di tutti gli interessi illegalmente richiesti e versati, e verrete automaticamente sollevati dall’onere di pagarne ulteriori per le quote rimanenti.

Un diritto imprescindibile a cui vale la pena appellarsi.

E’ bene chiarire, tuttavia, che la giurisprudenza in merito all’usura soggettiva è ancora oggi piuttosto scarsa e, di conseguenza, sono necessari diversi fattori a dimostrare la sussistenza di tale circostanza prima di attuare una qualsivoglia azione legale.

Usura oggettiva e usura soggettiva in breve

Usura oggettiva : Il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è fissato dalla Legge.

In una mediazione finanziaria relativa a mutui/prestiti i tassi di interesse applicati che superano il limite stabilito sono da dichiararsi illegali.

Usura soggettiva : anche se inferiori al limite fissato dalla Legge, sono da considerarsi illegali i tassi di interesse che risultano sproporzionati rispetto alla somma erogata quando chi li ha dati o promessi verta in una situazione di disagio economico finanziario.

L’art. 1815 c.c. in materia di mutuo prevede che il mutuatario è obbligato a corrispondere gli interessi al mutuante.

Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.