Il diritto di credito se non viene esercitato per un certo periodo di tempo cade in prescrizione, come tutti i diritti civili. La prescrizione di un recupero crediti tra privati entra in vigore dopo dieci anni; vale a dire che, trascorso questo periodo di tempo, il diritto del creditore di pretendere generalmente una somma in denaro dal debitore viene prescritto cioè estinto. La prescrizione del recupero crediti inizia a decorrere dal momento in cui il creditore fa valere il suo diritto al recupero del credito nei confronti del debitore. Da quel momento, trascorsi dieci anni, il diritto di credito non può più essere esercitato nei confronti del debitore perché per legge il debito decade. La prescrizione del recupero crediti prevista dopo dieci anni è la norma ordinaria; è bene sapere che ad essa sussistono alcune eccezioni in termini di tempo.
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Tabella prescrizione crediti
Abbiamo detto che, in linea generale, la legge stabilisce la prescrizione di un credito dopo dieci anni ma ci sono casi in cui i termini di prescrizione sono più brevi. Nella seguente tabella riportiamo i termini di prescrizione di alcune tipologie di credito:
Credito | Termine di prescrizione |
Iva | 10 anni |
Irpef | 10 anni |
Imposta ipotecaria | 10 anni |
Diritto annuale | 10 anni |
Canone Rai | 10 anni |
Imposta sul reddito | 10 anni |
Contributi Inps e Inail (successivi al gennaio 2016) | 5 anni |
Imu | 5 anni |
Tari | 5 anni |
Tarsu | 5 anni |
Bollo auto | 3 anni |
Bollette luce, gas, acqua | 2 anni |
Prescrizione del credito commerciale
Il credito commerciale va in prescrizione, in linea generale, dopo dieci anni, a meno che per quel credito specifico i termini di prescrizione, previsti dalla legge, non siano differenti. I termini di prescrizione di un credito commerciale possono essere infatti anche più brevi. Esistono casi in cui un credito commerciale venga prescritto dopo cinque anni, casi in cui la prescrizione è prevista dopo tre anni e infine ci sono casistiche che prevedono la prescrizione dopo un anno o addirittura dopo sei mesi.
Nei casi in cui il termine di prescrizione per un credito commerciale sia inferiore ai dieci anni e il creditore vuole far valere a tutti i costi il suo diritto di riscuotere il credito verso il debitore, è possibile sollecitare più volte il debitore tramite raccomandata scritta, prolungando ogni volta i termini per la prescrizione del credito.
Di seguito elenchiamo alcuni casi in cui il termine per la prescrizione dei crediti commerciali varia in base alla tipologia del credito:
Termini prescrizione fatture per acquisti di beni e servizi | 10 anni |
Termini prescrizione fatture per prestazione di servizi periodici | 5 anni |
Termini prescrizione delle parcelle | 3 anni |
Termini prescrizione fatture per spedizione o trasporto | 1 anno |
Termini prescrizione fatture ditte di riparazione | 1 anno |
Termini prescrizione fatture per servizi di alloggio alberghiero e B&B | 6 mesi |
Quando vanno in prescrizione i debiti bancari
I debiti bancari vanno in prescrizione anch’essi dopo dieci anni, quindi secondo i termini ordinari previsti dal Codice Civile ma attenzione perché quando è la banca ad esercitare il diritto di riscossione del debito i termini per la prescrizione del debito spesso si prolungano oltre il decennio. Questo perché quando il creditore è la banca sollecita il pagamento del debito e di conseguenza i tempi di prescrizione si allungano ogni volta. Inoltre, supponiamo che il debito in questione con la banca sia un mutuo trentennale. Se si salta una rata del mutuo, questa viene prescritta a dieci anni dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo, cioè dopo massimo 40 anni. E’ evidente che il termine di prescrizione dei debiti bancari va oltre i dieci anni, in molti casi.
Nuova proposta di legge per recupero crediti
Secondo una nuova proposta di legge per il recupero crediti, al vaglio del Senato, non sarà più il giudice civile ad emettere il decreto ingiuntivo ma il legale del creditore, per velocizzare il procedimento. L’avvocato deve verificare i requisiti necessari per poter emettere l’ingiunzione di pagamento e per poter far ciò avrà accesso alle banche dati della pubblica amministrazione.
Sempre secondo il nuovo Ddl, il debitore non avrà più 40 giorni bensì 20 giorni per opporsi all’atto una volta emesso e se l’opposizione all’ingiunzione non perviene entro i 20 giorni stabiliti, la legge consentirà il pignoramento ai danni del debitore.