Quando perde efficacia il decreto ingiuntivo?

Quando perde efficacia il decreto ingiuntivo

Se vuoi sapere se il tuo decreto ingiuntivo è ancora attivo o ha perso efficacia contattaci da qui. Ci sono alcune situazioni in cui il decreto ingiuntivo perde efficacia. In particolare, il decreto ingiuntivo perde efficacia quando il debitore oppone resistenza entro i termini stabiliti dalla legge, solitamente 40 giorni dalla notifica del decreto. In questo caso, il giudice valuterà le ragioni di entrambe le parti e, se ritiene fondata l’opposizione, potrà revocare il decreto ingiuntivo. Se il debitore non presenta opposizione entro il termine stabilito, il creditore può chiedere la conversione del decreto ingiuntivo in titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Inoltre, il decreto ingiuntivo può perdere efficacia se non viene notificato al debitore entro il termine di 90 giorni dalla sua emissione, oppure se non viene convertito in titolo esecutivo entro il termine di un anno dalla scadenza del termine per l’opposizione. È importante, sia per i creditori che per i debitori, conoscere le situazioni in cui il decreto ingiuntivo perde efficacia e i termini previsti dalla legge, al fine di garantire il rispetto dei propri diritti e obblighi durante il procedimento di recupero del credito.

I tempi della procedura del Decreto ingiuntivo

I tempi della procedura di un Decreto ingiuntivo sono decisamente più brevi rispetto a quelli di un procedimento ordinario : una volta ottenuto il Decreto ingiuntivo il creditore ha 60 giorni per notificarlo al creditore mentre, quest’ultimo, ha 40 giorni di tempo dalla ricezione per presentare un’eventuale opposizione. Prima di intraprendere un procedimento ingiuntivo, il creditore dovrà far inviare dal proprio legale una lettera di costituzione in mora al debitore, come previsto dall’Art.1219 c.p.c. (messa in mora del debitore); questo atto conterrà la richiesta di adempimento dell’obbligazione entro 15 giorni, pena il procedimento legale. Nel momento stesso in cui avviene la notifica del Decreto, lo stesso resta valido per ben 10 anni dall’emissione, con la possibilità di interromperne la scadenza e farlo decorrere da capo. Pertanto:

  • 15 giorni dalla ricezione della notifica: periodo concesso al debitore per saldare il debito prima dell’avvio della procedura di ingiunzione;
  • 60 giorni dopo l’emanazione del Decreto ingiuntivo: tempo massimo concesso al creditore per consegnare l’atto al debitore;
  • 40 giorni dopo aver ottenuto il Decreto ingiuntivo: tempo massimo a disposizione del debitore per effettuare il pagamento dovuto;
  • 10 anni dall’emanazione del Decreto: periodo di validità dell’intero procedimento.

Dopo la ricezione della notifica, il debitore ha un periodo di 15 giorni per saldare il debito, evitando così l’avvio della procedura di ingiunzione. Una volta emesso il Decreto ingiuntivo, il creditore ha un lasso di tempo massimo di 60 giorni per consegnare l’atto al debitore. Al debitore, dopo aver ricevuto il Decreto ingiuntivo, viene concesso un periodo massimo di 40 giorni per effettuare il pagamento dovuto. È importante notare che, dall’emanazione del Decreto, l’intero procedimento ha una durata di validità di 10 anni. Se vuoi verificare se le tempistiche del decreto ingiuntivo che ti hanno notificato sono state rispettate contattaci da qui.

Cosa succede dopo la messa in mora?

Dopo la messa in mora, che consiste nella comunicazione formale del creditore al debitore di adempiere all’obbligazione entro un termine stabilito, il creditore può valutare di intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Una delle opzioni a disposizione del creditore è richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso dal giudice su richiesta del creditore, che ordina al debitore di adempiere all’obbligazione entro un determinato termine, solitamente 40 giorni dalla notifica. Il creditore deve dimostrare di avere un credito liquido, esigibile e documentato nei confronti del debitore. Se il debitore non adempie all’obbligazione entro il termine stabilito e non presenta opposizione, il creditore può chiedere la conversione del decreto ingiuntivo in titolo esecutivo, avviando così l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Se, invece, il debitore presenta opposizione entro il termine previsto, il giudice dovrà valutare le ragioni di entrambe le parti e, se ritiene fondata l’opposizione, potrà revocare il decreto ingiuntivo, dando luogo a un ordinario processo civile per la definizione della controversia.

Come bloccare un decreto ingiuntivo?

Pur trattandosi di procedure civili e non penali, occorre premettere che appena si riceve notifica di un decreto ingiuntivo è fondamentale contattare uno Studio Legale di riferimento; questo tipo di procedure ha infatti un decorso volutamente molto breve e solo con l’ausilio di professionisti specializzati sarà possibile intraprendere tutte le strade necessarie a scongiurare lo scenario peggiore, ovvero l’esecuzione forzata.

Detto questo, esistono diverse tipologie di azioni legali a cui il debitore può ricorrere.

  • Opposizione al decreto ingiuntivo
  • Pagamento rateale
  • Saldo e Stralcio

L’opposizione al decreto può essere richiesta in particolari casi laddove non sussistano i termini che legittimano il decreto ingiuntivo stesso, ad esempio se il debitore ha provveduto a saldare o compensare il contenzioso in oggetto o laddove esistano delle irregolarità negli atti di precetto.

Il pagamento rateale è una soluzione di comodo che consente al debitore di concordare un piano di recupero rateizzato nel tempo: sostanzialmente anziché pagare l’importo del contenzioso nella sua interezza, il tribunale accorderà un totale di rate mensili, volte al recupero del credito.

Il saldo e stralcio si verifica con un patteggiamento fra le parti : il debitore acconsente a pagare una cifra inferiore a quella prevista, in un’unica soluzione (saldo) con il beneplacito del creditore, che ritira qualsiasi pretesa antecedente (stralcio).

 

  Cosa sono e come difendersi dai Debiti Commerciali

Le conseguenze del Decreto ingiuntivo

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo? Sei di fronte a decisioni cruciali che possono avere impatti significativi sulla tua situazione finanziaria e legale. Entro quaranta giorni dal ricevimento del decreto, le tue opzioni includono il pagamento del debito, l’opposizione al decreto, o la scelta di non pagare. Ognuna di queste scelte apre scenari differenti con conseguenze specifiche.

  1. Pagamento del debito: Se decidi di saldare il debito entro i termini previsti, puoi evitare ulteriori complicazioni. Tuttavia, dovrai affrontare le spese aggiuntive derivanti dalla mora e dal processo di ingiunzione.
  2. Opposizione al decreto: Opporsi al decreto ingiuntivo ti permette di contestare la richiesta davanti a un giudice attraverso una causa civile ordinaria. Questo passaggio offre a te e al creditore la possibilità di presentare e difendere le vostre posizioni legali.
  3. Mancato pagamento: Se scegli di non pagare, il creditore può procedere con l’invio dell’atto di precetto, il primo passo verso le azioni di pignoramento. Queste procedure mirano a recuperare il credito attraverso l’espropriazione forzata dei tuoi beni. Prima di poter agire, il creditore dovrà rendere esecutivo il decreto attraverso l’apposizione della “formula esecutiva” in cancelleria.

Per approfondire le implicazioni di ciascuna di queste opzioni e comprendere meglio come navigare le conseguenze di un decreto ingiuntivo, ti invitiamo a leggere l’articolo completo. Troverai informazioni dettagliate su come gestire questa situazione complessa, consigli legali e strategie per proteggere i tuoi interessi  

Opposizione al Decreto ingiuntivo

opporsi al decreto ingiuntivo Se vuoi fare opposizione a un decreto ingiuntivo contattaci da qui. L’Art.645 c.p.c. prevede che il debitore possa formulare opposizione al Decreto ingiuntivo purchè ciò avvenga entro e non oltre i 40 giorni dal ricevimento dell’atto ; di fatto viene istituita una causa civile ordinaria in cui verranno esposte le ragioni delle parti. Quando si prova ad opporsi oltre i limiti temporali stabiliti per legge, non si può contrastare il decreto ingiuntivo eccetto nel caso in cui si riesca a dimostrare che la tardiva opposizione è avvenuta per mancanza di conoscenza. Vanno dunque osservati:

  • irregolarità della notificazione;
  • caso fortuito;
  • forza maggiore.

Vi sono, tuttavia, altre eccezioni sulle tempistiche di presentazione dell’opposizione:

  • 50 giorni dalla notifica del Decreto ingiuntivo : se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea differente dal proprio di residenza;
  • 60 giorni : se il debitore risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea;
  • Tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.

Il giudice, in questa sede, ha il compito di verificare la fondatezza del credito; la finalità del debitore è l’ottenimento della sospensione dell’esecuzione forzata e la revoca del Decreto ingiuntivo Il giudizio di opposizione può concludersi con:

  • rigetto dell’opposizione: il Decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o dichiarata con ordinanza l’estinzione (art. 653 c. 1 c.p.c.);
  • accoglimento integrale dell’opposizione: il Decreto ingiuntivo decade e viene sostituito dalla sentenza;
  • accoglimento parziale dell’opposizione:  il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al Decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 c. 2 c.p.c.).

Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.

Quanto costa fare opposizione a un decreto ingiuntivo?

In un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è previsto il pagamento obbligatorio di un Contributo Unificato, sia che si decida di usufruire della mediazione, sia che ci si avvalga dei servigi di un avvocato per negoziare i termini dell’opposizione.

Il Contributo Unificato ha un costo variabile in base all’ammontare della somma in oggetto del contenzioso che, in linea di massima,  equivale alla metà dei valori ordinari ed è corrispettivo all’altra metà degli stessi, pagata dal creditore originale al momento della richiesta di decreto ingiuntivo. 

  •  I valori non superiori a 1100 euro hanno un costo di contributo di 21,50 euro ;
  • I valori che superino i 1100 euro ma inferiori a 5200 euro hanno un costo di contributo pari a 49 euro ;
  • I valori che superino i 5200 euro ma inferiori a 26.000 euro hanno un costo di contributo pari a 118,50 euro ;
  • I valori che superino i 26.000 euro e inferiori o pari a 52000 euro hanno un costo di contributo pari a 259 euro ;
  • I valori che superino i 52.000 euro e comunque non superiori a 260.000 euro hanno un costo di contributo pari a 379,50 euro ;
  •  I valori compresi fra un minimo di 260.000 euro e un massimo di 520.000 euro hanno un costo di contributo pari a 607 euro ;
  • I valori che superino in qualsiasi misura i 520.000 euro hanno un costo di 834 euro.

A questi vanno aggiunti i costi delle notifiche (che possono aggirarsi intorno ad una ventina di euro) e la marca da bollo del valore di 27 euro che andrà regolarmente depositata alla Cancelleria del Tribunale. Il decreto ingiuntivo può essere esente dal pagamento certificando di avere un reddito inferiore ai 34.500 euro. Oltre al contributo unificato, ci sono i costi per l’imposta di bollo e l’imposta di registro: la prima pari a 27euro a titolo di anticipazione forfettaria come previsto dall’Art. 30 D.P.R. 115/2002, mentre la seconda verrà calcolata in base ad altri fattori : 

  • Crediti sino a 1.100euro  – imposta esente;
  • In caso di Decreto ingiuntivo recante  la condanna al pagamento di una somma soggetta a IVA: imposta  dovuta nella misura fissa pari a 200 euro;
  • In tutte le altre ipotesi : secondo un’aliquota pari al 3% del valore della controversia.

Approfondisci: Come opporsi al decreto ingiuntivo della Banca

Decreto ingiuntivo esecutivo: cosa fare

Qualora decorsi i 40 giorni dal ricevimento della notifica il debitore non faccia istanza di opposizione, il Decreto ingiuntivo diventa esecutivo. Tuttavia esistono casi in cui il Giudice può emettere un Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo  prima dello scadere dei 40 giorni, ed è una strada che viene intrapresa su specifica richiesta del creditore qualora sussistano i presupposti :

  • in caso di credito basato su una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare o su un certificato di liquidazione di borsa;
  • in caso di credito relativo ad atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • quando si ritiene che il ritardo del pagamento o della consegna della cosa possa derivare un danno grave al creditore (con valutazione discrezionale fatta dal giudice competente);
  • quando il creditore è in possesso di una prova scritta, firmata dallo stesso debitore, da cui risulta il diritto di credito (ad esempio una promessa di pagamento).

Fac simile di un decreto ingiuntivo e relativi Articoli

Al fine di presentare un ricorso corretto, senza vizi di forma appellabili, Il contenuto  del Decreto ingiuntivo dovrà includere quanto dettato dall’ Art. 125 e dall’Art. 638 c.p.c. :

  • il Giudice competente e relativo foro d’appartenenza;
  • dati anagrafici delle parti, debitore e creditore;
  • dati dell’Avvocato del creditore;
  • oggetto  per cui si richiede il Decreto;
  • ragioni della domanda (ad esempio, l’inadempimento del debitore);
  • prove allegate (assegno, cambiale ecc);
  • richiesta della provvisoria esecuzione se vi sono i presupposti per ottenerla (Art. 642 c.p.c.);
  • conclusioni (richiesta di ingiunzione di pagamento);
  • procura alle liti;
  • sottoscrizione, nell’originale quanto nelle copie da notificare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale, il proprio numero di fax e l’indirizzo PEC.

Nel caso in cui la domanda fosse una richiesta di immediata esecutività del Decreto, l’Avvocato che si occupa della stesura del ricorso dovrà aggiungere la dicitura “immediatamente esecutivo” dopo le parole “ricorso per Decreto ingiuntivo”. Il ricorso così redatto viene depositato in cancelleria, insieme ai documenti che si allegano e non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel Decreto d’ingiunzione a norma dell’Art. 641. Il Decreto potrà essere presentato direttamente al Giudice di Pace :

  • dal creditore in caso di crediti inferiori ai 1100euro;
  • dal Legale, in caso di crediti inferiori ai 5000euro;
  • gli importi superiori sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Qualora l’istanza dovesse essere presentata al Tribunale competente, come nel caso di un credito del lavoro con ricorso da presentare al Tribunale del lavoro, bisognerà utilizzare il modello fac simile relativo ai Tribunali.

Decreto ingiuntivo Europeo

Il Decreto Ingiuntivo Europeo è uno strumento giuridico introdotto per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti non contestati all’interno dell’Unione Europea. Questo decreto consente ai creditori di ottenere un titolo esecutivo in uno Stato membro, che sarà riconosciuto e potrà essere eseguito in un altro Stato membro senza necessità di ulteriori formalità. L’obiettivo è semplificare e accelerare la procedura di recupero dei crediti, garantendo al contempo i diritti dei debitori. Questo strumento è particolarmente utile per le aziende e gli individui che operano a livello transnazionale, fornendo una via più diretta per il recupero dei crediti non contestati. Se ricevi un Decreto Ingiuntivo Europeo da un’azienda, è possibile presentare opposizione attraverso un modulo standard disponibile, entro il termine specificato nel decreto. L’iter procedurale potrebbe avere somiglianze con quello italiano, ma ci possono essere delle differenze a seconda della legislazione del paese in cui si sta procedendo. È consigliabile contattarci per capire meglio le leggi applicabili e i passaggi necessari per difendersi in maniera efficace.