Decreto Ingiuntivo

Il Decreto ingiuntivo, conosciuto anche come provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è il procedimento disciplinato dagli Art. 633 e seguenti del c.p.c., ed inserito nel Libro IV del Codice, relativo ai Procedimenti Speciali, Capo I, rubricato ”Dei procedimenti sommari” che permette al creditore una tutela immediata contro l’insolvenza del debitore, evitando i pregiudizi derivanti dai tempi del giudizio ordinario.

Il Decreto ingiuntivo è il procedimento attraverso il quale il Giudice, per conto del creditore, intima al debitore :

  • Pagamento di una somma di denaro ;
  • Consegna di una determinata quantità di cose fungibili ;
  • Consegna di un determinato bene.

Tale azione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, lasso di tempo entro il quale il debitore ha la facoltà di presentare opposizione al procedimento in corso.

Il Decreto ingiuntivo fa parte dei procedimenti con prevalente funzione esecutiva, pertanto sono proprie le seguenti caratteristiche:

  • Iter più snello rispetto ai procedimenti ordinari ;
  • Conseguimento rapido di un titolo esecutivo ;
  • Riduzione dei costi rispetto ad un procedimento ordinario.

L’applicazione del Decreto non prevede l’ascolto della controparte che, in termini giuridici, si definisce “emissione senza contraddittorio” e senza verifica del diritto fatto valere (cognizione sommaria) ; tale sommarietà decade nel momento in cui il debitore dovesse opporsi, dando inizio ad un procedimento differito e trasformando il  procedimento a cognizione piena.

Quando perde efficacia il decreto ingiuntivo?

Ci sono alcune situazioni in cui il decreto ingiuntivo perde efficacia. In particolare, il decreto ingiuntivo perde efficacia quando il debitore oppone resistenza entro i termini stabiliti dalla legge, solitamente 40 giorni dalla notifica del decreto. In questo caso, il giudice valuterà le ragioni di entrambe le parti e, se ritiene fondata l’opposizione, potrà revocare il decreto ingiuntivo. Se il debitore non presenta opposizione entro il termine stabilito, il creditore può chiedere la conversione del decreto ingiuntivo in titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Inoltre, il decreto ingiuntivo può perdere efficacia se non viene notificato al debitore entro il termine di 90 giorni dalla sua emissione, oppure se non viene convertito in titolo esecutivo entro il termine di un anno dalla scadenza del termine per l’opposizione.

È importante, sia per i creditori che per i debitori, conoscere le situazioni in cui il decreto ingiuntivo perde efficacia e i termini previsti dalla legge, al fine di garantire il rispetto dei propri diritti e obblighi durante il procedimento di recupero del credito.

I tempi della procedura del Decreto ingiuntivo

I tempi della procedura di un Decreto ingiuntivo sono decisamente più brevi rispetto a quelli di un procedimento ordinario : una volta ottenuto il Decreto ingiuntivo il creditore ha 60 giorni per notificarlo al creditore mentre, quest’ultimo, ha 40 giorni di tempo dalla ricezione per presentare un’eventuale opposizione.

Prima di intraprendere un procedimento ingiuntivo, il creditore dovrà far inviare dal proprio legale una lettera di costituzione in mora al debitore, come previsto dall’Art.1219 c.p.c. (messa in mora del debitore); questo atto conterrà la richiesta di adempimento dell’obbligazione entro 15 giorni, pena il procedimento legale.

Nel momento stesso in cui avviene la notifica del Decreto, lo stesso resta valido per ben 10 anni dall’emissione, con la possibilità di interromperne la scadenza e farlo decorrere da capo.

Pertanto:

  • 15 giorni dal ricevimento della messa in mora: è il tempo a disposizione del debitore per far fronte al debito prima che si proceda all’ingiunzione ;
  • 60 giorni dall’emissione del Decreto ingiuntivo: è il limite di tempo massimo a disposizione del creditore di notificare l’atto al debitore ;
  • 40 giorni dalla ricezione del Decreto ingiuntivo: è il limite di tempo massimo per il debitore di provvedere al pagamento di quanto dovuto ;
  • 10 anni dall’emissione del Decreto: è la durata di validità del procedimento.

Cosa succede dopo la messa in mora?

Dopo la messa in mora, che consiste nella comunicazione formale del creditore al debitore di adempiere all’obbligazione entro un termine stabilito, il creditore può valutare di intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Una delle opzioni a disposizione del creditore è richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso dal giudice su richiesta del creditore, che ordina al debitore di adempiere all’obbligazione entro un determinato termine, solitamente 40 giorni dalla notifica. Il creditore deve dimostrare di avere un credito liquido, esigibile e documentato nei confronti del debitore.

Se il debitore non adempie all’obbligazione entro il termine stabilito e non presenta opposizione, il creditore può chiedere la conversione del decreto ingiuntivo in titolo esecutivo, avviando così l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Se, invece, il debitore presenta opposizione entro il termine previsto, il giudice dovrà valutare le ragioni di entrambe le parti e, se ritiene fondata l’opposizione, potrà revocare il decreto ingiuntivo, dando luogo a un ordinario processo civile per la definizione della controversia.

I costi del Decreto ingiuntivo

Per l’avvio di un processo è richiesto il versamento di un contributo unificato il cui valore cambia a seconda del tipo di causa da dibattere. 

Riguardo l’avvio di un procedimento ingiuntivo il contributo unificato è dimezzato e varia a seconda della cifra per la quale si richiede il Decreto :

  • Cause inferiori a 1.100, euro il contributo dimezzato è pari a 21,50 euro;
  • Cause tra 1.100 e 5.200 euro il contributo dimezzato è pari a 49 euro;
  • Cause e tra 5.200 e 26.000 euro il contributo dimezzato è pari a 118,50 euro;
  • Cause tra 26.000 e 52.000 euro il contributo dimezzato è pari a 259 euro;
  • Cause tra 52.000 e 260.000 euro il contributo dimezzato è pari a 379,50 euro;
  • Cause tra 260.000 e 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 607 euro;
  • Cause con importo superiore a 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 843 euro.

Il decreto ingiuntivo può essere esente dal pagamento certificando di avere un reddito inferiore ai 34.500 euro.

Oltre al contributo unificato, ci sono i costi per l’imposta di bollo e l’imposta di registro: la prima pari a 27euro a titolo di anticipazione forfettaria come previsto dall’Art. 30 D.P.R. 115/2002, mentre la seconda verrà calcolata in base ad altri fattori : 

  • Crediti sino a 1.100euro  – imposta esente;
  • In caso di Decreto ingiuntivo recante  la condanna al pagamento di una somma soggetta a IVA: imposta  dovuta nella misura fissa pari a 200 euro;
  • In tutte le altre ipotesi : secondo un’aliquota pari al 3% del valore della controversia.

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Le conseguenze del Decreto ingiuntivo

Entro il quarantesimo giorno dal ricevimento del Decreto ingiuntivo, per il debitore si aprono tre scenari:

  • pagare il debito;
  • opporsi;
  • non pagare.

Nel primo caso, ovviamente, non si avranno particolari conseguenze se non gli ovvi aggravi delle spese di mora e relative al procedimento di ingiunzione.

L’istituzione di una causa civile ordinaria, in caso di opposizione al Decreto, permetterà alle parti di far valere le proprie rispettive posizioni davanti al Giudice.

La nota dolente avviene nella terza ipotesi, ossia se il debitore dovesse decidere di non pagare, poiché il creditore, a questo punto, potrà richiedere l’invio dell’atto di precetto per dar corso alle procedure di pignoramento al fine di recuperare il proprio credito tramite l’espropriazione forzata dei beni in possesso del debitore.

Prima ancora dell’atto di precetto, il creditore dovrà far apporre in cancelleria la cosiddetta “formula esecutiva” in modo da poter trasformare il decreto in esecutivo.

L’ultima possibilità di evitare il pignoramento viene fornita proprio dall’atto di precetto che prevede ulteriori 10 giorni a disposizione del debitore per procedere al pagamento aggravato di tutte le spese ; se anche il precetto venisse ignorato verrà avviato il pignoramento con l’esecuzione forzata di beni mobili, immobili o presso terzi.

Opposizione al Decreto ingiuntivo

L’Art.645 c.p.c. prevede che il debitore possa formulare opposizione al Decreto ingiuntivo purchè ciò avvenga entro e non oltre i 40 giorni dal ricevimento dell’atto ; di fatto viene istituita una causa civile ordinaria in cui verranno esposte le ragioni delle parti.

Quando si prova ad opporsi oltre i limiti temporali stabiliti per legge, non si può contrastare il decreto ingiuntivo eccetto nel caso in cui si riesca a dimostrare che la tardiva opposizione è avvenuta per mancanza di conoscenza. Vanno dunque osservati:

  • irregolarità della notificazione;
  • caso fortuito;
  • forza maggiore.

Vi sono, tuttavia, altre eccezioni sulle tempistiche di presentazione dell’opposizione:

  • 50 giorni dalla notifica del Decreto ingiuntivo : se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea differente dal proprio di residenza;
  • 60 giorni : se il debitore risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea;
  • Tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.

Il giudice, in questa sede, ha il compito di verificare la fondatezza del credito; la finalità del debitore è l’ottenimento della sospensione dell’esecuzione forzata e la revoca del Decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione può concludersi con:

  • rigetto dell’opposizione: il Decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o dichiarata con ordinanza l’estinzione (art. 653 c. 1 c.p.c.);
  • accoglimento integrale dell’opposizione: il Decreto ingiuntivo decade e viene sostituito dalla sentenza;
  • accoglimento parziale dell’opposizione:  il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al Decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 c. 2 c.p.c.).

Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.

Decreto ingiuntivo esecutivo: cosa fare

Qualora decorsi i 40 giorni dal ricevimento della notifica il debitore non faccia istanza di opposizione, il Decreto ingiuntivo diventa esecutivo.

Tuttavia esistono casi in cui il Giudice può emettere un Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo  prima dello scadere dei 40 giorni, ed è una strada che viene intrapresa su specifica richiesta del creditore qualora sussistano i presupposti :

  • in caso di credito basato su una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare o su un certificato di liquidazione di borsa;
  • in caso di credito relativo ad atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • quando si ritiene che il ritardo del pagamento o della consegna della cosa possa derivare un danno grave al creditore (con valutazione discrezionale fatta dal giudice competente);
  • quando il creditore è in possesso di una prova scritta, firmata dallo stesso debitore, da cui risulta il diritto di credito (ad esempio una promessa di pagamento).

Fac simile di un decreto ingiuntivo e relativi Articoli

Al fine di presentare un ricorso corretto, senza vizi di forma appellabili, Il contenuto  del Decreto ingiuntivo dovrà includere quanto dettato dall’ Art. 125 e dall’Art. 638 c.p.c. :

  • il Giudice competente e relativo foro d’appartenenza;
  • dati anagrafici delle parti, debitore e creditore;
  • dati dell’Avvocato del creditore;
  • oggetto  per cui si richiede il Decreto;
  • ragioni della domanda (ad esempio, l’inadempimento del debitore);
  • prove allegate (assegno, cambiale ecc);
  • richiesta della provvisoria esecuzione se vi sono i presupposti per ottenerla (Art. 642 c.p.c.);
  • conclusioni (richiesta di ingiunzione di pagamento);
  • procura alle liti;
  • sottoscrizione, nell’originale quanto nelle copie da notificare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale, il proprio numero di fax e l’indirizzo PEC.

Nel caso in cui la domanda fosse una richiesta di immediata esecutività del Decreto, l’Avvocato che si occupa della stesura del ricorso dovrà aggiungere la dicitura “immediatamente esecutivo” dopo le parole “ricorso per Decreto ingiuntivo”.

Il ricorso così redatto viene depositato in cancelleria, insieme ai documenti che si allegano e non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel Decreto d’ingiunzione a norma dell’Art. 641.

Il Decreto potrà essere presentato direttamente al Giudice di Pace :

  • dal creditore in caso di crediti inferiori ai 1100euro;
  • dal Legale, in caso di crediti inferiori ai 5000euro;
  • gli importi superiori sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Qualora l’istanza dovesse essere presentata al Tribunale competente, come nel caso di un credito del lavoro con ricorso da presentare al Tribunale del lavoro, bisognerà utilizzare il modello fac simile relativo ai Tribunali.