La prescrizione di una cartella esattoriale coincide con la scadenza della sua efficacia, cioè decorso il tempo di validità della cartella questa non produrrà più alcune effetto debitorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o atro ente creditore.
La prescrizione è automatica in quanto scaduto il termine, che potrà essere di 5 o 10 anni, perde il suo titolo esecutivo senza bisogno di alcuna procedura particolare e il debito si considera estinto. Se eventualmente, a prescrizione scaduta, il debitore dovesse aver effettuato il pagamento non sarà possibile richiedere la restituzione della somma esborsata.
Il termine della prescrizione è stato argomento ampiamente dibattuto dalla legislazione fino a raggiungere un accordo dove la Cassazione precisa che non è possibile fissare un periodo di prescrizione unico per tutti i tipi di cartelle, ma dipenderà dal tributo contestato o dalla sanzione applicata.
Il principio generale è:
- per le imposte erariali la prescrizione è di 10 anni;
- per le imposte locali la prescrizione è di 5 anni;
Quindi non esiste un unico termine di prescrizione ma ogni imposta, in base alla propria natura, avrà un termine stabilito di decadenza. Se capita che in una cartella vi siano varie imposte di natura diversa fra loro e quindi con tempi di prescrizione differenti, allora una parte della cartella cadrà in prescrizione in una determinata data, mentre un’altra parte ne avrà un’altra ancora.
Nello specifico in base al tipo di imposta abbiamo:
- la prescrizione di 10 anni per: Irpef, Iva. Ires, Irap, Imposta di bollo, Imposta di registro, Contributi Camera di Commercio, Imposta catastale, Canone RAI;
- la prescrizione di 5 anni per: Imu, Tasi, Tari, contributi Inps e Inail, multe stradali, sanzioni amministrative;
- la prescrizione di 3 anni per il bollo auto.
Approfondisci anche: Prescrizione debiti Agenzia delle Entrate, Irpef, Ires, Iva, imposta e bollo
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Prescrizione cartella Equitalia: sapere quando è prescritta
Per sapere se una cartella Equitalia è prescritta bisogna prima di tutto controllare la data dell’ultima notifica ricevuta, inoltre bisogna fare attenzione se alla prima notifica si sono succeduti dei solleciti di pagamento che fungono da interruzione della prescrizione, infatti la prescrizione ricomincerà a partire dalla data dell’ultimo sollecito ricevuto.
Però può captare che il contribuente abbia perso la documentazione con relativa notifica allora in questo caso potrà recarsi presso lo sportello di Equitalia e chiedere un estratto di ruolo che però non ha valore di certificato da cui si potrà vedere la data della notifica e se la cartella è stata consegnata o meno.
Decadenza cartelle esattoriali, le date
Mentre con il termine prescrizione si intende il tempo entro cui l’Erario può riscuotere il debito, invece la decadenza indica il termine entro quale l’Agenzia delle Entrate deve notificare la cartella.
Per comprendere al meglio tutto vediamo i vari passaggi:
- accertamento da parte dell’ente creditore dell’imposta, tributo o sanzione;
- al contribuente viene notificato l’accertamento;
- si procede con l’iscrizione a ruolo, cioè l’ente creditore trasmette all’incaricato della riscossione tutti i dati che servono per la riscossione;
- l’Agenzia delle Entrate provvederà a stillare la cartella e alla notifica della cartella esattoriale, ed è proprio in questa fase che subentra la decadenza cioè il termine entro il quale deve avvenire la notifica della cartella.
Se la notifica avviene dopo la data di decadenza la cartella è nulla e i credito non potrà essere più riscosso.
Anche la data di decadenza varia in base alla natura del tributo, in particolare per le imposte sul reddito (Irpef, Ires, Iva, Irap) la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva d’imposta;
- del quarto anno successivo a quello della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è definitivo.
Mentre per i tributi locali (Imu, Tasi, Tari) e per il bollo auto la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui l’accertamento è definitivo. Per le multe stradali la notifica deve avvenire entro due anni della consegna da parte del Comune. Infine per i contributi Inps entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del pagamento.