Il pignoramento dei beni in comunione è sempre possibile da parte di un creditore che abbia diritto di riscuotere i suoi crediti.

Che si tratti di conti correnti, beni immobiliari o altri beni mobili di proprietà, il pignoramento può avvenire anche se si è in presenza di comproprietari.

I casi più comuni avvengono in caso di coniugi in comunione di beni oppure di coeredi.

In questi casi è importante sapere come potersi proteggere dal pignoramento di beni in multiproprietà, se il debitore è un altro dei comproprietari.

Continua a leggere l’articolo di Debito Bancario dove saranno analizzati nel nel dettaglio:

  1. come il bene in comproprietà può essere pignorato;
  2. come avviene il pignoramento;
  3. come tutelare i beni dal pignoramento in presenza di più proprietari;
  4. come funziona il pignoramento di beni in comunione per i coniugi. 

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È possibile pignorare un bene in comproprietà?

Come brevemente anticipato, i creditori possono rivalersi con il pignoramento anche sui beni in comproprietà per riscuotere il proprio credito.

Ma soprattutto è fondamentale sapere che la legge consente il pignoramento dell’intero bene in comunione. Questo significa che il creditore non è obbligato a rivalersi solo sulla quota di bene intestata al debitore, ma può pignorare il bene nella sua interezza.

Un esempio è una casa in comproprietà tra eredi, nel caso in cui uno solo degli eredi venga dichiarato fallito, la banca può pignorare l’intera casa e venderla all’asta senza considerare la quota di effettiva proprietà dell’erede fallito.

I comproprietari non potranno fare altro che vedersi portare via il bene e ottenere il prezzo equivalente alla loro quota.

Come avviene il pignoramento dei beni in comunione?

La legge prevede che il bene venga messo all’asta giudiziaria e venduto secondo il regolamento dell’asta, e una volta venduto, la proprietà del bene sarà trasferita al miglior offerente in cambio del denaro offerto.

Nel caso di beni indivisibili, il valore del bene sarà ripartito tra il creditore e gli altri comproprietari che potranno ottenere una cifra pari alla loro percentuale di quota di proprietà.

Il creditore invece terrà per sé la quota del debitore, in questo modo si considera saldato il debito.

Il pignoramento quindi può avvenire anche sull’interezza del bene in comunione, ma comunque riconosce una somma per la quota di proprietà dei non debitori.

Ove possibile però, il giudice incaricato del procedimento, può decidere di dividere il bene e procedere con il pignoramento solo della quota intestata al debitore oppure, se la separazione non è possibile, può mettere all’asta solo la quota del debitore.

Questi casi di pignoramento della sola parte intestata al debitore possono avvenire su istanza del creditore e se si prevede un incasso maggiore o uguale al valore del debito.

Per tutelare i comproprietari la legge prevede che si possa sospendere il provvedimento di pignoramento fino alla divisione del bene in comune e all’accordo tra le parti (debitore e creditore).

Infine, se l’oggetto del pignoramento, è una somma di denaro liquida (come un conto corrente), il creditore può rivalersi solo sulla quota del debitore lasciando completamente svincolato il denaro dei comproprietari non debitori.

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Tutelare i comproprietari del bene in comunione pignorato

Il provvedimento di pignoramento prevede alcune tutele per i comproprietari dei beni per evitare di vedersi portare via un bene anche di loro proprietà.

Innanzi tutto, il pignoramento dei beni in comunione deve essere notificato a tutti i proprietari con una notifica dell’ufficiale giudiziario.

A seguito della presa visione della notifica di pignoramento, i comproprietari non debitori hanno alcune possibilità per mantenere la proprietà del bene:

  • possono partecipare all’asta giudiziaria e presentare un’offerta per l’acquisto;
  • possono pagare il debitore e mantenere il bene;
  • potranno ricevere la somma che corrisponde alla propria quota di proprietà.

Pignoramento dei beni in comunione tra coniugi

I beni in comunione per i coniugi presentano alcune differenze rispetto alla comproprietà a cui abbiamo fatto riferimento fino ad ora.

La comunione dei beni a seguito del matrimonio infatti non considera i coniugi proprietari di quote del bene, non esiste una vera e propria distinzione in termini di percentuali di proprietà ma entrambi i coniugi risultano titolari per intero.

Questo significa che un creditore che vuole rivalersi su uno dei due coniugi dovrà obbligatoriamente procedere con il pignoramento dell’intero bene in comunione.

Il provvedimento di pignoramento dei beni in comunione tra coniugi sarà quindi intestato a entrambi i coniugi ma dovrà contenere una postilla in cui si specifica il nome del debitore.

Il pignoramento dovrà essere notificato al coniuge non debitore, se manca questa comunicazione il provvedimento non potrà procedere.

Infine, a vendita avvenuta e debito saldato, il coniuge non debitore avrà diritto alla metà del ricavato al lordo delle spese procedurali.

Abbiamo visto come i comproprietari non debitori abbiano possibilità di tutelarsi in caso di pignoramento dei beni in comunione soprattutto con la possibilità di percepire le somme ricavate dall’asta giudiziaria per quanto concerne la loro quota di proprietà.

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