Per il 2022, la legge di Bilancio, ha introdotto alcune importanti novità relative al pignoramento dello stipendio.
Prima su tutte, sono stati accelerati sensibilmente i tempi messi a disposizione per ultimare la procedura dei pignoramenti. Nel caso di debiti verso la pubblica amministrazione, ora i creditori potranno procedere già dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento (o avviso di accertamento).
In questo modo verranno colpiti fin da subito stipendi e pensioni, anche direttamente sul conto corrente, alleggerendo l’iter necessario per giungere alla riscossione dei debiti.
Viste le novità in tema di pignoramenti degli stipendi, cerchiamo di fare chiarezza sulle basi.
Continua a leggere l’articolo per capire:
- quando avviene il pignoramento della busta paga;
- quale importo può essere pignorato.
Contenuti
Quali sono i limiti per la pignorabilità dello stipendio?

Non tutti i crediti del debitore sono pignorabili, quindi, esistono dei limiti per la pignorabilità dello stipendio.
Questi limiti, impediscono di toccare i crediti alimentari e quei crediti che hanno come oggetto sussidi di grazia o sostentamento o dovuti per altre cause (maternità, malattie o funerali). Entrando più nel dettaglio dei limiti della pignorabilità sullo stipendio, secondo la normativa del 2022, deve corrispondere a:
- un quinto: quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi;
- un terzo: quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.
Quello che emerge chiaramente è che lo stipendio da lavoro dipendente può essere sottoposto a pignoramento ma esistono dei salvagenti per il debitore imposti dalla stessa legge.
È previsto infatti che il pignoramento debba assicurare quello che viene definito minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Ciò significa che viene posto un limite massimo al di sopra del quale non è possibile pignorare un solo centesimo dello stipendio del debitore.
Esiste poi un’altra distinzione doverosa da segnalare. Il pignoramento potrebbe essere effettuato direttamente presso l’azienda o interessare lo stipendio già accreditato in banca.
Nel primo caso, come vedremo, l’importo viene trattenuto in busta paga e il limite alla pignorabilità è stabilito in misura fissa, mentre nel secondo il limite è variabile di anno in anno.
Impignorabilità del minimo vitale sullo stipendio

Da un punto di vista legale, il pignoramento dello stipendio è una delle forme di “pignoramento presso terzi” regolate dall’articolo 543 del Codice di procedura civile. Si tratta di un atto formale, il cui scopo è quello di soddisfare i creditori in tutti quei casi in cui il debitore finisca per risultare insolvente.
Per fare ciò viene appunto coinvolto un terzo soggetto nella procedura di pagamento, dal momento che questo ha la disponibilità dei beni del debitore. Pertanto esistono casi specifici in cui il pignoramento può andare a colpire le somme che il debitore dovrebbe ricevere a titolo di stipendio mensile dall’azienda per cui lavora o a titolo di pensione.
Come anticipato nelle righe precedenti, però, ripetiamo che non tutto lo stipendio è pignorabile. La legge garantisce per il debitore il mantenimento di un minimo vitale per vivere e sostenere la famiglia, che non può essere toccato dal creditore.
Attenzione però: il minimo vitale è solo uno dei criteri che vengono utilizzati per determinare l’ammontare finale del pignoramento. Proviamo a vedere un esempio pratico: come detto la legge stabilisce la quota massima di stipendio pignorabile in 1/5 dello stesso.
Tale calcolo però non andrà fatto sull’importo lordo, come erroneamente si potrebbe ritenere, bensì deve essere effettuato sull’importo netto. In tutti quei casi in cui il creditore è l’Agenzia delle Entrate, come nel caso di tasse dovute dal cittadino e non versate, il pignoramento dello stipendio deve sottostare a vincoli ben precisi.
Le quote pignorabili sono:
- 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500€;
- 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000€;
- 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000€.
L’aver stabilito tali quote fa sì che, in termini pratici, non vi siano stipendi che non sono pignorabili. Infatti, anche nel caso in cui il reddito percepito sia all’atto pratico molto basso, rimane ugualmente attaccabile tramite pignoramento.
Come avviene il pignoramento dello stipendio?
Una volta che abbiamo fatto luce sui vincoli posti dalla legge, andiamo a vedere in quali modi il pignoramento dello stipendio può avvenire. Esistono due modi e momenti differenti, come anticipato nei paragrafi precedenti.
- la prima modalità di pignoramento della busta paga avviene in modo antecedente all’accredito dello stipendio, quando è il datore di lavoro a ricevere la notifica della trattenuta;
- la seconda modalità è quando il pignoramento avviene direttamente in busta paga rendendo esecutive delle trattenute sullo stipendio quando l’importo viene accreditato in Banca.
In ognuna delle due ipotesi precedenti, è necessario che prima di procedere al pignoramento si invii una notifica al debitore dell’avvio della procedura. La notifica del pignoramento dello stipendio deve contenere diversi elementi tra i quali:
- somme dovute;
- intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;
- residenza o domicilio nel medesimo comune del tribunale competente;
- eventuale indirizzo PEC del creditore;
- citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice, fissando un’udienza che rispetti il termine
dilatorio di pignoramento (articolo 501 c.p.c.); - l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista
dall’art. 547.
Notifica del pignoramento al datore di lavoro
Nel primo caso, come abbiamo visto, la notifica di pignoramento dello stipendio viene inoltrata al datore di lavoro del soggetto insolvente. Una volta ricevuta, al datore di lavoro spetta l’obbligo di comunicare al soggetto creditore la situazione economica del suo dipendente, tramite un semplice rendiconto, come ulteriore strumento di tutela della parte lesa.
Assolto tale dovere, debitore e creditore parteciperanno a una prima udienza davanti al tribunale civile. Qui è dove il creditore dovrà dimostrare l’effettiva esistenza del debito della controparte: solo una volta appurata il giudice può procedere ad autorizzare il pignoramento dello stipendio, che sarà colpito quindi nella misura massima, come già visto, di 1/5 dell’importo totale netto.
Da questo momento il datore di lavoro, soggetto terzo, si impegna a trattenere al dipendente le somme dovute a titolo di pignoramento per versarle al creditore fino all’estinzione del debito complessivo.
Attenzione: anche il TFR maturato dal dipendente è passibile di pignoramento ma, come negli altri casi, deve sottostare alle quote previste per legge.
Esistono dei limiti di forma a questa modalità. Nel caso in cui il dipendente cambi posto di lavoro, la procedura precedente si interrompe. Sarà necessario che la notifica per il pignoramento dello stipendio venga inoltrata nuovamente al datore di lavoro attuale.
Prelievo quota pignoramento dal Conto Corrente
A livello di iter, il pignoramento dello stipendio notificato alla banca avviene in maniera analoga a quello notificato al datore di lavoro. Ciò che cambia, in questo caso, sono i limiti di riferimento: se lo stipendio è stato accreditato in via anteriore al pignoramento, non sono pignorabili le somme, depositate sul conto, equivalenti a tre volte l’assegno sociale.
Quest’ultimo è una misura di assistenza economica solitamente dedicata a quei cittadini dai 67 anni in su che si trovano in stato di bisogno.
Tale strumento interviene nei casi in cui la persona percepisca un reddito inferiore a un determinato limite e non abbia accesso alla pensione diretta, anticipata, per anzianità e così via.
Per il 2022 l’importo dell’assegno sociale ammonta a 459,83 €. Di conseguenza il pignoramento può riguardare esclusivamente gli importi presenti sul conto corrente che eccedano la somma di 1.379,49 €.
Logica conseguenza è che l’ammontare della cifra massima pignorabile viene aggiornata su base annuale, secondo quelle che sono le relative variazioni dell’assegno sociale. Ragioniamo in termini pratici: il debitore possiede sul proprio conto corrente 5.000 € che derivano dalla retribuzione da lavoro dipendente. L’importo massimo pignorabile sarà di 5.000-1.379,49, ossia 3.620,41 €.
Quindi il lavoratore che dovesse avere depositato in banca un importo equivalente a 1.379,49 €, vedrà il proprio saldo al riparo da un eventuale prosciugamento. Come detto però, questo limite non vale per gli stipendi accreditati successivamente: dalla seconda mensilità infatti sarà valido il tetto corrispondente a 1/5 dell’importo totale e netto dello stipendio.
Eccezioni ai limiti del pignoramento in busta paga
Esistono casi in cui il pignoramento dello stipendio può essere superiore alla quota di 1/5.
Solitamente, in caso di più creditori che avviano una procedura di pignoramento nello stesso momento, il debitore è comunque tutelato. La legge infatti regola questi casi stabilendo che il saldo del credito debba avvenire in maniera progressiva.
Pertanto, se a un debitore vengono notificati più di un pignoramento nello stesso momento, il secondo creditore vedrà quanto gli spetta solo dopo che saranno stati saldati i crediti del primo (si parla di pignoramento dello stipendio in accodo).
Diverso è il discorso quando i creditori sono di natura differente tra loro: un debitore potrebbe essere insolvente nello stesso momento sia verso un privato (ad esempio un fornitore o un libero professionista) che verso lo Stato (mancato pagamento delle tasse).
In questi casi il pignoramento complessivo risulterà essere superiore alla quota di 1/5, con il limite massimo che verrà alzato a un importo equivalente alla metà dello stipendio netto percepito.
Altro discorso particolare è il caso, accennato in apertura, in cui il pignoramento dello stipendio avvenga per alimenti: qui la quota pignorabile corrisponde a 1/3 del totale netto.
Attenzione però, perché quando si parla di “alimenti” si fa riferimento a importi dovuti a familiari per la loro sopravvivenza, nel momento in cui questi si trovino nell’impossibilità, per motivi di salute, di mantenersi.
Quando è possibile opporsi al pignoramento del proprio stipendio?
Esistono casi specifici in cui il debitore può opporsi all’atto di pignoramento:
- non è stato ricevuto l’atto di precetto;
- sono passati più di 90 giorni dall’atto di precetto (il quale quindi ha perso efficacia);
- non è stato ricevuto il titolo esecutivo, che si tratti di sentenza o di decreto ingiuntivo;
- il diritto di credito è caduto in prescrizione oppure non è stato quantificato nella maniera
corretta; - il debito è già stato saldato, in parte o completamente, prima della notifica dell’atto di
pignoramento.
Pignoramento dello stipendio: possibili soluzioni
Spesso i meno esperti consigliano di correre ai ripari facendo una cessione del quinto per evitare il pignoramento dello stipendio. Ma purtroppo questo non ti mette assolutamente al riparo.
Inoltre i creditori oltre al pignoramento dello stipendio possono procedere al pignoramento del tfr.
La cosa più importante quando si iniziano ad avere problemi nel pagare i propri debiti è affrontare subito la situazione e cercare di trovare degli accordi che possono permette di evitare di subire azioni legali. Purtroppo quando si subisce un pignoramento, il debito originario lievita notevolmente e, una volta ottenuto, sarà difficile che il creditore accetti un saldo e stralcio o una rinegoziazione diversa.
Per questo, se ti trovi nella condizione di non riuscire più a pagare le tue rate mensili, puoi contattarci www.debitobancario.it/contatti o scrivendoci una email a info@debitobancario.it per ricevere una consulenza gratuita sulla tua posizione lasciandoci i tuoi dati e indicandoci le finanziarie con cui hai debiti e l’ammontare delle rate mensili
Angela Cebanu
Buona sera pignoramento totale con un stipendio di 6 cento euro al mese e per legge?
Patrizia Messina
Buonasera a mio Marito un contenzioso con un parente pultroppo si è avvalsa nel potergli pignorare lo stipendio. È arrivata comunicazione al suo datore di lavoro e sono 7 mesi che gli trattengono un quinto. Ma di fatto i soldi prelevati dalla sua busta sono ancora in mano al datore di lavoro in quanto è stato comunicato si di pignorare ma di fatto non si sa dove versarli mi chiedevo come mai e se dopo 7 mesi il suo datore potrebbe restituirglieli? oppure astettare ma cosa? Visto il tempo trascorso grazie