Il pignoramento è una procedura legale che permette ai creditori di soddisfare un debito insolutato attraverso la confisca e la vendita di beni del debitore.

Pur essendo uno strumento efficace per i creditori, genera spesso situazioni complesse e stressanti per il debitore.

In questo articolo, esploreremo le varie fasi del pignoramento, le sue implicazioni legali e finanziarie, e offriremo alcune strategie per affrontare al meglio questa delicata circostanza.

L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e informativo su un processo che può avere ripercussioni significative su entrambe le parti coinvolte.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto reso esecutivo dall’espropriazione forzata su istanza del creditore, messo in atto al fine di vincolare i beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore.

Tale procedura, non è attuabile per l’espropriazione forzata di beni in cui insiste un’ipoteca o un pegno. In quest’ultimo caso, infatti, l’ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell’atto di pignoramento.

Potrebbe esserti utile anche questa lettura: Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto, è possibile?

La funzione del pignoramento

Si tratta di un vincolo giuridico relativo al valore di scambio dei beni ma non al loro utilizzo in quanto il debitore potrà usufruire dei beni pignorati  purchè eviti comportamenti che ne portino alla sottrazione, la distruzione o il deterioramento.

I presupposti del pignoramento

Il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un titolo esecutivo.

Per far si che esistano i presupposti per l’esistenza di un atto di pignoramento, c’è bisogno che vi siano un titolo esecutivo (ad esempio cambiale o protesto) oppure un precetto.

Dopo la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto da parte del creditore, al debitore viene notificato l’atto di pignoramento dall’Ufficiale giudiziario, il quale riporta l’intimazione al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito, così come descritto nell’Art. 492 c.p.c. al comma 1. 

Gli effetti del pignoramento

Gli effetti del pignoramento sono:

  • L’impossibilità per altri creditori di disporre delle cose pignorate
  • L’impossibilità dell’alienazione dei beni pignorati da parte del debitore

Infatti, gli effetti della pignoramento sono che i beni pignorati al debitore, restano di proprietà e in possesso di quest’ultimo, con la differenza che il debitore non potrà sottrarli al soddisfacimento delle pretese creditorie. In pratica, un bene soggetto a pignoramento, non può essere alienato pena nullità dell’atto.

Il pignoramento perde di efficacia quando non siano state chieste l’assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dal suo compimento. Inoltre, è possibile rendere i beni impignorabili mediante apposite attività

I costi del pignoramento

Intraprendere una procedura di espropriazione ha dei costi che gravano sul creditore procedente ma che potrà veder liquidati in prededuzione sul ricavato della vendita qualora questa abbia luogo.

Esistono delle tabelle e i costi variano in base al valore mobiliare o immobiliare da pignorare.

Le voci dei costi nelle tabelle sono:

  • Scritturazione
  • Corrispondenza
  • Notifica
  • Diritto di registrazione
  • Copie autentiche
  • Notifica copia autentiche
  • Marca – art. 30 DPR 115/2002
  • Diritti
  • Onorari
  • Spese generali (12,50% su diritti e onorari)

Ad esempio, per fare un calcolo sui costi di un esecuzione forzata per un valore dai 5000 ai 25000 euro si otterrà:

  • Scritturazione € 12,00
  • Corrispondenza € 11,00
  • Notifica € 30,00
  • Contributo Unificato € 100,00
  • Diritto di registrazione € 4,13
  • Copie autentiche € 12,40
  • Notifica copia autentiche € 20,00
  • Marca – art. 30 DPR 115/2002 € 8,00
  • Diritti: € 508,00
  • Onorari: € 345,00
  • Spese generali (12,50% su diritti e onorari) € 107,00
    per un costo TOTALE del pignoramento di € 1.157,53

Quanti tipi di pignoramento esistono

Le tipologie di pignoramento sono tre, tra questi:

  • immobiliare;
  • mobiliare;
  • presso terzi.

Analizziamoli di seguito.

Il pignoramento Immobiliare

Quando si parla di pignoramento immobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata sulla casa e si tratta di una procedura molto complessa e dispendiosa che non sempre produce risultati positivi per il creditore, in quanto una buona difesa legale può condurre il debitore al mantenimento del proprio bene.

Il pignoramento Mobiliare

Quando si parla di pignoramento mobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata su oggetti e beni mobili come ad esempio arredamento, quadri, tappeti, auto, gioielli.

Il pignoramento Presso terzi

Quando si parla di pignoramento presso terzi, si fa riferimento all’esecuzione su crediti del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

Come avviene un pignoramento?

Il pignoramento inizia con un atto giudiziario che viene notificato al debitore e, a seconda della situazione, può coinvolgere anche terzi come banche o datori di lavoro.

Il processo culmina con l’asta dei beni pignorati, il cui ricavato viene utilizzato per estinguere il debito.

Il titolo esecutivo intimato dal creditore

Per far si che il pignoramento non sia nullo, prima che avvenga il creditore dovrà inviare al debitore un titolo esecutivo o un precetto, che attesti il credito e condanni il debitore al pagamento.

Il titolo esecutivo può essere:

Titolo esecutivo Giudiziale

Quando di parla di titolo esecutivo giudiziale, si fa riferimento a un’azione che consegue un processo, è dunque l’attuazione di una sentenza emessa a seguito di una causa che il creditore ha intrapreso contro il debitore.

Oppure senza bisogno che si svolga un processo giudiziale, perchè il creditore è in possesso di documenti che dimostrano in maniera chiara e certa il suo diritto. Il giudice ingiunge al debitore di pagare attraverso un decreto ingiuntivo. 

Titolo esecutivo Stragiudiziale

Un titolo esecutivo che precede un pignoramento, può formarsi anche fuori da un processo giudiziale. In questo caso si parla di “titolo stragiudiziale”. Quando ad esempio il creditore è in possesso di titoli come la cambiale o un’assegno bancario, può utilizzarli come titolo esecutivo.

Il creditore notifica un atto di Precetto

In seguito il creditore dovrà notificare al debitore un atto di precetto, ossia l’intimazione a pagare il debito, aggravato da spese e interessi, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, trascorsi i quali si potrà procedere all’avvio del pignoramento che andrà iniziato entro i 90 giorni successivi ; la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto, come previsto dall’Art. 481 del c.p.c.  pena nullità. 

Se trascorsi i 90 giorni l’ufficiale giudiziario non darà inizio al pignoramento, quindi, andrà notificato un nuovo precetto da parte del creditore e si ricomincerà il conteggio dei giorni.

L’Ufficiale Giudiziario notifica il pignoramento

L’atto di pignoramento viene contestato da un’ufficiale giudiziario, e non dal creditore direttamente come avviene nel precetto.

L’ufficiale giudiziario, dopo che chi vanta il credito abbia notificato precetto e titolo esecutivo al debitore, lo predispone indicando i beni da pignorare e il credito vantato, per comunicarlo in un tempo legale limite di 90 giorni.

Nell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario oltre ad indicare valore e bene oggetto dell’esecuzione, dovrà indicare al debitore anche la sua impossibilità a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.

E la possibilità di chiedere al giudice la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro di pari valore compreso interessi e costi di esecuzione.

In pratica, l’azione di pignoramento potrebbe essere bloccata, versando un quinto del valore totale prima che il giudice disponga la vendita del bene pignorato. Tale possibilità prende il nome di conversione del pignoramento, regolato dall’art. 495 c.p.c..

Approfondisci qui: Come avviene la procedura di pignoramento

Come si trovano beni da pignorare?

Così come creditore e ufficiale giudiziario hanno l’obbligo di rispettare tempi e procedure di notifica, e il debitore ha la facoltà di ottenere al giudice una conversione del pignoramento.

L’ufficiale giudiziario in base all’articolo 492 e 492-bis, ha la possibilità di chiedere al giudice l’autorizzazione ad accedere alle banche dati telematiche di banche e istituzioni, per ricercare beni da pignorare (qui istanza di autorizzazione).

Questo è utilissimo soprattutto quando si palesa l’insufficienza in termini di valore dei beni oggetto dell’esecuzione forzata.

In caso di pignoramento di beni mobili o immobili a imprenditori o commercianti, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nominare un commercialista o un avvocato per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili.

Quali sono i beni impignorabili

Durante la ricerca di beni da pignorare, è ovvio che creditori e ufficiali giudiziali, possano imbattersi in beni che non possono essere pignorati.

In questo caso va fatta una distinzione tra beni pignorabili totalmente e con riserva:

Beni Assolutamente Impignorabili

Sono impignorabili tutti i beni necessari alla vita del debitore e della sua famiglia (come i letti, la cucina, il frigorifero, le scorte alimentari per un mese); la fede nuziale; le cose che hanno per il debitore un particolare valore religioso.

La legge vieta infatti di pignorare:

  • Cose sacre
  • Anelli nuziali, vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie necessari per consumare i pasti, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli da cucina, lavatrici, utensili di casa eccetto quelli di valore e prestigio.
  • Commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
  • Armi e tutte le cose detenute per pubblico servizio.
  • Decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia in generale, oltre ai manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione.
  • Gli animali da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore.
  • Gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza per il debitore o per i suoi familiari.

Beni relativamente impignorabili

I beni relativamente impignorabili sono ad esempio gli attrezzi necessari per coltivare un terreno del debitore non sono sempre impignorabili, ma possono essere esclusi dal pignoramento con provvedimento del giudice.

Pignorabili in particolari circostanze di tempo: Art. 516

“I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.”

Forma del pignoramento: Art.492 c.p.c. aggiornato al 2022

Le ultime riforme relative al processo esecutivo, aggiornate al febbraio 2019, hanno apportato modifiche ed integrazioni anche all’atto di pignoramento la cui disciplina generale è dettata dall’Art 492 c.p.c. “forma del pignoramento  il cui testo originale del codice di rito si componeva di soli 2 commi, mentre dopo i numerosi  interventi riformatori avvenuti nel tempo,e a seguito dell’ultima riforma con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n°36 del 12 febbraio 2019, è ora costituito da otto commi, con numerosi  richiami ad altre disposizioni di legge.

Poiché l’Art 492 c.p.c. cita testualmente “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento, è stato ritenuto opportuno e necessario inserire nel primo atto del processo esecutivo nuovi diritti e informazioni a tutela dell’esecutato, al fine di fare maggior trasparenza anche sulle possibilità di costui di porre fine, eventualmente, al procedimento:

  • Avviso dei principali oneri su di lui incombenti ;
  • Avviso sulle più rilevanti  decadenze in cui può incorrere ;
  • Citazione dei principali mezzi a sua disposizione per porre rimedio alla situazione

Al fine di poter produrre gli effetti previsti dagli artt. da 2912 a 2918 c.c. l’atto deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il raggiungimento di tale scopo e funzionali alle strutture dei diversi procedimenti di espropriazione forzata.

Salvo le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignorare consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Su espressa indicazione dell’art. 543, comma 2, c.p.c. l’atto di pignoramento deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c.: 

  •  l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  •  l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 
  •  la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; 

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo’ richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facolta’ di cui all’art. 499, quarto comma.

“Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure di pignoramento previste dalla Legge e disciplinate dall’Art.543 c.p.c. e prevede l’aggressione ai beni che non sono direttamente in possesso del debitore.

Tipi di pignoramento presso terzi

Abbiamo letto che l’esecuzione sui crediti del debitore può avvenire presso qualunque fonte il debitore vanti dei crediti presenti o futuri. Di conseguenza, è possibile pignorare conto terzi diverse fonti, tra le più comuni forme di pignoramento verso terzi troviamo:

  • Pignoramento dello stipendio o della pensione
  • Pignoramento del conto corrente.

Notifica pignoramento presso terzi

In questo caso l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore che alla persona che ne detiene il reddito (terzo); nel contesto dei due esempi sopracitati si tratta, nell’ordine, del datore di lavoro (o INPS in caso di pensioni) e dell’istituto bancario (o poste) presso il quale il debitore ha il conto corrente. 

Caratteristiche pignoramento presso terzi

Nello specifico l’atto di pignoramento presso terzi conterrà :

  • Ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento ;
  • Indicazione le cose e le somme dovute ;
  • Intimazione al terzo di non disporne (se non per ordine espresso del giudice) ;
  • Dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente ;
  • Indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente ;
  • Citazione del debitore a comparire davanti al Giudice competente.

Procedura pignoramento presso terzi

Il terzo dovrà rendere al creditore dichiarazione di cui all’Art.547 c.p.c. entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto; il creditore dovrà quindi procedere al deposito della nota di iscrizione al ruolo presso la cancelleria del Tribunale competente, unitamente alla copia conforme dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto entro e non oltre 30 giorni dalla consegna ; scaduto tale termine il pignoramento verrà considerato nullo.

Ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo dovrà inoltrare al creditore una dichiarazione a mezzo raccomandata a/r o PEC indicando :

  • Somme o beni del debitore in suo possesso ;
  • Data prevista per l’ esecuzione del pagamento (o la consegna in caso di beni) ;
  • Eventuali sequestri precedenti o cessioni eseguite già notificate e accettate.

Va precisato, inoltre, che l’Art. 543 del c.p.c. contempla due distinte ipotesi di pignoramento verso terzi :

  • Pignoramento dei beni del debitore in possesso di un terzo;
  • Pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo.

Pignoramento Pensione 2023

Nell’ipotesi in cui un creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, ha la facoltà di procedere all’avvio di un pignoramento finalizzato all’aggressione delle spettanze del debitore in termini di stipendio o di pensione.

Pignorare la pensione potrà avvenire sia direttamente presso l’Inps (o altro ente previdenziale di riferimento), anche prima che l’importo venga corrisposto al pensionato, sia presso l’istituto di credito presso cui la somma viene mensilmente versata.

Il procedimento è lo stesso di quando viene pignorato lo stipendio, con la differenza che, anziché il datore di lavoro qui risponde l’INPS. Qui: come funziona e limiti del pignoramento della pensione.

Pignoramento mobiliare

Tra le tre forme di pignoramento previste dalla Legge, quella mobiliare è la meno diffusa, in quanto offre meno garanzie rispetto le altre due (immobiliare e presso terzi) ; in parole povere oggi è difficile trovare arredi di valore in una casa e, a meno che non si tratti di personaggi di un certo livello o di ceto sociale alto nelle cui abitazioni il creditore è certo di trovare beni di alto valore come quadri, tappeti e argenteria, si cerca di optare per altre vie.

I beni che dovranno essere pignorati vengono scelti dall’ufficiale giudiziario che, per Legge, preferirà beni di “pronto realizzo”, ossia facilmente monetizzabili e ne stabilirà lui stesso, con l’aiuto del debitore, un valore approssimativo. E’ da ritenersi assolutamente legale anche l’eventuale richiesta di apertura della cassaforte, di porte chiuse e ripostigli pena la richiesta dell’intervento delle forze dell’ordine.

Alcuni giorni prima dell’asta un addetto del Tribunale verrà a prelevare gli oggetti pignorati e, qualora non siano stati venduti all’asta, il debitore potrà rientrarne in possesso ; tuttavia il più delle volte gli oggetti non vengono ritirati in quanto sono a carico del debitore le spese di deposito che, spesso, superano il valore del bene.

L’automobile rientra tra i beni mobili pignorabili e l’ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento direttamente sotto casa o nel garage dove si trova parcheggiata ; nel caso in cui non si trovasse e il debitore non ne dichiarasse la posizione si potrà procedere con il pignoramento telematico secondo le recenti modalità previste dalla Legge.

Il debitore non può in alcun modo partecipare all’asta per il riacquisto dei propri beni pignorati ma può farlo il coniuge, un parente o un amico, tuttavia non dovrà risultare un accordo tra le parti atto ad eludere il divieto di Legge.

Sono pieno di debiti, possono pignorare il mio stipendio?

Il pignoramento dello stipendio rientra nell’asse dei pignoramenti verso terzi ed è uno degli incubi ricorrenti tra i debitori, specialmente se si tratta di persone che vivono della propria busta paga e con la stessa mantengono i propri familiari e magari si trovano in un periodo di particolare difficoltà economica dovuta ad accadimenti estranei alla propria volontà.

Per il creditore, invece, qualora il debitore fosse un dipendente a tempo indeterminato e con una solida posizione lavorativa, il pignoramento dello stipendio è una delle formule più ambite e sicure per rientrare del proprio credito, sebbene il Legislatore disponga limitazioni piuttosto forti a questa procedura al fine di tutelare la sostenibilità della vita del debitore e dei propri famigliari.

Dobbiamo distinguere due tipi di pignoramento dello stipendio :

  • Antecedente all’accredito dello stipendio su conto corrente ;
  • Successivo all’accredito dello stipendio su conto corrente.

Nel primo caso viene notificato l’atto di pignoramento contestualmente al debitore e al suo datore di lavoro, il quale dovrà comunicare al creditore gli estremi contrattuali (tipologia di contratto), la posizione in essere del rapporto lavorativo e l’ammontare della busta paga del dipendente, su cui verrà calcolato l’importo della trattenuta. In questo caso il limite di pignorabilità è pari al 20% dello stipendio, ovvero un quinto.

Nel caso di pignoramento dello stipendio su conto corrente o in posta valgono regole differenti :

  • Nel caso in cui lo stipendio fosse  già depositato sul conto nel momento in cui alla banca arriva la notifica dell’atto, è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;
  • Nel caso in cui lo stipendio venisse accreditato successivamente alla notifica dell’atto, si considererà pignorabile l’intero stipendio nel limite della misura autorizzata dal tribunale per i crediti alimentari, di un quinto per ogni altro credito  o fino alla metà dello stipendio per il concorso di più cause creditorie.

In ogni caso la somma massima pignorabile dallo stipendio dipende dalla retribuzione e viene così calcolata :

  • Fino a 2.500 euro = 1/10 ;
  • Tra 2.500 e 5mila euro = 1/7; 
  • Oltre  5mila euro, = 1/5.

La tredicesima mensilità non è pignorabile.

Pignoramento domande e risposte

  • Chi può pignorare un bene? Qualunque persona ente o società vanti un credito esigibile.
  • Quando è valido un pignoramento? è valido solo in presenza di titolo esecutivo
  • Prima del pignoramento ci vuole il precetto? si, il creditore deve prima notificare il precetto in cui si intima il debitore a pagare la somma entro 10 giorni.
  • Rischi debitore nullatenente in caso di pignoramento beni? Se non ci sono beni da pignorare non può essere attuato il pignoramento. Il creditore potrà però attendere la sussistenza di beni futuri sui quali rivalersi, fermo restando che non faccia cadere in prescrizione il proprio credito.
  • Quando perde efficacia il pignoramento? perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita
  • Quando inizia il pignoramento? La notifica deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto
  • Cosa succede dopo l’atto di pignoramento? Ti sarà quindi ordinato di astenersi da qualunque comportamento diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni espropriati
  • Quando si perfeziona la notifica del pignoramento immobiliare? è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare
  • Quando una casa viene pignorata? Prima casa, ecco quando non può essere pignorata. La legge n. 69 del 2013 prevede che l’unico immobile di proprietà non possa mai essere pignorato quando il titolare del credito è l’Agenzia delle Entrate o Equitalia.
  • Come si fa la trascrizione di un pignoramento immobiliare? Il pignoramento immobiliare si esegue mediante un atto, che viene notificato al debitore per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In tale atto devono essere contenuti gli estremi catastali (comune di ubicazione, foglio, particella, sub, rendita catastale)