Il pignoramento è la procedura con la quale si inizia un’espropriazione forzata in un procedimento di recupero del credito, un vincolo giuridico in relazione al valore di scambio dei beni, ma non alla loro fruizione, così come descritto nell’Art. 492 c.p.c. al comma 1.

Con la procedura di pignoramento il creditore vincola beni del debitore per esercitare un diritto di rimborso di un credito insoluto.

Si tratta di un’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile Art. 491, 80/2005 3 51/2006 e, in quanto tale, è finalizzata ad ottenere un risultato equivalente a quello che si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo del debitore, a mezzo della sottrazione coattiva di beni in suo possesso al fine di trasformarli in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Esistono tre forme di pignoramento :

  • Immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
  • Mobiliare, se ha per oggetto beni di valore come arredamento, quadri, tappeti, auto, ecc ;
  • Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

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Cos’è la procedura di pignoramento verso terzi?

La procedura di pignoramento verso terzi da diritto al creditore di aggredire beni mobili o immobili detenuti presso terze persone. E’ dunque la facoltà che ha il creditore di pignorare i beni che sono intestati o nella disponibilità di un’altra persona, oppure i crediti che sono vantati dal debitore nei confronti di un terzo.

La procedura di pignoramento persso terzi non può essere attivata su una serie di crediti definiti intoccabili. Come ad esempio i crediti derivanti da mantenimento, oppure i crediti che consistono in sussidi e assistenza alla persona. Ma anche quelli dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

 

La riforma di cui al D.L. n°83/2015 ha introdotto nuovi limiti relativi alle procedure di pignoramento delle somme relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché la concessione di rate più lunghe per la conversione del pignoramento.

 

Tra le forme di pignoramento verso terzi maggiormente utilizzate troviamo :

 

 

Qualsiasi procedura di pignoramento, che sia verso terzi o in altra forma, deve necessariamente seguire un iter ben preciso affinché  giuridicamente si possa vantarne la validità ; se avete contratto problemi con le banche, con le finanziarie o verso altri creditori, sappiate che tali procedure richiedono un grande impiego temporale ed economico e qualsiasi Avvocato prima di intentare una procedura di pignoramento, consiglierà al proprio assistito altre vie più snelle per il recupero del credito, anche e soprattutto in forma bonaria.

 

Nel caso di pignoramento verso terzi va precisato che l’Art. 543 del c.p.c. contempla due distinte ipotesi :

 

 

Il fac-simile dell’atto di pignoramento è il medesimo per ogni procedura, andrà semplicemente modificato e adattato a seconda della strada che, con il vostro Legale, deciderete di percorrere.

 

Pignoramento del conto corrente

 

Una delle forme di pignoramento verso terzi è l’aggressione del conto corrente, il cui procedimento differisce se si tratta di creditore  privato o dell’Agenzia Entrate Riscossione (ex Agenzia delle Entrate).

 

Nel caso in cui il creditore fosse un privato, la procedura da seguire è la seguente :

 

  • Il creditore invia al debitore un titolo esecutivo, ovvero un provvedimento del giudice attestante il credito con condanna del pagamento al debitore ;

 

  • Entro e non oltre 10 giorni dall’invio del titolo esecutivo il creditore deve notificare al debitore l’atto di precetto, un’intimazione a pagare il debito con l’aggravio di spese e interessi ;

 

  • Entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto il creditore può avviare il pignoramento effettivo.

 

Ma quanto tempo passa dal precetto al pignoramento vero e proprio? 

 

L’Art.481 c.p.c. dispone che : 

“Il precetto diventa inefficace se nel termine dei 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata  l’esecuzione” 

 

Diventa quindi fondamentale rispettare le suddette tempistiche, pena l’annullamento della procedura di pignoramento.

 

Il creditore può quindi notificare il pignoramento all’istituto bancario del debitore al quale verrà inviata copia del documento ; tale invio impedirà al debitore di intaccare la somma pignorata dal conto corrente, disponendone il blocco immediato. Tuttavia il creditore potrà entrare in possesso di tale somma solo dopo la sentenza definitiva del Giudice.

 

E’ da precisare che non verrà bloccato l’intero ammontare presente sul conto corrente, ma solo la parte prevista al soddisfacimento del creditore per il saldo di quanto dovuto più la metà a copertura delle spese sostenute per la procedura di pignoramento.

 

  • Il Sig.Bianchi vanta verso il Sig.Rossi un credito di 10mila euro, per il rientro del quale avvia una procedura di pignoramento del conto corrente ;

 

  • Il Sig.Rossi ha 50mila euro sul proprio conto ;

 

  • Il Sig.Bianchi potrà richiedere il pignoramento di 15mila euro sul conto corrente del Sig. Rossi.

 

Nel caso in cui il debito contratto sia nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione la procedura di pignoramento è decisamente più snella : L’Agenzia, infatti, è tenuta ad inviare semplicemente la cartella di pagamento alla Banca del debitore, in quanto tale documento costituisce di per sé un titolo esecutivo ed atto di precetto, unitamente all’atto di pignoramento per l’imposta del blocco del conto corrente.

 

Se mentre nel caso di creditore privato costui dovrà attendere la sentenza del Giudice per entrare in possesso del denaro, regole diverse disciplinano la posizione creditoria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione anche in merito all’erogazione del credito ; in questo caso, infatti, non è necessaria alcuna udienza e l’atto di pignoramento  vale già come ordine alla banca di liquidare quanto dovuto.

 

Se entro 60 giorni dalla notifica dell’atto alla banca, il debitore non salderà la propria obbligazione, il denaro verrà accreditato all’Agenzia.

 

Notifica del pignoramento immobiliare

 

Come per le altre procedure di pignoramento, anche quello immobiliare inizia con l’invio del titolo esecutivo e la notifica dell’atto di precetto e, anche qui, si hanno 90 giorni per dare inizio al pignoramento.

 

La notifica dell’atto di precetto viene consegnata direttamente al debitore dall’Ufficiale giudiziario, incaricato dall’Agente di riscossione per conto dei creditori e dovrà contenere :

 

  • Richiesta dell’iscrizione della propria residenza presso la sede del Giudice per  l’invio delle notifiche. Diversamente tali notifiche verranno depositate in cancelleria ;
  • I beni e i diritti immobiliari da pignorare ;
  • Gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile in fase di pignoramento, come previsto dall’Art.2826 c.c. ;
  • Ingiunzione dell’Art.492 effettuata dall’Ufficiale giudiziario e sottoscritta dal creditore con l’obbligo di astensione a disporre dei beni oggetto del pignoramento ;
  • Informazioni relative alle procedure da seguire per evitare il pignoramento ;
  • Informazioni relative alla possibilità di avvalersi degli organismi di composizione della crisi per  risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, al fine di raggiungere un accordo extragiudiziale con i creditori.

 

Ai sensi del nuovo art. 557 c.p.c . modificato DL 132/2014 convertito nella legge 162 del 10.11.2014, una volta verificata l’ultima notifica di pignoramento, presso la cancelleria del tribunale il creditore deve iscrivere a ruolo presentando copie conformi:

  • del titolo esecutivo
  • del precetto
  • del pignoramento
  • nota di trascrizione

 

Nel 2019, con la riforma dell’esecuzione forzata, sono entrate in vigore diverse novità in merito al pignoramento immobiliare 2020, tra cui :

  1. La vendita dell’immobile pignorato e l’assegnazione dei beni può ora essere richiesta entro 45 giorni rispetto ai 90 precedenti ;
  2. Nell’atto di precetto è obbligatorio indicare che il debitore può avvalersi degli organismi di composizione della crisi per  risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, al fine di raggiungere un accordo extragiudiziale con i creditori ;
  3. Nel portale delle vendite del Ministero della Giustizia dovranno essere pubblicizzati i beni pignorati messi in vendita e le spese saranno sostenute dal creditore. In assenza di tale pubblicità il procedimento è estinto ;
  4. Al terzo tentativo di vendita non andato a buon fine il Giudice può decidere di interrompere la procedura esecutiva.

 

Nel pignoramento immobiliare ed in quello presso terzi, l’esecuzione inizia con la consegna della richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario.

 

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Cosa succede se viene effettuato il pagamento dopo la notifica del pignoramento?

La Legge, a tal proposito, si esprime chiaramente : se il debitore paga quanto dovuto entro i termini stabiliti, il creditore non avrà più nulla da pretendere e il procedimento verrà chiuso definitivamente. 

Ovviamente bisognerà seguire un preciso iter anche per chiudere, avvalendosi di un Legale e discuterne con il Giudice che si è occupato della procedura del pignoramento.

Mentre riguardo gli interessi maturati tra la notifica del pignoramento e l’effettivo pagamento,  la Cassazione Sez. 3 del 3 marzo 2015, n. 4228 si è così espressa  :