Sezione I – Dell’adempimento in generale

  • Art. 1176 — Diligenza nell’adempimento: Impone che l’adempimento delle obbligazioni sia effettuato con la diligenza dovuta, secondo le competenze e le circostanze specifiche di ogni caso.
  • Art. 1177 — Obbligazione di custodire: Stabilisce che chi detiene un bene per conto di altri ha l’obbligo di custodirlo con la cura che si applicherebbe ai propri beni, garantendo la sua integrità fino alla restituzione.
  • Art. 1178 — Obbligazione generica: Definisce le obbligazioni generiche come quelle in cui l’oggetto è determinato solo per il genere, con la qualità e la quantità specificate che devono essere di media qualità.
  • Art. 1179 — Obbligo di garanzia: Affronta i requisiti per le garanzie fornite in relazione ad un’obbligazione, sottolineando la necessità di adeguatezza e sufficienza delle stesse.
  • Art. 1180 — Adempimento del terzo: Permette a un terzo di adempiere un’obbligazione al posto del debitore, anche contro la volontà del creditore, a meno che la prestazione non richieda l’esecuzione personale del debitore.
  • Art. 1181 — Adempimento parziale: Precisa che il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, tranne in casi specificati dalla legge o dagli usi.
  • Art. 1182 — Luogo dell’adempimento: Indica che, salvo diverso accordo, il luogo dell’adempimento è il domicilio del debitore al momento della costituzione dell’obbligazione.
  • Art. 1183 — Tempo dell’adempimento: Stabilisce che, se non è fissato un termine specifico, l’adempimento può essere richiesto immediatamente, ma il giudice può determinare un termine appropriato basandosi sulla natura dell’obbligazione.
  • Art. 1184 — Termine: Afferma che se è stabilito un termine, si presume sia a favore del debitore a meno che non sia chiaro che beneficia il creditore o entrambi.
  • Art. 1185 — Pendenza del termine: Specifica che il debitore non può essere tenuto ad adempiere prima della scadenza del termine, salvo disposizioni contrarie.
  • Art. 1186 — Decadenza dal termine: Indica che il creditore può esigere l’adempimento immediato se il debitore diventa insolvente o riduce ingiustificatamente le garanzie fornite.
  • Art. 1187 — Computo del termine: Delinea come calcolare i termini legali per l’adempimento, includendo giorni lavorativi e festivi secondo normativa vigente.
  • Art. 1188 — Destinatario del pagamento: Specifica che il pagamento deve essere fatto al creditore o a chi ne ha titolo.
  • Art. 1189 — Pagamento al creditore apparente: Tratta dei casi in cui un pagamento fatto in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo è considerato valido.
  • Art. 1190 — Pagamento al creditore incapace: Affronta la validità dei pagamenti fatti a un creditore incapace di agire quando il pagamento è vantaggioso per lui.
  • Art. 1191 — Pagamento eseguito da un incapace: Discute le condizioni sotto cui un pagamento effettuato da un incapace è considerato valido.
  • Art. 1192 — Pagamento eseguito con cose altrui: Esplora le implicazioni di un pagamento effettuato con beni che non appartengono al debitore.
  • Art. 1193 — Imputazione del pagamento: Regola la procedura per imputare un pagamento a più obbligazioni quando il debito è indeterminato.
  • Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi: Stabilisce che, in presenza di debiti con interessi, il pagamento viene prima imputato agli interessi maturati.
  • Art. 1195 — Quietanza con imputazione: Descrive come una quietanza può specificare a quale debito si applica un pagamento.
  • Art. 1196 — Spese del pagamento: Determina chi è responsabile per le spese generate dal processo di pagamento.
  • Art. 1197 — Prestazione in luogo dell’adempimento: Permette al debitore di offrire una prestazione diversa da quella originariamente dovuta con l’accettazione del creditore.
  • Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell’adempimento: Consente al debitore di soddisfare un’obbligazione offrendo un credito verso terzi come alternativa al pagamento diretto.
  • Art. 1199 — Diritto del debitore alla quietanza: Affronta il diritto del debitore a ricevere una quietanza formale una volta adempiuta l’obbligazione.
  • Art. 1200 — Liberazione dalle garanzie: Tratta della liberazione del debitore dalle garanzie una volta che l’obbligazione è stata adempiuta.

Sezione II – Del pagamento con surrogazione

  • Art. 1201 — Surrogazione per volontà del creditore: Discute i casi in cui il creditore accetta che un terzo si surroghi al debitore, assumendo l’obbligazione originaria e liberando il debitore iniziale.
  • Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore: Considera la situazione in cui il debitore propone e il creditore accetta che un terzo si surroghi a lui nell’adempimento dell’obbligazione.
  • Art. 1203 — Surrogazione legale: Descrive i casi in cui la surrogazione avviene per effetto della legge, come quando un terzo paga il debito per tutelare un proprio interesse diretto.
  • Art. 1204 — Terzi garanti: Stabilisce che i garanti o i coobbligati che soddisfano l’obbligazione per conto del debitore principale possono esercitare i diritti di surrogazione per recuperare quanto speso.
  • Art. 1205 — Surrogazione parziale: Tratta i casi in cui la surrogazione si applica solo a una parte dell’obbligazione, specificando come questa parte debba essere gestita.

Sezione III – Della mora del creditore

  • Art. 1206 — Condizioni: Definisce le condizioni sotto cui il creditore può essere considerato in mora, per esempio quando rifiuta ingiustificatamente di ricevere l’adempimento o non fornisce la collaborazione necessaria.
  • Art. 1207 — Effetti: Elabora sugli effetti della mora del creditore, inclusa la possibilità per il debitore di ridurre o sospendere le proprie prestazioni e la cessazione dei rischi a carico del debitore.
  • Art. 1208 — Requisiti per la validità dell’offerta: Specifica i requisiti che un’offerta di adempimento deve soddisfare per essere considerata valida e capace di mettere il creditore in mora.
  • Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione: Distingue tra l’offerta reale, dove la prestazione è fisicamente presentata, e l’offerta per intimazione, effettuata tramite comunicazione formale.
  • Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori: Discute la possibilità per il debitore di depositare la prestazione presso un ente autorizzato se il creditore rifiuta di accettarla, liberando il debitore dalle ulteriori responsabilità.
  • Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia: Regola il trattamento delle cose deperibili o costose da mantenere che il debitore può depositare se il creditore non le accetta.
  • Art. 1212 — Requisiti del deposito: Specifica i requisiti legali e procedurali per un deposito valido, che protegga i diritti del debitore.
  • Art. 1213 — Ritiro del deposito: Fornisce le condizioni sotto cui il debitore o il creditore possono ritirare le cose depositate.
  • Art. 1214 — Offerta secondo gli usi e deposito: Considera come le norme e gli usi locali possano influenzare l’offerta e il deposito delle prestazioni.
  • Art. 1215 — Spese: Stabilisce chi è responsabile per le spese generate dall’offerta e dal deposito delle prestazioni.
  • Art. 1216 — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile: Regola le procedure per intimare al creditore di ricevere la consegna di un immobile come adempimento dell’obbligazione.
  • Art. 1217 — Obbligazioni di fare: Tratta le obbligazioni che comportano un fare attivo da parte del debitore, specificando come debbano essere gestite legalmente e quali siano le conseguenze dell’inadempimento.