La Centrale Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie dati sulle esposizioni creditizie di persone fisiche e giuridiche nei confronti del sistema bancario e finanziario italiano. Comprendere il funzionamento di questo registro è essenziale per chiunque abbia rapporti con istituti di credito, poiché le segnalazioni in esso contenute incidono direttamente sulla capacità di accesso al credito.

Nei paragrafi che seguono troverai un’analisi tecnica di: come funziona la CR, quali soglie attivano la segnalazione, chi può consultarla, come esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione, e quali sono le conseguenze giuridiche di una segnalazione a sofferenza.

Funzione istituzionale e base normativa della Centrale Rischi

La Centrale Rischi è istituita e disciplinata dalla Banca d’Italia in forza dei poteri di vigilanza attribuitile dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). La sua funzione primaria è la prevenzione del sovraindebitamento sistemico mediante la condivisione strutturata di informazioni sull’esposizione creditizia dei debitori.

Il sistema opera come infrastruttura informativa condivisa: ogni intermediario finanziario partecipante trasmette mensilmente i dati relativi ai propri clienti affidati e riceve in cambio l’intera base informativa aggregata. Questo meccanismo di reciprocità consente una valutazione del merito creditizio fondata su elementi oggettivi e verificabili, riducendo il rischio di selezione avversa nel processo di erogazione del credito.

La normativa di riferimento è contenuta nelle Istruzioni per gli intermediari creditizi periodicamente aggiornate dalla Banca d’Italia, integrate dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali. La CR non è un registro pregiudizievole in senso stretto: la segnalazione riflette lo stato del rapporto creditizio e non costituisce di per sé una sanzione.

Soglie minime di segnalazione e categorie di credito censite

Non ogni debito genera una segnalazione in Centrale Rischi. La Banca d’Italia fissa soglie minime di censimento al di sotto delle quali l’obbligo di segnalazione non sussiste.

Attualmente le soglie principali sono le seguenti:

  • Crediti per cassa e di firma: 30.000 euro di accordato o utilizzato.
  • Crediti in sofferenza: 250 euro, indipendentemente dall’entità dell’esposizione originaria.
  • Garanzie rilasciate: censite unitamente all’esposizione garantita.

Le categorie di rischio censite nella CR comprendono:

Rischi a scadenza
Finanziamenti con piano di rimborso definito, quali mutui e prestiti personali.
Rischi a revoca
Aperture di credito in conto corrente revocabili unilateralmente dall’intermediario.
Finanziamenti a procedura
Crediti il cui recupero è affidato a una procedura concorsuale o esecutiva.
Sofferenze
Esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazione equiparata, a prescindere dall’esistenza di garanzie.
Crediti di firma
Garanzie rilasciate dall’intermediario per conto del cliente (fideiussioni, avalli, lettere di credito).

Segnalazione a sofferenza: presupposti e obblighi procedurali dell’intermediario

La segnalazione a sofferenza è la categoria di censimento più grave e quella che produce gli effetti restrittivi più rilevanti sull’accesso al credito. Un soggetto viene classificato a sofferenza quando l’intermediario valuta che versi in uno stato di insolvenza — anche non accertato giudizialmente — o in una situazione ad esso assimilabile.

La Banca d’Italia ha precisato che la valutazione deve essere globale e riguardare la situazione finanziaria complessiva del debitore, non il singolo inadempimento. Il semplice ritardo nel pagamento di una rata non legittima di per sé la segnalazione a sofferenza: occorre che emerga un’incapacità strutturale di far fronte alle obbligazioni.

Obbligo di preavviso prima della segnalazione

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 14243/2017 e n. 5392/2021), l’intermediario è tenuto a comunicare al debitore la propria intenzione di procedere alla segnalazione a sofferenza prima di effettuarla. Tale comunicazione preventiva costituisce un obbligo derivante dai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.

La violazione dell’obbligo di preavviso rende la segnalazione illegittima e fonte di responsabilità risarcitoria per la banca. Il danno risarcibile include sia il danno patrimoniale (mancato accesso al credito, perdita di opportunità commerciali) sia il danno non patrimoniale (danno alla reputazione commerciale del debitore).

Effetti pratici della segnalazione a sofferenza

Una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi determina effetti diretti e immediati:

  • Blocco dell’accesso a nuova finanza presso qualsiasi intermediario partecipante al sistema.
  • Revoca o riduzione degli affidamenti esistenti.
  • Deterioramento del rating interno assegnato al cliente dalla banca.
  • Impossibilità, nella prassi, di ottenere fideiussioni bancarie o polizze assicurative fideiussorie.

Come accedere ai propri dati nella Centrale Rischi

Ogni soggetto — persona fisica o giuridica — ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni che lo riguardano nella CR. La richiesta si presenta direttamente alla Banca d’Italia tramite le modalità previste dalla stessa autorità di vigilanza: sportelli territoriali, invio postale, o canale digitale tramite identità certificata.

I dati restituiti coprono le segnalazioni degli ultimi 36 mesi. Il report contiene l’elenco degli intermediari segnalanti, la categoria di rischio, l’ammontare accordato e quello utilizzato, nonché lo stato della posizione (in bonis, a sofferenza, passata a perdita, ecc.).

Distinzione tra Centrale Rischi pubblica e sistemi di informazione creditizia privati

La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un sistema pubblico, separato dai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati quali CRIF, Experian e CTC. I due sistemi operano in parallelo e seguono regole distinte. La CR pubblica è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e alle sue istruzioni; i SIC privati sono regolati dal Codice di deontologia e di buona condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del e successive modifiche.

Un soggetto può essere segnalato in un sistema senza esserlo nell’altro, a seconda degli obblighi vigenti. Accedere solo alla CR non fornisce un quadro completo della propria storia creditizia: è opportuno verificare anche le banche dati private.

Rettifica e cancellazione delle segnalazioni errate o illegittime

Il soggetto che rileva un’inesattezza nella propria posizione in Centrale Rischi può esercitare il diritto di rettifica ai sensi dell’art. 16 del GDPR e delle istruzioni della Banca d’Italia. La richiesta di rettifica va indirizzata all’intermediario che ha effettuato la segnalazione errata, non direttamente alla Banca d’Italia.

L’intermediario è tenuto a verificare la correttezza dei dati segnalati e, in caso di errore, a trasmettere la variazione alla CR entro il ciclo mensile di aggiornamento successivo. Se l’intermediario non ottempera, il soggetto può presentare un esposto alla Banca d’Italia o adire le vie giudiziarie mediante ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione d’urgenza della segnalazione.

Tempi di conservazione e cancellazione automatica dei dati

Nella CR pubblica i dati vengono conservati per i 36 mesi precedenti il mese corrente. Non è prevista una segnalazione permanente: una volta che il rapporto si estingue o che il credito viene regolarizzato, la posizione viene aggiornata e, decorso il periodo di conservazione, rimossa automaticamente.

La cancellazione della segnalazione a sofferenza, tuttavia, non avviene automaticamente con il pagamento del debito. L’intermediario aggiorna la posizione portandola da “sofferenza” a “sofferenza: passaggio a perdita” o a “estinta”, ma la segnalazione rimane visibile fino alla scadenza del termine di conservazione. Il debitore che ha estinto il debito può chiedere all’intermediario di aggiornare lo stato della posizione, ma non può ottenere la cancellazione immediata del dato storico.

Schema riepilogativo dei tempi di conservazione

Periodi di conservazione dei dati nella Centrale Rischi – Banca d’Italia
Categoria di segnalazione Periodo di conservazione Effetto del pagamento
Crediti in bonis (accordato/utilizzato) 36 mesi Aggiornamento a “estinto” al momento della chiusura del rapporto
Sofferenza attiva 36 mesi dall’ultimo aggiornamento Aggiornamento di stato; la segnalazione storica permane fino a scadenza
Sofferenza passata a perdita 36 mesi Nessuna cancellazione immediata; conservazione integrale del dato

Diritti del debitore e tutele giuridiche azionabili

Il soggetto segnalato nella CR dispone di un insieme strutturato di diritti azionabili sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.

Diritto di accesso (art. 15 GDPR)
Consente di ottenere copia dei dati personali trattati, l’indicazione delle finalità del trattamento e il periodo di conservazione previsto.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)
Consente di ottenere la correzione di dati inesatti o l’integrazione di dati incompleti.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
Applicabile in casi specifici in cui il trattamento non sia fondato su un obbligo legale ma su un legittimo interesse.
Esposto alla Banca d’Italia
Procedura amministrativa non contenziosa per segnalare irregolarità nella segnalazione; la Banca d’Italia svolge attività di moral suasion nei confronti dell’intermediario.
Ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Strumento processuale urgente per ottenere la sospensione giudiziale di una segnalazione illegittima in attesa del giudizio di merito.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente per le contestazioni relative a segnalazioni in CR; la pronuncia dell’ABF non è vincolante ma è seguita dagli intermediari nella quasi totalità dei casi.

Implicazioni della Centrale Rischi nella gestione del rischio di credito bancario

Per gli intermediari finanziari, la Centrale Rischi costituisce uno strumento essenziale nella fase di istruttoria creditizia. La consultazione della CR è obbligatoria prima della concessione di finanziamenti sopra soglia e contribuisce alla determinazione del rating interno del cliente.

Il dato aggregato della CR permette alla banca di calcolare il tasso di utilizzo globale delle linee di credito accordate al richiedente presso tutti gli intermediari del sistema. Un utilizzo elevato delle linee disponibili è interpretato come segnale di tensione finanziaria e può determinare il rigetto della domanda di finanziamento anche in assenza di segnalazioni negative specifiche.

La CR contribuisce inoltre alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi che le banche sono tenute a mantenere ai sensi della normativa prudenziale europea (CRR – Regolamento UE 575/2013): le esposizioni classificate a sofferenza richiedono accantonamenti (provision) più elevati rispetto ai crediti in bonis, con riflessi diretti sulla redditività dell’intermediario.

Cessione dei crediti deteriorati e trasferimento delle segnalazioni

Quando una banca cede a terzi un credito classificato a sofferenza — operazione frequente nel mercato dei Non-Performing Loans (NPL) — il cessionario subentra nella posizione creditoria ma non acquisisce automaticamente il diritto di effettuare nuove segnalazioni in CR. Le segnalazioni già effettuate dalla banca cedente permangono per il residuo periodo di conservazione. Il cessionario (tipicamente un fondo specializzato o una società di recupero crediti) deve rispettare le medesime regole di correttezza nella gestione della posizione.

Centrale Rischi e procedure da sovraindebitamento

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) producono effetti rilevanti sulle segnalazioni in CR. L’omologa di un piano del consumatore, di un accordo di ristrutturazione o di una liquidazione controllata non comporta la cancellazione automatica delle segnalazioni pregresse.

Tuttavia, l’apertura di una procedura comporta l’obbligo per gli intermediari di aggiornare lo stato della posizione segnalata, riclassificandola come “finanziamento a procedura”. Tale aggiornamento è rilevante perché modifica la natura della segnalazione da sofferenza individuale a posizione soggetta a procedura collettiva, con differente impatto sul merito creditizio futuro del debitore.

L’esdebitazione — il beneficio che consente al debitore meritevole di essere liberato dai debiti residui all’esito della procedura — non estingue retroattivamente le segnalazioni storiche in CR. I dati riferiti al periodo precedente all’apertura della procedura restano visibili per l’intero periodo di conservazione previsto.

Monitoraggio preventivo della propria posizione creditizia

La consultazione periodica della propria posizione in Centrale Rischi è una pratica raccomandata, in particolare per i soggetti che intrattengono rapporti di affidamento con più intermediari o che prevedono di richiedere nuova finanza nel breve periodo.

L’accesso preventivo consente di:

  • Rilevare tempestivamente segnalazioni inesatte prima che producano effetti sul merito creditizio.
  • Verificare che i rapporti estinti risultino correttamente aggiornati nella base dati.
  • Valutare il livello di utilizzo globale delle linee di credito accordate dal sistema.
  • Identificare segnalazioni effettuate da intermediari con cui non si hanno rapporti in corso, che potrebbero essere frutto di errori o di fenomeni di frode identitaria.

La richiesta di accesso ai propri dati in CR è gratuita e non influisce in alcun modo sulla valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari. A differenza di taluni sistemi privati, la semplice consultazione non lascia traccia nella posizione del richiedente.