La messa in mora del debitore è un atto in cui il creditore formalizza l’inadempienza del debitore, cioè che il debitore è in ritardo con il pagamento delle somme dovute.

Prima della messa in mora, c’è un momento in cui il debitore è inadempiente, ma il creditore ancora non ha provveduto a raccogliere i documenti necessari per la formalizzazione del debito.

Per rendere chiari i passaggi necessari per formalizzare il ritardo del pagamento delle somme di denaro, esamineremo:

  • la definizione esatta, secondo la legge, dell’atto di mora del debitore;
  • come il creditore deve presentare la richiesta formale (sia per quanto riguarda i documenti richiesti che nella forma);
  • la diffida ad adempiere (atto simile nella pratica ma estremamente differente per la legge rispetto alla messa in mora.

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Messa in mora del debitore: la definizione giuridica

È il codice civile che si occupa di regolare la messa in mora del debitore, nello specifico con gli articoli 1221 e 1223 c.c.

Secondo gli articoli citati, si ha messa in mora del debitore quando il creditore presenta un’intimidazione di mora formale che interrompe ufficialmente la prescrizione del debito.

Successivamente alla presentazione dell’intimidazione formale di mora, secondo gli articoli 1219 e successivi, il creditore è in presenza di:

  • possibilità di risarcimento danni per il credito non ancora pagato e per tutti i danni successivi provocati dal mancato pagamento di tali somme;
  • la continuazione dello stato di mora del debitore anche se questi è impossibilitato a pagare.

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Come presentare la messa in mora al debitore: contenuti e forma

Ora ci concentreremo su quello che serve, nei contenuti e nella forma, per presentare un formale atto di mora del debitore.

Il contenuto della richiesta di messa in mora del debitore, per essere giuridicamente valida, deve contenere:

  • la descrizione e l’indicazione specifica del titolo a seguito del quale le somme di denaro risultano insolute (come un contratto tra le parti);
  • la specifica del debito richiesto al debitore, facendo riferimento ai già citati articoli 1219 c.c e successivi, correlando la messa in mora al debito;
  • la scadenza, indicata dal creditore, entro il quale il debitore può saldare il debito (la scadenza non può essere inferiore a una settimana dalla ricezione della raccomandata).

Il documento della messa in mora del debitore, deve essere redatto in forma scritta ed essere inviato al debitore inadempiente con mezzo raccomandata con ricevuta di ricezione (in alternativa si può utilizzare l’indirizzo PEC nel caso in cui entrambe le parti abbiano un indirizzo PEC).

Raccomandata con ricevuta di ricezione e invio tramite PEC sono gli unici due modi in cui l’atto di mora viene considerato giuridicamente valido.

Se si invia il documento con posta ordinaria, questo perde ogni valenza legale (anche se il contenuto è regolare) per vizio di forma.

Diffida ad adempiere nella pratica

Nonostante la diffida ad adempiere nella pratica assomigli molto alla messa in mora del debitore, questi due adempimenti danno diritti diversi al creditore.

La diffida ad adempiere è un atto che, una volta scaduto il termine di pagamento, permette al creditore di sciogliere il contratto (lasciando possibile la richiesta di risarcimento danni).

La messa in mora del debitore invece, una volta scaduto il termine di pagamento, mette nelle condizioni il creditore di ricorrere a vie legali per ottenere il pagamento forzato delle somme dovute.

Entrambi gli atti (la messa in mora del debitore e la diffida ad adempiere) hanno validità giuridica, ma permettono al creditore di agire con conseguenze molto diverse in caso di mancato pagamento.

Abbiamo esaminato quindi tutte le caratteristiche giuridiche più importanti della messa in mora del debitore.