Se la tua unica fonte di reddito è la pensione di reversibilità di uno dei tuoi genitori ormai defunto e hai contratto dei debiti che ora hai difficoltà a saldare puoi esserti domandato se i tuoi creditori possono procedere al pignoramento della pensione di reversibilità, limitando le tue esigue entrate mensili.
Ma la pensione può essere davvero pignorata?
La Cassazione in una sentenza ha stabilito i limiti al pignoramento che valgono anche in caso di sequestro.
Scopriamole insieme per capire se questi limiti si possono applicare anche alle pensioni superstiti.
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Guarda anche il video per sapere di più sul pignoramento della pensione di reversibilità.
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La riforma sul pignoramento e il sequestro di pensione
Un decreto legge del 2015 ha stabilito delle nuove regole per quanti riguarda il pignoramento presso terzi di pensioni e stipendi.
Per quanto riguarda le pensioni, vengono stabiliti precisi limiti entro cui può avvenire il pignoramento.
Se la pensione non è ancora stata erogata sul conto corrente ma viene pignorata in capo all’Inps, è possibile pignorare al massimo un quinto della pensione a cui, però, va prima detratto il cosiddetto minimo vitale che corrisponde a 1,5 volte l’assegno sociale.
Nel 2022 l’assegno sociale equivale a 460,28 euro mensili, per cui per quest’anno il minimo vitale della pensione che non può essere pignorato ammonta a 690,42 euro.
Se, invece, il pignoramento della pensione avviene dal conto corrente bancario o postale, sulle somme presenti sul conto precedentemente alla notifica di pignoramento si può pignorare solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (460,28*3=1380,84), mentre sulle mensilità successive si potrà pignorare al massimo un quinto della pensione.
Queste stesse regole e limiti valgono anche in caso di sequestro preventivo.
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Il pignoramento della pensione di reversibilità
Le pensioni di reversibilità, quindi, possono essere pignorate: il divieto vige solo sui sussidi di povertà. Infatti, il Codice di procedura stabilisce che:
“Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.”
Il diritto alla pensione di reversibilità sorge in due casi:
- morte del pensionato;
- morte dell’assicurato.
Al momento del decesso però, quest’ultimo deve far valere le condizioni di assicurazione e di contribuzione occorrenti per il diritto ai trattamenti di invalidità o le condizioni di anzianità e di contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
La pensione a favore dei superstiti può essere:
- di reversibilità: liquidata alla morte del pensionato;
- indiretta: liquidata in seguito alla morte dell’assicurato che non riceveva la pensione.
La pensione di reversibilità dipende dagli aventi diritto: se spetta solo al coniuge, la quota sarà del 60%. La somma della pensione può diminuire fino al 50%, secondo fasce di reddito, se il superstite ha ulteriori entrate.
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Procedura di pignoramento pensione di reversibilità
Il creditore deve richiedere l’accantonamento del quinto della pensione (al netto del minimo vitale) nel caso di volontà di pignoramento della pensione di reversibilità.
La procedura è analoga a quella del pignoramento presso terzi e deve avvenire tramite il tribunale. Infatti le pensioni di reversibilità sono pignorabili al pari di quelle dirette.
Tuttavia, esiste la possibilità che il superstite rinunci all’eredità del defunto ma percepisca la pensione di reversibilità (che è diritto personale e non successorio): in questo caso non si può procedere con il pignoramento della pensione di reversibilità.