Nell’ordinamento giuridico italiano, il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria che ha come finalità quella di soddisfare i creditori attraverso la liquidazione patrimoniale dell’imprenditore, a cui si può ricorrere quando sono presenti determinati presupposti oggettivi e soggettivi.

È una procedura che deve accertare lo stato di insolvenza dell’imprenditore, i crediti vantati dai creditori nei suoi confronti e la successiva liquidazione adottando il criterio della par condicio creditorum, prendendo in considerazione le legittime cause di prelazione.

Discorso a parte, invece, merita il fallimento di una persona fisica.

Cos’è il fallimento di una persona fisica

Il fallimento di una persona fisica non può avvenire poiché riguarda individui che esercitano attività di piccoli imprenditori o impresa che hanno investito fino ad un massimo di 300.000 euro, con ricavi che negli ultimi tre bilanci non abbiamo superato i 200.000 euro e con un ammontare di debiti inferiore a 500.000 euro.

In merito, la legge n. 3 del 27/01/2012 ha introdotto la Disciplina di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, che è ad appannaggio sia delle persone fisiche che dei piccoli imprenditori.

Tale procedura consente ai soggetti sovraindebitati di poter ricorrere a un giudice, proponendogli un piano di risanamento della situazione debitoria.

Il giudice esaminerà se tale piano sia fattibile e, eventualmente, emettere un decreto di sospensione per le procedure giudiziarie che sono in corso contro il debitore.

Grazie alla procedura di esdebitamento prevista dalla legge 179/2012, le persone fisiche possono dichiarare fallimento nel caso in cui non possono far fronte ai debiti contratti.

Questa procedura, oltre per le persone fisiche, può essere applicata a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli imprenditori agricoli, degli artigiani, degli enti collettivi con o senza personalità.

A parte per la situazione di sovraindebitamento, una persona fisica può accedere alla procedura di fallimento se, negli ultimi cinque anni, non ha usufruito della stessa procedura e non ha subito una revoca o cessazione degli effetti di un piano precedente.

Inoltre, sarà tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale. Vediamo cosa comporta il fallimento di una persona fisica.

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Cosa comporta il fallimento di una persona fisica

Le conseguenze di una persona fisica sono diverse e sono suddivise in patrimoniali, sulla persona in quanto piccolo imprenditore e di natura processuale. Una volta che viene accertato il fallimento della  persona fisica, il tribunale lo ratifica tramite sentenza.

Siccome la procedura di fallimento coinvolge diversi soggetti, lo stesso va comunicato non soltanto all’imprenditore, ai creditori e al pubblico ministero, ma deve anche essere annotato nel Registro delle Imprese territorialmente competente, ossia quello dove ha sede l’azienda dell’imprenditore oppure dove la procedura è stata aperta.

Inoltre, la sentenza dichiarante il fallimento andrà annotata sui registri pubblici immobiliari nel caso in cui il fallimento vede coinvolti sia beni mobili che immobili precedentemente registrati. Tutti questi adempimenti pubblicitari vengono elencati nell’articolo 17 della legge fallimentare.

Ovviamente, la persona fisica può essere riabilitata dopo il fallimento. Vediamo in quali casi e quali conseguenze comporta.

La riabilitazione dopo il fallimento di una persona fisica

La riabilitazione dopo il fallimento della persona fisica ha come effetto diretto la cessazione delle incapacità personali che lo hanno colpito ha seguito della sentenza di fallimento e della relativa iscrizione nel registro pubblico dei falliti.

La riabilitazione si basa sulle norme contenute nel R.D 16 marzo 1942, n. 267 agli articoli da 142 a 145 e all’articolo 241.

Negli articoli di cui sopra non vengono indicate le incapacità personali che cessano dopo la riabilitazione.

Queste vanno ritenute come quelle relative all’esercizio di funzioni quali avvocato, ragioniere, agente di cambio, commercialista, agli uffici pubblici, come tutore e giudice popolare, alle cariche commerciali, come sindaco, liquidatore e amministratore.

Sono distinte da queste incapacità quelle che hanno carattere processuale, le quali cessano alla chiusura del fallimento.

La riabilitazione civile estingue anche il reato di bancarotta semplice.

Infine, con la sentenza di riabilitazione civile viene ordinata la cancellazione da parte del richiedente dal registro pubblico dei falliti.