Ipoteca volontaria: cos’è

L’ipoteca volontaria consente al debitore di porre l’ipoteca dell’immobile di sua proprietà a garanzia del debito. 

Questa forma giuridica è molto conosciuta in quanto viene usata come mezzo di garanzia di un mutuo.

Come viene costituita? Vediamolo di seguito. 

Come costituire l’ipoteca volontaria

L’ipoteca volontaria viene costituita tramite iscrizione presso i registri pubblici immobiliari. La procedura prevede di presentare al curatore competente territorialmente il titolo, che può essere un contratto o un atto unilaterale, insieme alla nota di iscrizione redatta in due copie originali. 

In particolare, all’interno della nota è necessario indicare sia i dati del beneficiario che del concedente, l’importo garantito e la descrizione del bene che viene ipotecato.

L’efficacia dell’iscrizione ha valore per 20 anni. 

Qual è la differenza tra ipoteca volontaria e ipoteca giudiziale? Risponderemo nel prossimo paragrafo. 

Che differenza c’è tra ipoteca volontaria e ipoteca giudiziale

La differenza tra ipoteca volontaria e ipoteca giudiziale è che la prima è diretta conseguenza dell’accordo tra il debitore e il creditore, mentre la seconda viene disposta da un soggetto terzo, ossia un giudice, tramite una sentenza. 

Ad esempio, un’ipoteca giudiziale viene iscritta in fronte a una sentenza che ha accertato e condannato un soggetto al pagamento di un risarcimento danni o di una somma di denaro. 

Di seguito parleremo della relazione esistente tra ipoteca volontaria e pignoramento. 

Ipoteca volontaria e pignoramento

Nel caso in cui il debitore non rispetta gli impegni presi, il creditore può munirsi di titolo esecutivo agendo contro il debitore, per esempio con la richiesta e l’ottenimento di un decreto ingiuntivo. 

Per riuscire a fare questo, deve provare la fondatezza e la legittimità del proprio credito presso le sedi competenti, come un Tribunale. 

Una volta ottenuto il provvedimento giudiziale in via definitiva, potrà poi dare vita all’esecuzione del bene su cui grava la garanzia ipotecaria volontaria. 

Alla luce di quanto detto, l’ipoteca volontaria garantisce effettivamente il credito avanzato, ma non dà il titolo per pignorare il bene del debitore, che può avvenire soltanto se il creditore si procura un titolo esecutivo. 

Leggi: Differenza tra ipoteca e pignoramento

Quali sono le caratteristiche dell’ipoteca volontaria? Lo vedremo di seguito. 

Caratteristiche dell’ipoteca volontaria

Tra le caratteristiche dell’ipoteca volontaria è il suo essere forma di garanzia nell’ambito di una scrittura privata autenticata o di un atto pubblico. 

Essendo un diritto che viene costituito sull’immobile, deve essere trascritta all’interno dei registri immobiliari. 

Ciò spiega perché la sua costituzione viene realizzata con atto notarile, a cui sono legati dei costi inerenti all’onorario del notaio e alle imposte. 

Anche nell’eventualità in cui il bene ipotecato venga ceduto, resterà ugualmente vincolato alla garanzia ipotecaria, che è stata pubblicizzata e costituita nei registri immobiliari in una data precedente all’acquisto che è stato effettuato. 

Vediamo di seguito quali sono i soggetti a cui è possibile concedere l’ipoteca. 

Chi può concedere l’ipoteca

I soggetti a cui può essere concessa l’ipoteca sono il debitore o un terzo soggetto. Per quanto riguarda la prima ipotesi, un soggetto ha contratto un debito e, tramite la concessione di ipoteca su un suo bene immobile, lo garantisce a favore del creditore. 

Nella seconda ipotesi, invece, un soggetto ha concesso l’ipoteca su un suo bene come garanzia per un debito di un altro soggetto. 

Nel momento in cui il creditore iscritto viene soddisfatto, il soggetto terzo potrà richiedere e ottenere nei confronti del debitore il diritto di regresso. 

Quando avviene l’estinzione dell’ipoteca volontaria? Lo vedremo nel prossimo paragrafo. 

Estinzione dell’ipoteca volontaria

L’estinzione dell’ipoteca volontaria avviene nei seguenti casi: 

  • decadenza o mancato rinnovo della prescrizione;
  • richiesta di cancellazione in corso;
  • decorrenza dei termini;
  • rinuncia da parte del creditore dell’immobile posto come garanzia. 

Non ci sono costi per la richiesta di cancellazione dell’ipoteca volontaria, a parte quelli inerenti alla parcella del notaio che si è occupato di realizzarla. 

Con l’estinzione dell’ipoteca l’immobile viene liberato. È importante anche puntualizzare che l’azione revocatoria può essere usata ogni volta che la concessione di ipoteca volontaria a un soggetto terzo lede le ragioni del creditore. 

Ovviamente, il creditore deve essere in grado di dimostrare di essere stato oggetto di pregiudizio dall’atto con cui viene chiesta la revoca.

Il debitore, inoltre, doveva essere consapevole di tale pregiudizio. 

Adesso è arrivato il momento di riepilogare quanto detto finora nel prossimo paragrafo. 

Ipoteca volontaria: consigli utili

Prima di concludere, qualche consiglio è doveroso. Nel momento in cui viene prestato del denaro a un’altra persona, è importante mettere in chiaro la fonte, la natura e il presupposto del credito. 

Per questo motivo una scrittura privata tra creditore e debitore non è mai il mezzo adatto per poter riconoscere il debito poiché piuttosto generica. 

La cosa migliore da fare è che nella scrittura privata vengano indicati chiaramente la fonte, la natura e i presupposti del credito, in modo da legittimare gli aspetti, oltre che indicare precisamente a quanto ammonta il credito, sia presente che futuro. 

Sostanzialmente, in base a quanto detto finora, l’ipoteca volontaria da un lato è un mezzo molto efficace a difesa del patrimonio, mentre dall’altro non è così facile la sua costituzione, così come tenere conto di tutti i suoi aspetti.

Approfondisci: La riduzione e la restrizione dell’ipoteca, cosa sono

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

Chi siamo

Per anni abbiamo lavorato nel settore del debito aziendale, vedendo le banche come entità intoccabili. Un mondo complesso, dove le grandi società avevano sempre i loro consulenti pronti a difenderle.

Ci siamo resi conto che nessuno si stava occupando delle famiglie e dei piccoli imprenditori. Persone comuni, lasciate sole e senza tutela di fronte a un sistema che non conoscevano, schiacciate da un peso psicologico enorme.

Così, nel 2011, contro lo scetticismo generale, siamo stati tra i primi in Italia a creare uno Studio Legale focalizzato sulla difesa delle persone fortemente indebitate in tutta Italia utilizzando il web, rendendo accessibile un aiuto che prima non esisteva.

La nostra missione è quella di ridare dignità e serenità alle persone, ascoltandole senza giudicarle e difendendole con la massima competenza legale.

Oggi, dopo aver aiutato migliaia di famiglie a riprendere il controllo della loro vita, la nostra più grande soddisfazione sono le loro testimonianze e la tranquillità che hanno finalmente ritrovato.

Se ti trovi anche tu nella stessa situazione di difficoltà, sappi che una soluzione legale esiste. Il primo passo è semplicemente parlarne con qualcuno che può davvero aiutarti, senza impegno.

Avv. Francesco Cacciola

Avv. Elvira Carpentieri