Se fate parte della nutrita cerchia di cittadini cui è stato notificato un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un finanziamento sappiate che è vostro diritto fare opposizione; vi consigliamo da subito di non esitare a contattarci perché, per usufruire di questa possibilità, avete a disposizione solo 40 giorni dal ricevimento del decreto.
Richiedere da subito una perizia econometrica vi permetterà di far emergere eventuali illeciti da parte della banca , tra cui :
- Anatocismo bancario ;
- Usura bancaria ;
- Interessi illegittimi addebitati.
All’emergere di solo uno di questi o altri illeciti sarà possibile ridurre il vostro debito e, in alcuni casi, addirittura annullare l’ingiunzione di pagamento.
Cos’è un decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è un documento emesso dal Giudice su richiesta del creditore nel quale il Tribunale intima al debitore di adempiere ad un obbligo di pagamento. Disciplinato dall’Art 644 del c.p.c., il decreto ingiuntivo è richiedibile per i crediti fondati su :
- Cambiali ;
- Assegni circolari ;
- Certificati di liquidazione di borsa ;
- Fattura ;
- Atto notarile (come nel caso dei mutui) ;
- Atti di pubblico ufficiale autorizzato.
Nel decreto ingiuntivo non c’è alcuna possibilità di dilazione e, in caso di mancato assolvimento da parte del debitore, il Giudice potrà procedere con il pignoramento.
Come richiede il decreto ingiuntivo la banca
Nel procedimento di un decreto ingiuntivo le banche vengono agevolate dal legislatore al fine di snellire le pratiche, permettendo loro la possibilità di auto produrre la documentazione da presentare al Giudice ; in sostanza è sufficiente presentare un estratto conto attestante la situazione debitoria del cliente controfirmato dal Direttore o da un dirigente dell’istituto, allegando copia di certificato di conformità.
Tale procedura, benché fedele alla richiesta nella maggior parte dei casi, ha fatto emergere negli anni numerose situazioni di irregolarità nei documenti prodotti con conseguente annullamento del decreto.
Decreto ingiuntivo con estratto conto certificato nei finanziamenti
L’opportunità per la banca di auto produrre il documento attestante il credito però non è sempre valida.
Nello specifico emerge da numerosi testi giuridici che l’estratto conto certificato ha valenza per posizioni di scoperto bancarie, come lo sconfinamento del conto tramite un fido, e non di finanziamento, ossia di erogazione di un credito.
Tuttavia non è raro che le banche usufruiscano di tale agevolazione per presentare al Giudice la richiesta di un decreto ingiuntivo ed è proprio questo uno dei principali motivi cui appellarsi per far opposizione.
Perché arriva un decreto ingiuntivo
La richiesta di un finanziamento, in linea di massima, viene fatta per l’acquisto di un bene cui non si potrebbe fruire in un’unica soluzione oppure semplicemente per bisogno di liquidità ; può capitare, e non è affatto raro, che dopo qualche rata i rimborsi diventino un problema per il sopraggiungere di problemi non previsti :
- Perdita del lavoro ;
- Riduzione delle ore lavorative ;
- Calo del fatturato ;
- Spese inaspettate ;
- Malattia improvvisa.
Il mancato pagamento di una o due rate, in linea di massima, non genera alcun seguito legale, purché si prendano accordi direttamente con l’ente erogatore, banca o finanziaria che sia, e si trovi una conciliazione, generalmente il saldo di quanto dovuto o il posticipo della rata insoluta.
Il protrarsi delle insolvenze tuttavia darà origine ad una serie di eventi concatenati fino ad arrivare al fatidico pignoramento.
In linea temporale la banca o la finanziaria procederanno come segue :
- Sollecito bonario a mezzo telefonico o tramite comunicazione informale ;
- Comunicazione scritta a mezzo raccomandata ;
- Affidamento della pratica a società di recupero crediti ;
- Richiesta di decreto ingiuntivo in tribunale ;
- Eventuale pignoramento o vendita del credito ad altra società.
Differenza tra mutuo e finanziamento nel decreto ingiuntivo
Per avviare una procedura di pignoramento la banca, o la finanziaria, necessitano di un titolo esecutivo che ufficializzi il credito vantato; sia che si tratti di mutuo che di prestito di denaro, si parla di finanziamento ma con caratteristiche differenti :
- Per finanziamento si intende l’erogazione di un credito di importo medio sotto i 50mila euro, che viene accordato con una semplice scrittura privata ; in caso di mancato pagamento per poter procedere al recupero del credito l’ente erogatore dovrà procurarsi un titolo esecutivo presso il Giudice, ossia un decreto ingiuntivo.
- Il mutuo è un finanziamento di importo superiore e viene stipulato un Atto presso un Notaio che ha già valenza di titolo esecutivo in caso di mancato pagamento.
Come comportarsi se si riceve un decreto ingiuntivo
La prima cosa da fare quando si riceve un decreto ingiuntivo è rivolgersi ad un Avvocato, il quale si occuperà da subito di effettuare tutte le verifiche del caso, analizzando la documentazione prodotta al fine di rilevarne eventuali irregolarità.
Come vi abbiamo consigliato all’inizio di questo articolo, non perdete tempo a pensarci troppo ; opporsi al decreto ingiuntivo, qualora vi fossero i presupposti, è un vostro diritto come del resto richiedere un controllo accurato della documentazione in vostro possesso inerente il finanziamento, al fine di verificare l’esistenza di elementi validi per una contestazione.
Restare inermi passivamente equivale ad ammettere la sussistenza del debito in una forma di tacito assenso.
Quali sono i tempi di un decreto ingiuntivo?
Come previsto dall’Art.645 c.p.c., per fare opposizione il debitore ha 40 giorni di tempo a partire dal ricevimento del decreto ingiuntivo ; si tratta di una causa civile ordinaria nella quale il Giudice udirà le ragioni di entrambe le parti.
Nel caso di presentazione dell’opposizione la stessa diviene inammissibile, annullando automaticamente qualsiasi altra forma di ricorso per il debitore. Vi sono casi in cui è possibile appellarsi all’opposizione tardiva, come previsto dall’Art.650 c.p.c., allorchè sussistano situazioni particolari per il debitore che dovrà dimostrare di non aver
avuto tempestiva conoscenza del Decreto ingiuntivo per i seguenti motivi :
- Irregolarità della notificazione ;
- Caso fortuito ;
- Forza maggiore.
Eccezioni per le tempistiche di opposizione al decreto ingiuntivo
La Legge prevede altre eccezioni per le quali le tempistiche per presentare opposizione al decreto ingiuntivo possano superare i 40 giorni previsti, e sono :
- Qualora il debitore risiedesse in un paese dell’Unione differente dal proprio di residenza : 50 giorni dalla notifica del Decreto ingiuntivo ;
- Debitore con residenza in un paese al di fuori dell’Unione europea : 60 giorni ;
- Tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.
Cosa accade se mi oppongo al decreto ingiuntivo
Il giudice potrà pronunciarsi in tre modi differenti :
- Rigetto dell’opposizione : il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o dichiarata con ordinanza l’estinzione (art. 653 c. 1 c.p.c.);
- Accoglimento integrale dell’opposizione : il decreto ingiuntivo decade e viene sostituito dalla sentenza;
- Accoglimento parziale dell’opposizione : il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al Decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 c. 2 c.p.c.).
In ogni caso dal momento dell’opposizione da parte del debitore il decreto ingiuntivo viene bloccato, ossia non potrà più diventare esecutivo allo scadere del quarantesimo giorno.
Approfondisci l’argomento qui: Come opporsi al decreto ingiuntivo della Banca
Annullamento del decreto ingiuntivo
Generalmente il creditore ha la pretesa di quantificare quanto spettante con la certificazione ex Art.50 T.U.B. (Testo Unico Bancario) allegando copia della richiesta di finanziamento ma omettendo il contratto comprensivo delle condizioni generali.
Per ottenere un decreto ingiuntivo la banca deve allegare obbligatoriamente al ricorso per ingiunzione di pagamento, il contratto di finanziamento redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall’Art. 117 TUB, documentazione indispensabile al fine di poter valutare e determinare la natura del rapporto e far emergere eventuali irregolarità.
In caso di nullità del contratto non sarà dovuto alcun interesse, in quanto né l’art. 117 TUB né l’art. 1284 c.c. prevedono in caso di nullità assoluta del contratto l’applicabilità di un tasso di interesse (che sia B.O.T. come nell’Art. 117 TUB o che sia legale come nell’Art. 1284 c.c.).
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
Una volta ricevuto il decreto ingiuntivo fare opposizione potrebbe non essere sufficiente ; esiste infatti la possibilità che in fase di prima udienza della causa dell’opposizione stessa, il Giudice decida di disporre la “provvisoria esecuzione” del decreto ingiuntivo, ossia intimare il debitore al pagamento di quanto dovuto, nonostante il procedimento in corso, per poi richiederne rimborso in caso di chiusura con delibera a suo favore.
Vi sono tuttavia dei casi specifici in cui questo possa accadere, situazioni con particolari presupposti, e sono:
- Credito fondato su uno dei seguenti documenti o atti:
- Cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa;
- Atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (ad esempio un mutuo);
- All’esistenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ossia quando i lunghi tempi del processo potrebbero pregiudicare il diritto del creditore, ad esempio :
- L’azienda del debitore è in fase di chiusura ;
- Il debitore si sta indebitando con altri creditori ;
- Vi sono prove o ragionevoli sospetti che il debitore si stia liberando del proprio patrimonio, magari intestando ad altri i propri averi o li stia vendendo.
- Qualora il debitore abbia firmato un documento in cui riconosce il credito del ricorrente.
Opposizione a decreto ingiuntivo ex Art.50 TUB Cassazione
In una recente sentenza, la N°3620 del 28/05/2013, il Tribunale di Torino ha invalidato l’emissione del decreto ingiuntivo emesso solo sulla base dell’estratto dei saldaconti reputando inidonea la prova scritta fornita al fine di documentare il titolo giustificativo del credito.
Come previsto dagli Artt. 2709 c.c. e 364 c.p.c., infatti, ai fini del decreto monitorio, in materia bancaria, costituisce prova scritta l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito aggiornata alla data della contestazione da parte della banca.
Tale documentazione era sufficiente a legittimare l’emissione di un decreto precedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/1993, (T.U. Leggi in materia bancaria), il quale, a norma dell’art. 50 prescrive adesso che il decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 c.p.c. “deve essere richiesto, dalla banca, esclusivamente in base all’estratto conto certificato reso conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”
Solitamente le banche, alla richiesta di ingiunzione di pagamento, non inviano l’estratto conto come previsto dall’art. 50 e 119 TUB, ma il vecchio “saldaconto”che, alla luce dei fatti, non è più valido ai fini giudiziali.
Come si evince dalla lettura di quanto sopra, le possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo sono numerose ma, ribadiamo, è fondamentale non perdere tempo e rivolgersi immediatamente al vostro avvocato di fiducia.
Potete contattare il nostro studio per una valutazione della pratica e studieremo per voi la linea più efficace per agire.