Le conseguenze di un decreto ingiuntivo possono essere molto gravi nei confronti del debitore. Se non si procede al pagamento della somma pattuita nei termini previsti dalla normativa vigente, infatti, il rischio è quello che il tribunale passi all’esecuzione forzata, ovvero un pignoramento dei beni che possono essere sia di natura finanziaria sia materiali.

Il decreto ingiuntivo permette al creditore di recuperare la cifra spettante in tempi relativamente brevi; questo tipo di procedimento, infatti, tende a risolversi piuttosto rapidamente, trascorsi i termini massimi stabiliti per la correzione della propria posizione debitoria.

Il debitore ha facoltà di bloccare la procedura presentando istanza di opposizione al decreto ingiuntivo, ma nel caso la richiesta non fosse valida o comunque non presentata in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quali sono le conseguenze effettive nel momento in cui un decreto ingiuntivo si trasforma in esecuzione forzata? E quali sono i passi necessari da compiere per evitarle?

Cenni sul decreto ingiuntivo

Nella giurisprudenza italiana, il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli Art. 633 e seguenti del c.p.c., ed inserito nel Libro IV del Codice, relativo ai Procedimenti Speciali, Capo I, rubricato ”Dei procedimenti sommari”.

Per comprendere la portata delle conseguenze scaturite da un’ingiunzione occorre capire in primo luogo come funziona. Il decreto ingiuntivo è indubbiamente meno cavilloso di una tradizionale causa civile e, in molti, intraprendono questa strada proprio per la snellezza della procedura. La parte lesa, ovvero il creditore, presenta istanza di mancato pagamento da parte del debitore e ingiunge  il pagamento del dovuto entro un limite massimo, avvalendosi dell’autorità del tribunale. La controparte non ha diritto ad essere ascoltata, mancando del tutto la presenza di un contradditorio, a meno che non si opponga al decreto in seguito all’emissione dello stesso.

Il Tribunale emette quindi un atto di precetto che dà al debitore la possibilità di saldare la sua situazione finanziaria entro i 10 giorni successivi alla trasmissione dello stesso. In caso di riscontrata inadempienza e in assenza di opposizione al decreto ingiuntivo, lo stesso Tribunale provvederà a trascrivere il pignoramento autorizzando di fatto l’esecuzione forzata.

Una conseguenza al decreto ingiuntivo è l’esecuzione forzata

Con il termine di esecuzione forzata ci si riferisce, in ambito legale, all’espropriazione dei beni intestati all’oggetto di un decreto ingiuntivo; questi ultimi possono essere di varia natura in base anche al valore del debito stesso. L’esecuzione forzata ha carattere principalmente coatto ed è possibile impugnare i beni di proprietà del debitore al fine di rivenderli, laddove il loro valore stimato da un perito sia sufficiente a coprire l’ammanco fatto oggetto di decreto ingiuntivoIn presenza di uno o più soggetti terzi che abbiano offerto garanzia di pagamento per conto del debitore, l’esecuzione forzata può applicarsi di riflesso anche al loro patrimonio.

Conseguenze del decreto ingiuntivo : i tipi di esecuzione

  • Esecuzione immobiliare: prevede l’espropriazione del patrimonio immobiliare del debitore per sovvenzionare il pagamento del contenzioso oggetto di decreto ingiuntivo. Vengono cioè pignorati la casa o eventuali altri immobili di proprietà del debitore.

Come avviene:  in seguito al pignoramento ha luogo l’effettiva esecuzione in cui la proprietà passa al creditore, che procede quindi a una vendita all’asta intesa a recuperare la somma corrispettiva.

Si applica a qualsiasi tipo di immobile, compresa la prima abitazione.

  • Esecuzione mobiliare: prevede l’espropriazione di eventuali beni mobili di proprietà del debitore, fino al raggiungimento di una somma pari all’ammontare del debito nei confronti di chi ha intentato il decreto esecutivo.

Come avviene: in seguito all’atto di pignoramento, un ufficiale giudiziario esamina l’abitazione del debitore ed altri eventuali immobili di cui esso è intestatario, valutando tutti i beni mobili in essi contenuti con l’ausilio, se necessario, delle forze dell’ordine. 

Il Tribunale provvederà  ad organizzare un’asta per rivendere gli oggetti, il cui ricavato concorrerà alla copertura del debito.

Al contrario dell’esecuzione immobiliare, il creditore in questo caso non può vantare alcun diritto sui beni mobili in sé stessi, che passano direttamente nelle mani del Tribunale.

I beni pignorabili comprendono televisioni, automobili, impianti stereo, quadri o oggetti d’arte contemporanea e qualunque tipo di valore ma esclude oggetti di culto e attrezzi di lavoro.

Una conseguenza al decreto ingiuntivo è il pignoramento presso terzi

Ultima tipologia di esecuzione forzata, ma prima nella scelta dei creditori, consiste nella sottrazione coatta dei beni del debitore in mano a terzi soggetti esterni al contenzioso.

Oggetto del pignoramento presso terzi sono :

Disciplinato dall’Art 543, il pignoramento presso terzi è la forma più diffusa di espropriazione.

Le tempistiche dell’esecuzione forzata

In linea di massima i creditori preferiscono accettare soluzioni o proposte alternative provenienti dal debitore al fine di rientrare, anche parzialmente, del proprio credito.

Se infatti è vero che un decreto ingiuntivo è un procedimento veloce e per questo conveniente, lo stesso non può dirsi delle tempistiche dell’esecuzione forzata.

  • Il creditore invia al debitore una lettera di costituzione in mora (Art.1219 c.p.c.) cui, entro 15 giorni, il debitore dovrà rispondere ;
  • Trascorsi i 15 giorni, il creditore ha 60 giorni di tempo per notificare al debitore il decreto ingiuntivo ;
  • Il debitore ha 40 giorni per presentare opposizione ;

Entro i 40 giorni successivi al ricevimento del decreto ingiuntivo, il debitore potrà pagare il debito oppure opporsi al decreto.

Come bloccare un decreto ingiuntivo?

Pur trattandosi di procedure civili e non penali, occorre premettere che appena si riceve notifica di un decreto ingiuntivo è fondamentale contattare uno Studio Legale di riferimento; questo tipo di procedure ha infatti un decorso volutamente molto breve e solo con l’ausilio di professionisti specializzati sarà possibile intraprendere tutte le strade necessarie a scongiurare lo scenario peggiore, ovvero l’esecuzione forzata.

Detto questo, esistono diverse tipologie di azioni legali a cui il debitore può ricorrere.

  • Opposizione al decreto ingiuntivo
  • Pagamento rateale
  • Saldo e Stralcio

L’opposizione al decreto può essere richiesta in particolari casi laddove non sussistano i termini che legittimano il decreto ingiuntivo stesso, ad esempio se il debitore ha provveduto a saldare o compensare il contenzioso in oggetto o laddove esistano delle irregolarità negli atti di precetto.

Il pagamento rateale è una soluzione di comodo che consente al debitore di concordare un piano di recupero rateizzato nel tempo: sostanzialmente anziché pagare l’importo del contenzioso nella sua interezza, il tribunale accorderà un totale di rate mensili, volte al recupero del credito.

Il saldo e stralcio si verifica con un patteggiamento fra le parti : il debitore acconsente a pagare una cifra inferiore a quella prevista, in un’unica soluzione (saldo) con il beneplacito del creditore, che ritira qualsiasi pretesa antecedente (stralcio).

Cos’è l’opposizione a un decreto ingiuntivo?

Il debitore in oggetto di decreto ingiuntivo può scegliere di fare opposizione, tuttavia questa sarà valida solo in determinate circostanze :

  • Motivi legati al merito
  • Motivi legati a irregolarità procedurali

I motivi legati al merito subentrano quando il debitore ha già provveduto a saldare (al netto o in parte, con presentazione di un piano di recupero) i suoi debiti o li ha comunque compensati (per esempio con l’offerta di servizi di valore equivalente al creditore).

I motivi legati a irregolarità procedurali sono tutti quei casi in cui nella trascrizione degli atti o comunque nelle azioni di trasmissione, comunicazione e stesura del decreto ingiuntivo siano presenti delle falle dal punto di vista legale o giuridico. 

Un esempio potrebbe essere un contenzioso su un conteggio che comprenda voci non legittimate dalla costituzione, oppure una trasmissione troppo tardiva degli atti. 

Si tratta di cause dal carattere specificatamente tecnico che possono essere valutate e gestite opportunamente solo da un legale, preferibilmente esperto in materia.

Quanto costa fare opposizione a un decreto ingiuntivo?

In un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è previsto il pagamento obbligatorio di un Contributo Unificato, sia che si decida di usufruire della mediazione, sia che ci si avvalga dei servigi di un avvocato per negoziare i termini dell’opposizione.

Il Contributo Unificato ha un costo variabile in base all’ammontare della somma in oggetto del contenzioso che, in linea di massima,  equivale alla metà dei valori ordinari ed è corrispettivo all’altra metà degli stessi, pagata dal creditore originale al momento della richiesta di decreto ingiuntivo. 

  •  I valori non superiori a 1100 euro hanno un costo di contributo di 21,50 euro ;
  • I valori che superino i 1100 euro ma inferiori a 5200 euro hanno un costo di contributo pari a 49 euro ;
  • I valori che superino i 5200 euro ma inferiori a 26.000 euro hanno un costo di contributo pari a 118,50 euro ;
  • I valori che superino i 26.000 euro e inferiori o pari a 52000 euro hanno un costo di contributo pari a 259 euro ;
  • I valori che superino i 52.000 euro e comunque non superiori a 260.000 euro hanno un costo di contributo pari a 379,50 euro ;
  •  I valori compresi fra un minimo di 260.000 euro e un massimo di 520.000 euro hanno un costo di contributo pari a 607 euro ;
  • I valori che superino in qualsiasi misura i 520.000 euro hanno un costo di 834 euro.

A questi vanno aggiunti i costi delle notifiche (che possono aggirarsi intorno ad una ventina di euro) e la marca da bollo del valore di 27 euro che andrà regolarmente depositata alla Cancelleria del Tribunale.

È possibile rateizzare un decreto ingiuntivo?

Qualora non sussistano le possibilità di fare opposizione al decreto ingiuntivo, il debitore può comunque difendersi in qualche modo, evitando l’esecuzione forzata?

Come abbiamo visto in precedenza, è possibile appellarsi al giudice e richiedere di rateizzare il decreto; in questo modo la somma non sarà pagata in un’unica soluzione ma ripartita in più rate di importo fisso e costante, fino al raggiungimento del saldo totale, proposta che dovrà essere accettata dal creditore.

Ma quali sono i termini previsti dalla legge per la rateizzazione di un decreto ingiuntivo, e come bisogna procedere? 

Esistono diverse soluzioni, ed è bene ricordare che si può richiedere una conversione del pignoramento anche nel caso in cui quest’ultimo sia già stato emesso.

Pagamento rateale di un decreto ingiuntivo, come funziona

Il pagamento rateale è una soluzione a cui ricorrono molti debitori resi oggetto di decreto ingiuntivo, in quanto permette di versare mensilmente una rata fissa per un determinato periodo di tempo, alleggerendo il piano di rientro.

Nei casi di saldo parziale, invece, si fa ricorso ad un’altra tipologia di pagamento che è il saldo e stralcio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Come accennato, il pagamento rateale non necessariamente sarà accolto dal creditore, il quale potrebbe rifiutare di fronte a soluzioni con scadenze troppo lunghe o importi di valore troppo basso; tuttavia, nulla impedisce alle due parti di contrattare e cercare di trovare una soluzione di comodo che soddisfi entrambi.

Nel caso in cui il creditore si rifiutasse di accettare il pagamento rateale, il debitore potrà procedere ad un pagamento parziale ; in questo modo infatti l’esecuzione forzata potrebbe essere soggetta a rallentamenti o perfino sospesa. 

In questa fase l’ausilio di un valido professionista è fondamentale per evidenziare agli occhi del giudice la buona volontà del debitore.

Inoltre il debito decresce ad ogni pagamento, imponendo al creditore di revisionare la contabilità da allegare agli atti.

Conversione del pignoramento, come funziona?

Un’ulteriore soluzione per evitare le conseguenze del decreto ingiuntivo è la conversione del pignoramento ; si tratta di un rimedio “in extremis”, in assoluto l’ultima opportunità che il debitore ha prima che il pignoramento divenga attivo e il Tribunale autorizzi l’esecuzione forzata, con la conseguente espropriazione dei beni.

La conversione del pignoramento prevede il versamento di una somma iniziale con la garanzia, da parte del debitore, di saldare la rimanenza in rate mensili di importo stabilito dal tribunale. 

Si fa riferimento all’articolo 495 del Codice Civile che ha però subito modifiche sostanziali dal decreto legge 135/2018.

Il debitore esecutato impedisce di fatto la vendita dei beni offrendo un corrispettivo in denaro. La domanda può essere presentata una e una sola volta, pena la decadenza della stessa.

  • Contestualmente alla domanda di conversione del pignoramento il debitore effettuerà il versamento di un sesto (a monte della legge del 2018 – in precedenza il corrispettivo era di un quinto) dell’importo dovuto, non soltanto al creditore ma comprensivo anche di spese legali ed eventuali interessi; la somma deve essere versata con assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale, che provvederà a ripartirla alle parti in causa.
  • Una volta accettata la domanda di conversione il Tribunale stabilisce delle rate mensili valutando anche l’ammontare delle stesse. Le rate non possono essere superiori a trentasei (48 prima dell’entrata in vigore della legge del 2018) e, in caso di mancato pagamento di una sola delle rate (o di pagamento tardivo) si procederà immediatamente alla vendita dei beni.

Nel caso in cui invece le rate vengano regolarmente pagate dal debitore, il Tribunale prenderà nota dei versamenti e provvederà, al termine degli stessi, a cancellare il pignoramento e versare le rimanenze ai creditori. Generalmente le somme vengono elargite a questi ultimi a scadenza semestrale.

Conversione del pignoramento, come funziona?

Saldo e stralcio dopo decreto ingiuntivo

Un ulteriore modo per evitare le conseguenze è la richiesta di un saldo e stralcio verso il decreto ingiuntivo.

Quest’ultimo prevede il raggiungimento di un accordo tra le parti in cui il debitore si offre di pagare al creditore una percentuale inferiore rispetto a quanto originariamente dovuto, e il creditore accetta, annullando di fatto qualunque altra pretesa sui beni in oggetto e cancellando il decreto ingiuntivo.

Si tratta di una procedura snella ed efficace che soddisfa entrambe le parti : da un lato il debitore si libera di una situazione opprimente con la possibilità di affrontare quanto dovuto secondo le proprie possibilità ; dall’altra, il creditore risparmierà tempo e denaro rientrando per certo, anche se parzialmente, di quanto vantato.

La proposta di saldo e stralcio può essere formulata a seguito di un decreto ingiuntivo nei tempi previsti dalla Legge ; sarà discrezione del creditore accettare ma dovrà partire dal debitore la strategia di affidarsi a Professionisti esperti al fine di non bruciare questa ottima possibilità, in quanto, pur essendo uno strumento risolutivo e, all’apparenza, semplice, richiede grande esperienza di mediazione e conoscenza della Legge.

Saldo e stralcio dopo decreto ingiuntivo

Decretoingiuntivo: aggiornamenti 2024

Nel 2024, le regole relative all’ottenimento di un decreto ingiuntivo in Italia hanno visto importanti cambiamenti, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo delle fatture come prova del credito. Una delle modifiche più significative è che ora, per i crediti inferiori a 1.100 euro, non è più obbligatorio rivolgersi a un professionista per ottenere un decreto ingiuntivo. Il creditore può, infatti, rivolgersi direttamente al giudice di pace per richiederlo, presentando documenti che attestino l’esistenza del credito, come scritture private, contratti, promesse unilaterali di pagamento, documenti contabili che attestano la vendita di merci, il versamento di denaro, o la fornitura di un’opera o di un servizio​​.

La fattura, in particolare, gioca un ruolo centrale in questo processo. Se essa rispetta determinati requisiti, può essere sufficiente da sola per ottenere il decreto ingiuntivo, senza la necessità di ulteriori prove. Questo approccio è facilitato dall’obbligo, introdotto nel 2024, di depositare le fatture in formato elettronico, eliminando così la necessità dell’autentica notarile e permettendo ai creditori di inviare tutta la documentazione necessaria via email. Tuttavia, è importante notare che l’utilizzo della fattura come unica prova ha senso finché non vi è opposizione da parte del debitore. In caso di opposizione, sarà necessario presentare mezzi di prova più robusti​​​​.

Le nuove regole semplificano significativamente il processo per i creditori, rendendo più diretta la riscossione dei crediti di piccola entità e incentivando l’uso della fatturazione elettronica. Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e nella semplificazione delle procedure legali in Italia.