Segnalazione illegittima nella centrale rischi: cosa significa e quando si configura

La segnalazione illegittima nella centrale rischi si verifica quando un intermediario finanziario inserisce un nominativo nell’archivio gestito dalla Banca d’Italia o da sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), senza che ricorrano i presupposti normativi previsti. La Centrale Rischi rappresenta uno strumento pubblico volto al monitoraggio dell’esposizione creditizia dei soggetti nei confronti degli intermediari finanziari, ed è disciplinata dalle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia.

Una segnalazione è da considerarsi illegittima quando avviene in assenza di una situazione obiettiva di sofferenza, oppure quando non è preceduta da una valutazione documentata della situazione economica del debitore. È altresì illegittima quando la segnalazione viene effettuata senza una comunicazione preventiva al cliente, o quando l’inadempimento contestato non ha carattere rilevante, secondo i criteri stabiliti dalle autorità di vigilanza.

L’illegittimità si configura anche in presenza di elementi specifici riconosciuti dalla giurisprudenza, come nel caso di segnalazione successiva a tentativi di conciliazione o mediazione ancora in corso, o se il soggetto ha ottenuto un nuovo finanziamento rilevante da altro ente prima della segnalazione, elemento che esclude l’impossibilità strutturale di adempiere.

Le conseguenze di una segnalazione indebita sono gravi e immediate: l’accesso al credito viene compromesso, gli affidamenti bancari in corso possono essere revocati e la reputazione finanziaria del soggetto risulta compromessa.

Nel prossimo paragrafo verranno analizzate le principali anomalie che possono rendere la segnalazione illegittima agli occhi del giudice.

Anomalie ricorrenti nella segnalazione alla centrale rischi

La giurisprudenza ha individuato specifiche anomalie che possono rendere la segnalazione alla Centrale Rischi priva dei requisiti di legittimità. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 marzo 2015, ha indicato tre casistiche esemplificative che violano i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia.

  • **Segnalazione tardiva**: la segnalazione effettuata a distanza di tempo rilevante dall’instaurarsi dello stato di mora risulta viziata, poiché priva di attualità.
  • **Presenza di trattative o procedure di conciliazione**: se il debitore ha avviato un percorso formale di mediazione o ristrutturazione del debito, la segnalazione non è giustificabile fino alla conclusione del tentativo negoziale.
  • **Concessione di nuovo credito da parte di terzi**: l’erogazione di un finanziamento rilevante da un altro istituto bancario successivamente all’insorgere del debito e prima della segnalazione dimostra la non sussistenza della condizione soggettiva di insolvenza grave e definitiva.

Ulteriori anomalie possono derivare da errori tecnici, come l’inserimento di dati non aggiornati o la confusione tra soggetti omonimi. In tutti questi casi, il soggetto interessato può richiedere la rimozione dei dati illecitamente trattati.

Nella prossima sezione verrà approfondita la procedura per ottenere il risarcimento dei danni in seguito a una segnalazione illegittima.

Segnalazione illegittima nella centrale rischi e risarcimento danni

Chi subisce una segnalazione illegittima nella Centrale Rischi può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La responsabilità dell’intermediario deriva dalla violazione delle norme di legge e delle Istruzioni della Banca d’Italia relative alla correttezza e veridicità delle segnalazioni.

Il danno patrimoniale è rappresentato dalla perdita di accesso al credito, dalla revoca degli affidamenti, dalla richiesta di rientro immediato delle linee di credito e dal pregiudizio nella gestione corrente dell’attività imprenditoriale. Il danno non patrimoniale può consistere nella lesione della reputazione finanziaria, nella perdita di opportunità professionali e nel turbamento psichico derivante dal blocco improvviso dell’operatività bancaria.

Il risarcimento viene quantificato in base a criteri giurisprudenziali che tengono conto di:

  • Gravità della condotta dell’intermediario segnalante;
  • Durata della segnalazione;
  • Entità del pregiudizio economico subito;
  • Incidenza della segnalazione sul patrimonio e sull’attività lavorativa del danneggiato.

È possibile agire in via ordinaria per il risarcimento o chiedere la tutela cautelare d’urgenza, prevista dal codice di procedura civile, per ottenere la sospensione o cancellazione provvisoria della segnalazione.

Nel prossimo paragrafo verrà illustrato in dettaglio come contestare la segnalazione e quali strumenti attivare per ottenere la cancellazione e la rettifica dei dati.

Come contestare una segnalazione illegittima nella centrale rischi

La contestazione di una segnalazione illegittima può avvenire attraverso diversi strumenti. Il primo passo consiste nella presentazione di un’istanza scritta di rettifica indirizzata sia all’intermediario segnalante che all’ente gestore della banca dati, come la Centrale Rischi della Banca d’Italia o le SIC private (CRIF, Experian, CTC).

Nel caso in cui l’istanza non venga accolta o resti senza risposta entro 30 giorni, è possibile presentare reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo indipendente competente per le controversie tra clienti e intermediari finanziari. L’ABF può ordinare la cancellazione dei dati illegittimi e disporre il risarcimento nei limiti della propria competenza.

Qualora la via extragiudiziale non porti risultati soddisfacenti, è facoltà dell’interessato promuovere un giudizio civile ordinario dinanzi al tribunale territorialmente competente. In tal caso, sarà necessario allegare prove documentali che attestino la natura illecita della segnalazione e i danni subiti.

Nei casi più urgenti è possibile attivare un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione immediata della segnalazione in attesa della decisione definitiva sul merito.

Nel prossimo paragrafo verranno esaminati i criteri tecnici e normativi che rendono una segnalazione legittima, al fine di distinguere tra errori formali ed effettiva responsabilità dell’intermediario.

Presupposti normativi per la legittimità della segnalazione nella centrale rischi

La legittimità di una segnalazione nella Centrale Rischi è vincolata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla normativa di vigilanza. Ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia, possono essere segnalati soltanto i crediti classificati come “a sofferenza”, ovvero quelli per i quali risulti accertata l’insolvenza del debitore in via oggettiva e definitiva.

I presupposti essenziali sono:

  • Esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
  • Accertata incapacità del debitore di far fronte all’obbligazione, non meramente temporanea;
  • Valutazione individuale e documentata delle condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche del soggetto;
  • Comunicazione preventiva al cliente della segnalazione imminente, come previsto dal Garante della Privacy e dal codice deontologico dei SIC.

La segnalazione non può essere automatica né fondata esclusivamente sul mancato pagamento di una o più rate, in assenza di un’analisi approfondita del contesto. La mancata osservanza di tali criteri configura un illecito civile e può comportare la responsabilità risarcitoria dell’intermediario.

Nel paragrafo finale verranno richiamati i punti essenziali da tenere presenti in caso di contestazione e gestione del danno.

Riepilogo operativo per affrontare una segnalazione illegittima

Per gestire efficacemente una segnalazione illegittima nella Centrale Rischi è necessario seguire un protocollo operativo fondato su normativa vigente e giurisprudenza consolidata. I passaggi principali sono:

  • Verificare tramite visura CR il contenuto della segnalazione;
  • Richiedere copia della documentazione bancaria relativa alla posizione segnalata;
  • Inviare istanza formale di rettifica all’intermediario e alla centrale rischi;
  • In caso di mancata risposta, procedere con reclamo all’ABF o azione giudiziale;
  • Documentare in modo preciso le conseguenze economiche e reputazionali subite.

Il supporto di un consulente esperto in diritto bancario consente di qualificare correttamente la natura dell’illecito, individuare il danno e attivare gli strumenti idonei per ottenere la rimozione della segnalazione e il relativo risarcimento.