La legislazione italiana racchiude in sintesi la procedura di pignoramento nell’ Art. 492 c.p.c. al comma 1 :

“Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”

Tipologie di pignorameto verso terzi: mobiliare, immobiliare
Tipologie di pignorameto verso terzi: mobiliare, immobiliare

Il pignoramento può essere :

  • Immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
  • Mobiliare, se ha per oggetto beni di valore come arredamento, quadri, tappeti, auto, ecc ;
  • Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

 l’Art. 543 del c.p.c.,a sua volta, contempla due distinte ipotesi di pignoramento verso terzi :

  • Pignoramento dei beni del debitore in possesso di un terzo;
  • Pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo.

Nel primo caso si intendono stipendio, pensione, conto corrente e quanto di proprietà del debitore possa essere detenuto presso un terzo

Nel secondo, invece, sono contemplati i veri e propri crediti che il debitore vanta a sua volta verso terzi.

Il formulario dell’atto di pignoramento verso terzi verrà redatto dal professionista che si occuperà della pratica a seconda che si tratti di una o dell’altra forma.

Pignoramento presso terzi: quando lo stipendio è pignorabile

Pignoramento presso terzi: quando lo stipendio è pignorabile

Tra le forme di pignoramento verso terzi maggiormente utilizzate troviamo:

  • Pignoramento stipendio ;
  • Pignoramento pensione ;
  • Pignoramento TFR ;
  • Pignoramento conto corrente.

In caso di insolvenza qualsiasi creditore può richiedere al Presidente del Tribunale di competenza l’autorizzazione a consultare la vostra anagrafe tributaria, un archivio presente all’Agenzia delle Entrate e 

Riscossione in cui sono elencati tutti i vostri redditi ; se si tratta di una banca tali dati saranno già in suo possesso, in quanto facenti parte della documentazione richiesta all’atto della formalizzazione del prestito.

Il procedimento per un pignoramento presso terzi è uguale alle altre forme di pignoramento, ossia l’atto arriva al debitore dopo l’invio di titolo esecutivo e precetto, e dovrà contenere :

  • Indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute;
  • Intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;
  • Dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale   competente;
  • Indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente;
  • Citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c.;
  • Invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art. 547, con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza.

L’unica differenza è che in caso di pignoramento presso terzi l’Atto verrà notificato anche al terzo, il quale dovrà rispondere a mezzo Pec  o raccomandata A/R entro 10 giorni dalla notifica, comunicando la posizione del dipendente presso la propria azienda allo stato attuale, oltre ad una serie di ulteriori informazioni :

  • Somme o beni del debitore in suo possesso ;
  • Data prevista per l’ esecuzione del pagamento (o la consegna in caso di beni) ;
  • Eventuali sequestri precedenti o cessioni eseguite già notificate e accettate.

Debitore e terzo, a questo punto, dovranno comparire dinanzi al Tribunale ove il Giudice darà ufficialmente inizio al pignoramento vero e proprio, imponendo al datore di lavoro la trattenuta di una parte dello stipendio nella misura del 20% (un quinto), calcolato al netto delle trattenute di Legge,  fino ad estinzione del debito.

Tuttavia  in relazione ai pignoramenti di stipendio e pensione, la Legge impone delle soglie massime, oltre le quali i redditi non sono pignorabili :

  • Stipendio (o pensione) fino a 2.500 euro: 1/10;
  • Stipendio (o pensione) tra 2.500 e 5.000 euro: 1/7;
  • Stipendio (o pensione) oltre  5.000 euro: 1/5.

Il pignoramento dello stipendio può avvenire in due modi differenti :

pignoramento dello stipendio
Pignoramento dello stipendio: come avviene
  • Prima che la retribuzione venga materialmente corrisposta al dipendente , quindi tramite il datore di lavoro ;
  • Dopo il bonifico sul conto corrente del dipendente.

In quest’ultimo caso, l’importo massimo pignorabile non è sempre uguale poiché dipende dalla misura annua della pensione sociale, un parametro fissato dalla Legge per determinare il limite di pignorabilità dei beni del debitore.

Nel caso di pignoramento dello stipendio su conto corrente del debitore, bisogna distinguere se le somme siano state accreditate prima o dopo la notifica del pignoramento : nel primo caso, il limite massimo pignorabile della retribuzione è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale che per il 2020 è pari ad euro 459,83 per 13 mensilità.

Nel secondo caso, invece, il limite massimo di pignoramento è di un quinto dello stipendio mentre in presenza di più pignoramenti per cause diverse tra loro, il limite pignorabile non può superare il  50%.

Competenza nel pignoramento presso terzi

Per procedere con un pignoramento verso terzi, così come in tutte le procedure di espropriazione forzata, ci sono importanti regole da seguire che, qualora non venissero rispettate, possono determinare l’inammissibilità della procedura e l’immediata liberazione delle somme pignorate.

Competenza nel pignoramento presso terzi
Competenza nel pignoramento presso terzi: come procedere con un pignoramento verso terzi

Le regole previste dalla legge per determinare qual è il giudice competente a decidere la controversia relativa all’esecuzione forzata vengono chiaramente espresse nell’Art.26 c.p.c. :

  • Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano .
  • Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21
  • Per l’espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore .
  • Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede .
  • Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto [1182 c.c.]

In una corretta procedura di pignoramento presso terzi la notifica è un atto di competenza esclusiva dell’ufficiale giudiziario, mentre il precetto e l’atto di citazione possono essere notificati direttamente dal legale del creditore sia tramite raccomandata A/R che a mezzo PEC.

L’ufficiale giudiziario,prima di notificare il pignoramento presso terzi, ha il dovere di verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto .

La notifica deve avvenire in forma duplice: l’atto, infatti, deve essere notificato sia al debitore che al terzo, o ai terzi qualora si trattasse di pignoramenti multipli.

Anche Equitalia , in una procedura di pignoramento presso terzi, può agire sugli stipendi, ma deve rispettare alcuni parametri imposti dalla Legge inerenti gli importi del salario percepito dal debitore :

  • 1/10 per importi non superiori ai 2500euro ; 
  • 1/7 per importi compresi tra 2500 e 5000euro ;
  • 1/5 per  importi superiori ai 5000euro. 

Nel caso di debitori pensionati, invece, la normativa sul pignoramento obbliga Equitalia a tutelare l’integrità della pensione : se si tratta di importi minimi inferiori a quelli dell’assegno sociale, la pensione è intoccabile.

In merito ai conti correnti personali, Equitalia non può agire su di essi autonomamente, prelevando l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati.

Un altro aspetto importante riguarda la prima casa che non può essere pignorata se:

  • Non rientra nella categoria dei beni di lusso ;
  • E’ l’unico immobile che il debitore possiede ;
  • E’ adibita ad uso abitativo ed è la residenza principale del debitore.

È possibile opporsi al pignoramento presso terzi?

È possibile opporsi al pignoramento presso terzi?
È possibile opporsi al pignoramento presso terzi? Esistono 3 categorie di opposizione al pignoramento previste dalla Legge

In una procedura di pignoramento presso terzi il codice di procedura consente al debitore la facoltà di contestare e opporsi  al procedimento sia quando questo è già iniziato, sia in una fase anteriore, alla semplice notifica dell’atto di precetto.

In questo secondo caso, il debitore ha 10 giorni a disposizione per  la contestazione e può muoversi in anticipo impedendo al creditore di avviare il pignoramento.

Esistono 3 categorie di opposizione al pignoramento previste dalla Legge :

  • Opposizione all’esecuzione ;
  • Opposizione agli atti esecutivi ;
  • Opposizione di terzo.

L’opposizione all’esecuzione è di fatto una contestazione sulla sostanza e non sulla forma del pignoramento e si attua per contestare il merito del diritto di credito ossia l’esistenza del debito o l’entità.

L’opposizione all’esecuzione si suddivide a sua volta in :

  • Opposizione al  titolo esecutivo : viene contestato il documento che certifica il credito (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno o cambiale, contratto di mutuo notarile, ecc.)ad esempio negandone l’esistenza o disconoscendone la legittimità per mancanza di requisiti o per vizi relativi al titolo fatto in concreto valere.
  • Legittimazione del creditore ad avviare il pignoramento : disconoscenza del soggetto  in quanto diverso dall’effettivo avente diritto. 
  • Legittimazione dell’opponente a subire il pignoramento : ad esempio in un regime di separazione dei beni in cui la moglie del debitore subisce un pignoramento. 
  • Pignorabilità dei beni oggetto dell’esecuzione : riguarda la possibilità di opporsi al bene pignorato, in quanto esistono beni impignorabili come la pensione di invalidità o cifre superiori al quinto dello stipendio o ancora pensioni ai poveri. In pignoramenti diversi da quello presso terzi, ad esempio il mobiliare, l’opposizione potrebbe riguardare anche oggetti impignorabili che, di fatto, sono stati espropriati.

 

L’opposizione agli atti esecutivi, invece, riguarda la contestazione della forma del pignoramento, il rispetto delle procedure e le notifiche e, a differenza dell’opposizione all’esecuzione,  va avviata perentoriamente entro 20 giorni dalla data in cui è stato notificato al debitore il titolo esecutivo o il precetto :

  • Vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto o relativi alla loro notifica : omissione di formule sulla sentenza o sul decreto.
  • Vizi dei singoli atti esecutivi :assenze di firme, specifiche sugli importi dovuti, assenza della data di notifica sul precetto, assenza dei presupposti processuali. Anche l’incongruenza e l’inopportunità dei presupposti processuali possono essere motivo di opposizione.
  • Vizi processuali  : ad esempio la mancata comunicazione al debitore della convocazione in udienza o il  deposito del verbale o del titolo esecutivo di pignoramento fuori dai termini temporali.

L’opposizione di terzo viene intrapresa, per l’appunto, dal terzo, ossia dalla persona che possiede il bene pignorato del debitore ma ritiene che il pignoramento sia irregolare o ingiusto :

  • Pignoramento di una casa già venduta ; 
  • Pignoramento di un conto corrente del coniuge in regime di separazione dei beni ;
  • Dimostrabilità usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie o enfiteusi dell’abitazione pignorata ;
  • Diritto di pegno (quando il terzo il cui credito è garantito da un bene dato in pegno, vuole tutelare il suo diritto nei confronti del creditore pignorante).

Dopo la presentazione di un’opposizione al pignoramento, in ogni caso, bisognerà attendere la valutazione del Giudice e sarà sua unica e insindacabile facoltà sospendere in via preventiva il pignoramento, alla luce delle contestazioni mosse dal debitore, in attesa di decidere la causa di opposizione stessa.

In cosa consiste l’iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi?

Iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi
In cosa consiste l’iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi?

A seguito della riforma del 2014, dopo la richiesta di pignoramento l’Ufficiale Giudiziario restituisce all’Avvocato il titolo esecutivo, il precetto e l’eventuale verbale di pignoramento ; il Legale, a questo punto, avrà l’obbligo di provvedere con l’iscrizione a ruolo in forma telematica, cui allegherà la scansione unitamente alla relativa attestazione di conformità al fascicolo di tali atti.

I termini Legali per l’iscrizione a ruolo sono i seguenti :

  • Pignoramento  mobiliare:  entro 15 giorni dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale Giudiziario  – Art. 517 c.p.c. ;
  • Pignoramento presso terzi : entro 30 giorni dalla consegna di titolo, precetto e pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario – Art.543 c.p.c. ;
  • Pignoramento immobiliare : entro 15 giorni dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale Giudiziario – Art.557 c.p.c. .

L’iscrizione a ruolo nelle procedure di pignoramento, inclusa quella presso terzi, è suddivisa in due parti :

  • Atto principale : è la nota di iscrizione a ruolo, ovvero, nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto stesso nella versione redatta dall’Avvocato e trasformata in formato pdf (non scansionata).
  • Allegati : il titolo (sentenza o decreto ingiuntivo), il precetto e l’atto o il verbale di pignoramento. Sull’atto stesso o su foglio separato andrà redatta apposita attestazione di conformità.

Iter completo del pignoramento presso terzi fino all’udienza

Iter completo del pignoramento presso terzi fino
Pignoramento presso terzi, iter completo fino all’udienza

Una volta stilato l’atto di pignoramento presso terzi, seguirà la notifica tramite Ufficiale Giudiziario : il Legale del creditore si dovrà recare presso l’ufficio notarile del Tribunale competente, ossia presso cui risiede il debitore, con tutta la documentazione necessaria :

  • Titolo attestante il diritto di credito (ad esempio una sentenza, o un assegno);
  • Precetto notificato al debitore, con il quale si è intimato il pagamento entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto;
  • Atto di pignoramento in originale, contenente la citazione nei confronti del debitore a comparire ad un’udienza e l’invito al terzo di comunicare se è debitore del tuo debitore;
  • Copia dell’atto di pignoramento per ogni parte da notificare.

Generalmente la notifica dell’atto di esecuzione viene preparata in circa una settimana lavorativa.

Ritirato l’atto notificato, non devono passare più di 30 giorni per l’iscrizione del pignoramento, pena l’inefficacia dello stesso.

Con la dichiarazione del terzo, l’iter burocratico procede con l’ iscrizione a ruolo della causa e, quindi, si attende la conferma da parte della cancelleria relativa all’udienza per la valutazione delle dichiarazioni del terzo ; questa fase può richiedere un lasso di tempo variabile tra le poche settimane e i molti mesi in quanto dipende dalla disponibilità del Giudice.

  • Se la dichiarazione del terzo, in fase d’udienza, risultasse positiva il Giudice potrà procedere con il provvedimento di assegnazione, con il quale ordinerà al terzo di pagare al creditore quanto dovuto secondo le modalità previste dagli atti.

Qualora il terzo rilasciasse dichiarazione negativa si aprirebbe uno scenario complesso e decisamente lungo, in quanto l’Avvocato del creditore dovrà richiedere al Giudice la disposizione di un sub procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo al fine di avviare delle indagini per attestare l’esistenza del rapporto tra debitore e terzo.

In questo caso l’iter completo subirebbe un notevole rallentamento e potrebbe richiedere addirittura degli anni prima di arrivare ad una soluzione definitiva.