Piano del consumatore

Il piano del consumatore è uno dei principali mezzi di risoluzione proposti dalla Legge n 3/2012, meglio conosciuta come Legge salva suicidi, nata per permettere a chi si trova in una situazione di comprovato e super indebitamento, superiore alle proprie capacità economiche (sovraindebitamento), di trovare un valida e definitiva via d’uscita per esdebitarsi che soddisfi creditori e debitore al tempo stesso.

In questo particolare e difficile periodo storico che vede protagonista  il nostro Paese non è difficile trovare famiglie in piena crisi economica per svariati motivi indipendenti dalla loro volontà ; la Legge 3/2012 consente la riabilitazione al credito e la possibilità di un nuovo inizio. 

E’ da ritenersi di particolare rilievo l’opportunità che offre questa Legge di ottenere la totale liberazione dei debiti esistenti e la rimozione del proprio nominativo dalle liste dei cattivi pagatori, reintegrando il soggetto nel tessuto economico e sociale.

Il piano del consumatore è dedicato a chi ha debiti di natura privata, anche verso l’Agente della riscossione esattoriale, ossia non concernenti l’attività d’impresa, e prevede :

  • Presentazione in tribunale del programma di pagamento da parte dell’O.C.C. o del professionista designato ;
  • Autorizzazione del Giudice ;
  • Assenza del parere dei creditori.

Quest’ultimo aspetto rende particolarmente snella la procedura, lasciando esclusivamente nelle mani del Giudice l’approvazione della proposta.

Per usufruire del piano del consumatore serve l’Avvocato?

La Legislazione italiana definisce lo stato di sovraindebitamento come :

“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente”

  • Squilibrio tra i debiti e il patrimonio utile a fronteggiarli (debiti superiori al patrimonio utile);
  • Squilibrio perdurante e non momentaneo, occasionale o transitorio;
  • Reale e notevole difficoltà a poter saldare i propri debiti entro le scadenze stabilite.

Il consumatore che ritiene di rientrare in questo quadro dovrà presentare al Tribunale una proposta di piano di rientro, e solo lui potrà dare il via al procedimento ; tuttavia per iniziare questa procedura dovrà necessariamente avvalersi di un professionista che seguirà la pratica dall’inizio di raccolta di documentazione alla stesura del piano fino all’eventuale omologazione da parte del Giudice.

La figura professionale prevista dalla Legge italiana per l’avvio delle pratiche relative alla Legge 3/2012 è quella dell’O.C.C., l’Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. 

  • Liberi professionisti come Avvocati, Notai, Commercialisti ;
  • Enti pubblici come Comuni e Regioni ;
  • Associazioni dell’Ordine (degli Avvocati, dei Notai o dei Commercialisti)

Queste figure dovranno essere iscritte in un apposito Registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Il consumatore dovrà fornire tutta la documentazione riguardante la propria posizione economica al professionista che prenderà in carico la pratica, al fine di permettere una precisa valutazione della vostra posizione e verificare gli effettivi requisiti per avviare il piano del consumatore.

Sulla base dei dati in suo possesso, il professionista abilitato o l’O.C.C., potrà stilare una proposta di rientro da sottoporre al Giudice, tenendo conto delle necessità del debitore al fine di mantenere un tenore di vita dignitoso per sé e per il suo nucleo famigliare, e sarà così composta :

  • Dichiarazioni preliminari
  • Narrazione di fatti e notizie, desumibili dall’esame della documentazione prodotta dal debitore e da quella acquisita dal Gestore della crisi
  • Valutazioni del Gestore
  • Elenco dei creditori indicati dal debitore nel ricorso per l’apertura della procedura
  • Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni – contenzioso pendente – ricostruzione della posizione fiscale del richiedente
  • Atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni
  • Composizione del nucleo familiare del debitore – spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia

Il Piano verrà quindi presentato al Giudice e all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione per consentire le verifiche su eventuali altre posizioni debitorie ; sarà esclusivamente il Giudice a decidere sulla meritevolezza del debitore basandosi sugli elementi che egli, coadiuvato dal professionista abilitato, ha presentato e concedere, quindi, l’omologozione del piano del consumatore.

Qual è la durata del piano del consumatore?

La Legge sul sovraindebitamento, incluso il piano del consumatore, prevede  una durata dei piani o accordi entro i termini di cinque-sette anni dall’omologa, ossia dall’accettazione del piano da parte del Giudice. Tuttavia se il Tribunale dovesse ritenere insufficiente tale periodo in una situazione debitoria particolare, potrebbe decidere di riconoscere termini più lunghi.

Un  esempio in suffragio di tale affermazione arriva da una recente sentenza del Tribunale di Como, in cui il Giudice ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (D.L. 24 maggio 2018, Est. Petronzi)

 “in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire l’interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale “.

I principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n°27544 del 28 ottobre 2019, in tema di sovra indebitamento con particolare riferimento al piano del consumatore, determinano :

“l’ammissibilità del piano del consumatore della durata superiore a 5/7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili”.

Piano del consumatore: le sentenze

L’attenzione sulle sentenze riguardanti il piano del consumatore e la Legge 3/2012 è molto alta, così come di solito avviene con le nuove Leggi che si aggiungono al nostro già complesso patrimonio giurisprudenziale e  la motivazione principale è data dal fatto che le stesse sentenze rappresentano norma giuridica, creando precedenti validi per i successivi procedimenti.

Alcune sentenze creano dei veri e propri casi, come ad esempio quella del Tribunale di Mantova,del 2 maggio 2019, relativa alla nuova presentazione di piano del consumatore di un soggetto cui precedentemente era stata rifiutata la richiesta ; la normativa prevede infatti che possano usufruire della Legge 3/2012 i consumatori che non ne abbiano usufruito nei  5 anni precedenti. 

Tuttavia il Tribunale, in questo particolare caso, ha sentenziato che : 

“La norma che prevede che i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 non risultino ammissibili se il debitore vi abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni, non esclude la riproposizione di un piano del consumatore laddove sia stato già presentato in quel lasso di tempo, ma sia stato dichiarato inammissibile. Ai fini della preclusione (stabilita dall’art 7, comma 2, lettera b), L. 3/2012) si deve avere riguardo unicamente all’effetto esdebitatorio finale che consegue all’omologazione del piano. Se tale effetto non si è prodotto, non maturerà alcuna preclusione.”

Un chiaro esempio di come la Legge 3/2012 ed in particolare il piano del consumatore possano restituire una vita normale al cittadino in sovra indebitamento arriva dal Tribunale di Rimini con sentenza del 9 luglio 2019. 

In questo caso il consumatore ha dichiarato di aver contratto alcuni prestiti, una cessione del quinto e di aver usato carte revolving per far fronte a sopraggiunte esigenze familiari dettagliatamente sottoposte dall’Avvocato al Giudice ; il Tribunale, dopo un’attenta valutazione, ha dichiarato il consumatore meritevole e omologato un piano da 370euro mensili per 78 mensilità a fronte di un debito complessivo di più di 109mila euro, falciando di netto il 78% di quanto dovuto.

Piano del consumatore, quali sono i costi

Come per ogni pratica anche l’accesso e la gestione al piano del consumatore ha dei costi da sostenere, anche se dipende molto da svariati fattori, alcuni possiamo conoscerli a priori:

  • € 98,00 per contributo unificato ;
  • € 27,00 per i diritti ;
  • Costi per il professionista che seguirà la procedura del piano del consumatore ;
  • Marche e bolli.

Chiaramente alcuni costi sono variabili come la parcella del professionista al quale affiderete la pratica; va sottolineato che in una situazione di sovraindebitamento in cui si decide di tentare di beneficiare del piano del consumatore bisognerebbe, quantomeno, tener conto del fatto che state mettendo letteralmente la vostra vita nelle mani del professionista che seguirà la pratica, quindi sarebbe bene non scegliere in economia. 

Un bravo professionista capirà che se state tentando questa strada non navigate nell’oro e saprà trattare in modo adeguato anche la sua parte retributiva.

In caso di O.C.C. nel corso della procedura verranno richiesti al debitore una serie di acconti, il cui  mancato pagamento nei termini fissati dalla Segreteria comporta la sospensione della procedura ed, eventualmente, l’estinzione della stessa.

Mutuo ipotecario nel piano del consumatore

Parlando di mutuo sulla casa in tema di piano del consumatore facciamo riferimento alla recente sentenza n°17834/2019 della Corte di Cassazione nella quale si è discusso in particolar modo della dilazionabilità dei debiti derivanti da mutuo ipotecario non pagato in caso di accordo in composizione della crisi da sovraindebitamento e omologazione del piano del consumatore ; nello specifico i dubbi da chiarire riguardavano la possibilità di prolungare la dilazione oltre un certo limite rispettando il piano d’ammortamento iniziale.

Per dare risposta al quesito, la Suprema Corte prende in considerazione alcuni articoli di legge, tra cui :

  • L’Art.8 –IV comma l.n3/2012  :

“La proposta di accordo con continuazione dell’attivita’ d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. 

  • l’Art.55 II comma della legge fallimentare, applicabile per analogia al sovraindebitamento, secondo cui :

         “i debiti anteriori si considerano scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale” 

  • Norma di cui all’art. 1186 c.c. :

anche se il termine di pagamento è fissato nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto se il debitore diventa insolvente.”

Secondo la Cassazione, in conclusione, anche nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere consentito al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, anche in ipotesi di non continuità d’impresa ed anche oltre il termine annuale previsto dall’Art.81 del 3/2012.

Quando avviene opposizione all’omologa del piano del consumatore

In tema di procedimento per l’omologazione del piano del consumatore, in mancanza di specifiche disposizioni nella L. n. 3/2012, pare corretto applicare per analogia il principio espresso nell’art. 180, comma 3, l.fall. con riferimento all’omologazione del concordato preventivo.

Il Giudice valuta la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi d’accesso (art.7), il contenuto obbligatorio (art.8) e la completezza documentale (art.9) della proposta del piano del consumatore redatta dal Professionista abilitato. Qualora non ritenga soddisfatti uno o più requisiti può decidere di concedere un termine perentorio non superiore ai 15 giorni al fine di permettere al debitore di integrare la documentazione come previsto dall’Art.9 comma 3-ter.

Un punto imprescindibile nella valutazione del Giudice in caso di richiesta di ammissione al piano del consumatore è l’assenza di  atti di frode ai creditori (Art.14 bis) ; è evidente che tale controllo spetta in primis all’O.C.C. che, qualora dovesse verificarne l’esistenza, dovrà comunicarlo al Giudice.

Piano del consumatore: è previsto il gratuito patrocinio?

Può capitare, soprattutto in casi di sovraindebitamento di privati cittadini che vogliano beneficiare del  piano del consumatore, che essi non abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri relativi alla procedura di attivazione della pratica, nonché i successivi ; la normativa sul gratuito patrocinio non può non trovare applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo le stesse carattere generale in applicazione dell’art. 24 della Costituzione e non trovando applicazione le regole sul pagamento dei professionisti proprie delle procedure di concordato preventivo, stante l’autonomia sistematica e funzionale degli istituti contemplati nella legge n.3/2012.

Art. 74 del DPR 115/2002:

    1. “È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.”

    2. “E’ altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.”