L’atto di precetto è un documento utilizzato dal creditore per intimare al debitore di pagare l’importo indicato nel titolo esecutivo, ovvero la sentenza, decreto ingiuntivo, assegno o cambiale.

Poiché l’atto di precetto è l’ultimo di una serie di richieste di pagamento ricevute dal debitore, viene anche detto “l’ultima chiamata”, ed è definito dall’art. 482 del Codice di Procedura Civile. Se il debitore non salda il debito nemmeno dopo questo provvedimento, il creditore potrà richiedere al tribunale l’esecuzione forzata per rivalersi sui beni immobili del debitore.

Vediamo più nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’atto di precetto per il recupero crediti.

Cosa succede con la notifica dell’atto di precetto

La notifica dell’atto di precetto serve a portare il debitore a conoscenza dell’avvertimento. Questa può avvenire in diversi modi:

  • tramite l’ufficiale giudiziario, che consegna il documento direttamente al debitore, a una persona di famiglia, al portiere o a un vicino di casa. Nel caso di notifica a una persona diversa dal debitore, quest’ultimo verrà avvisato dell’avvenuta consegna dall’ufficiale giudiziario per mezzo di una raccomandata AR, con avviso di ricevimento;

  • attraverso raccomandata nel comune di residenza del debitore, qualora il debitore o un terzo che faccia da tramite fossero irreperibili. In questo caso l’ufficiale giudiziario provvede anche ad affiggere un avviso;

  • tramite notifica presso il Comune dell’ultimo luogo di residenza, se conosciuto o presso il Comune di nascita, nel caso in cui non si conoscesse la residenza o il domicilio del debitore;

  • in modalità telematica attraverso PEC, Posta Elettronica Certificata, effettuata dall’avvocato al creditore, soltanto a patto che il debitore sia in possesso di una PEC.

Gli effetti della notifica dell’atto di precetto

In seguito alla notifica dell’atto di precetto, e a partire da quel preciso momento, il debitore è tenuto a saldare il debito entro un periodo non inferiore a 10 giorni, salvo indicazioni contrarie da parte del creditore, che può fissare una scadenza più a lungo termine. Se tale scadenza non viene rispettata, il creditore può ricorrere alla procedura di pignoramento dei beni di proprietà del debitore.

Un altro degli effetti prodotti dalla notifica dell’atto di precetto consiste nell’interruzione della prescrizione del credito, che si verifica quando il creditore non richiede il pagamento del debito entro il limite temporale previsto dalla legge e in questo caso il credito viene estinto. Tuttavia, se il creditore notifica l’atto di precetto al debitore e lo esorta a pagare, il decorso della prescrizione viene interrotto.

In sintesi, l’atto di precetto comporta la facoltà di dare l’avvio al pignoramento da parte del creditore una volta trascorsi i 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto e l’interruzione della prescrizione del credito dopo la notifica.

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Gli obblighi del debitore

L’atto di precetto deve necessariamente contenere l’esatta indicazione dell’obbligo che il debitore deve osservare nei confronti del creditore.

Tale obbligo consiste generalmente nelle seguenti azioni:

  • il pagamento di una somma di denaro che viene indicata nell’atto di precetto (precetto di pagamento);

  • un’attività che il debitore deve compiere, come ad esempio la demolizione di un edificio costruito in maniera abusiva;

  • un’attività di rilascio di un bene, che può essere per esempio sgomberare un appartamento affittato dal debitore;

  • la consegna di una bene da parte del venditore, come ad esempio un’automobile.

Il pagamento

Nella maggioranza dei casi l’obbligo coincide con il pagamento di un determinato importo. In tal caso la somma indicata dall’atto di precetto comprende:

  • eventuali interessi;
  • eventuali acconti già pagati dal debitore;
  • eventuali spese sostenute dal creditore.

Può verificarsi anche l’eventualità che il creditore indichi nell’atto di precetto un importo più alto di quello effettivamente dovuto dal debitore. Se ciò accade, il debitore è in diritto di effettuare opposizione all’esecuzione secondo l’art. 615 del Codice di Procedura Civile, ma ciò non fa decadere la validità dell’atto di precetto.

Il debitore può effettuare opposizione agli atti esecutivi anche nel caso in cui il creditore non ha indicato nel documento l’importo a cui ha diritto, perché la mancata indicazione è da considerarsi un vizio formale dell’atto di precetto.

Come già accennato, il debitore è tenuto a saldare il debito in un lasso di tempo non inferiore a 10 giorni dal momento in cui gli viene notificato l’atto di precetto, e in caso contrario verrà avviata la procedura di pignoramento a suo danno. Tuttavia, se il debitore non salda il debito e il pignoramento non viene avviato entro 90 giorni dalla notifica, l’atto di precetto perde la sua efficacia e non sarà più utilizzabile al fine di avviare il l’esecuzione forzata.

Le varie tipologie di precetto

Contestualmente all’atto di precetto, il creditore deve notificare anche il titolo esecutivo, cioè un documento atto a comprovare l’esistenza del credito. Secondo l’art. 474 del Codice di Procedura Civile, i documenti utilizzabili come titolo esecutivo sono:

  • le cambiali e gli altri titoli di credito (ad esempio gli assegni);

  • le sentenze;

  • il decreto ingiuntivo.

In base al titolo esecutivo utilizzato, cambiano le caratteristiche dell’atto di precetto. In alcuni casi, per esempio, non vi è la necessità della formula esecutiva dell’atto di precetto.

La formula esecutiva è un’indicazione redatta dal cancelliere, dal notaio o da un altro pubblico ufficiale su un documento per conferirgli efficacia come titolo esecutivo. Tale formula deve essere scritta e indicata secondo quanto stabilito dall’art. 475 del Codice di Procedura Civile.

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Precetto su cambiale o assegno

Il creditore in possesso di una cambiale o di un assegno che non sono stati ancora pagati deve notificare al debitore l’atto di precetto contestualmente alla cambiale o all’assegno. In tal caso il titolo esecutivo non deve avere la formula esecutiva.

La cambiale detenuta dal creditore gli concede la facoltà di richiedere il saldo del debito in data e luogo stabiliti nella cambiale stessa. Ove mancasse una data, la cambiale viene considerata pagabile a vista e il creditore può chiedere il pagamento al debitore in qualunque momento.

La cambiale in qualità di titolo esecutivo non è soggetta a prescrizione. Se entro un periodo di tempo fissato dalla legge a 3 anni il creditore non richiede il pagamento, la cambiale non potrà più essere utilizzata come titolo esecutivo.

Il debitore però è lungi dal considerarsi salvo in quanto  potrà comunque usare la cambiale come prova del credito con il Giudice, per richiedergli l’emissione del credito ingiuntivo.

Similmente, anche l’assegno non ha necessità della formula esecutiva e viene prescritto come titolo esecutivo dopo un periodo di 6 mesi dalla sua emissione.

Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Nel caso dell’atto di precetto su decreto ingiuntivo, se tale decreto è provvisoriamente esecutivo pone il debitore nell’obbligo di saldare immantinente il debito con il creditore. Trascorsi 40 giorni dalla notifica, il debitore può effettuare opposizione al decreto ingiuntivo.

Il creditore, al fine di rendere il decreto provvisoriamente esecutivo, deve richiedere al cancelliere l’indicazione della formula esecutiva nel decreto, di cui una copia, unitamente all’atto di precetto, va necessariamente notificata al debitore. In tal caso non vi è la necessità di indicare la data di notifica del decreto, ma è sufficiente l’indicazione della data di stesura della formula esecutiva da parte del pubblico ufficiale.

Precetto su sentenza

Nel caso dell’atto di precetto su sentenza, la parte che ha vinto la causa civile a seguito di sentenza del Giudice, per ottenere quanto le è dovuto, deve notificare la sentenza al debitore.

La notifica può avvenire secondo due modalità:

  1. il creditore può notificare esclusivamente la sentenza, la quale deve avere la formula esecutiva: nell’atto di precetto dunque dovrà esserci indicazione della data in cui il creditore ha reso nota al debitore l’esistenza della sentenza;

  2. il creditore può rendere nota la sentenza al debitore contestualmente all’atto di precetto: quest’ultimo, in questo caso, va allegato al titolo esecutivo, in questo caso la stessa sentenza.

La sentenza dunque va sempre notificata al debitore, ma vi sono delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (come la 5591/2011) che riconoscono la possibilità di notificarla al difensore del debitore anziché al debitore stesso.

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Opposizione all’atto di precetto

L’opposizione all’atto di precetto è lo strumento con il quale il debitore può difendersi nei confronti di:

  • Un’esecuzione forzata illegittima;
  • Un atto di precetto che contiene vizi di forma.

L’opposizione all’atto di precetto più avvenire in tre forme:

  • secondo l’art. 615 del Codice di Procedura Civile, solo quando il debitore vuole contestare l’effettiva esistenza del diritto di credito che ha dato luogo all’esecuzione forzata nei suoi confronti, dimostrando l’inesistenza o l’illegittimità del titolo esecutivo;

  • quando il debitore sostiene l’impignorabilità del bene in oggetto all’esecuzione forzata: nel caso in cui il creditore fosse dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio, il pignoramento dell’immobile può avvenire solo se questo non costituisce la prima e unica casa, dove il debitore ha stabilito la residenza;

  • secondo l’art. 617 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce che l’opposizione agli atti esecutivi è utilizzabile solo qualora il debitore ritenesse il titolo esecutivo, il precetto o altri atti della procedura di esecuzione formalmente irregolari, ovvero la mancata indicazione dell’importo da corrispondere al creditore.

Vi è poi un ulteriore esempio di opposizione agli atti e riguarda l’ordinanza di vendita, attraverso la quale il giudice fissa la data in cui deve avvenire la vendita all’asta dell’immobile pignorato. In questo caso il debitore potrebbe effettuare l’opposizione se ad esempio l’ordinanza di vendita riportasse dei dati catastali errati.

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