L’organismo di composizione della crisi, abbreviato in OCC, è un concetto direttamente collegabile a quello di sovraindebitamento: partiamo quindi dal dare la definizione di quest’ultimo per poter meglio comprendere il primo.

Il sovraindebitamento, secondo la legge, è testualmente “una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà nell’adempiere le proprie obbligazioni, ovvero l’incapacità di adempierle regolarmente”. L’OCC interviene in soccorso proprio al verificarsi di questa condizione.

L’Organismo di Composizione della Crisi è un organismo pubblico costituito dalla Legge 3/2012, la Legge di Sovraindebitamento. Viene nominato dal debitore che vuole avvalersi della Legge 3/2012 e attuare la procedura di esdebitazione, per porre rimedio alla sua condizione di sovraindebitamento con l’aiuto del consulente a cui si è rivolto e attraverso un accordo con i creditori.

Come già accennato, in questo caso il debitore dovrà innanzitutto scegliere un consulente che lo assista durante l’intera procedura e che lo supporti per raccogliere la documentazione necessaria e compilare la proposta di accordo con i creditori.

Questa proposta di accordo verrà poi sottoposta all’Organismo di Composizione della Crisi, il quale dovrà poi verificare che i dati e della documentazione siano corretti e attestare l’effettiva attuabilità del piano.

Come funziona l’organismo di composizione della crisi

Come funziona l’organismo di composizione della crisi

Il procedimento descritto permette al debitore di rivolgersi all’organismo crisi da sovraindebitamento deputato o a un professionista abilitato, che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio.

Se il piano viene effettivamente accolto, diventa vincolante per ciascuno dei creditori. Nel caso in cui il piano venisse invece respinto dal giudice perché non è effettivamente attuabile, al consumatore resta comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante tale procedura, il giudice deve necessariamente sospendere ogni azione esecutiva nei confronti dei beni e averi del debitore, azioni come ad esempio i pignoramenti.

Al termine di questa procedura vi è l’esdebitamento del debitore, il quale è perciò libero da qualsiasi debito.

L’iter si conclude ufficialmente con l’emanazione dell’accordo di composizione della crisi o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Quanto costa l’organismo di composizione della crisi

Quanto costa l’organismo di composizione della crisi

Contestualmente alla presentazione dell’istanza all’Organismo di Composizione della Crisi bisogna effettuare un versamento di € 200,00 che può essere effettuato con carta di credito, bancomat, bonifico, assegno e contanti.

Il compenso spettante all’OCC, invece, è indicato nel preventivo sulla base del tariffario dello stesso OCC e calcolato dal Gestore della Crisi che valuta l’istanza.