Il diritto di abitazione può essere pignorabile? E, se sì, quando è possibile la pignorabilità del diritto di abitazione?

Il diritto di abitazione, anche se generalmente non potrebbe essere pignorabile, non è in ogni caso uno strumento utile nel caso di pignoramento della casa: dunque bisogna trovare una soluzione alternativa agendo in un modo diverso.

Come evitare il pignoramento? Diritto di abitazione pignorabilità, vendita o donazione

Il creditore dispone di vari strumenti che può usare per recuperare il suo credito, e uno di questi, che viene utilizzato anche dalle banche o dall’Agenzia delle Entrate, è l’espropriazione forzata, con la quale al debitore viene sottratto l’immobile, il quale a sua volta servirà a ripagare il debito contratto.

Per evitare la vendita all’asta della casa, in genere la proprietà viene trasferita mediante un atto di vendita o una donazione: tuttavia, in entrambi i casi vi può essere il rischio di revocatoria da parte del creditore, a meno che con la vendita il debito non venga sanato. In questo modo il creditore rende inefficace sia la vendita che la donazione, che potrebbero essere svolte con scopi fraudolenti, tra i quali soprattutto evitare il pignoramento dell’abitazione.

Per questo, in alcune circostanze si ricorre all’utilizzo del diritto di abitazione o di usufrutto dell’immobile, al fine di poter utilizzare la casa di un altro soggetto. Tuttavia neanche in questo caso ci si può dire al sicuro da tentativi cautelari di recupero effettuati dal creditore, perché anche l’usufrutto può essere pignorabile o soggetto ad espropriazione forzata, oppure anche a rischio di azioni di revoca come potrebbe avvenire per la vendita o la donazione.

Diritto di abitazione: può essere una soluzione?

Il diritto di abitazione si basa sulla possibilità di avere godimento sui beni altrui, diritto il cui titolare abita l’immobile soddisfacendo i propri bisogni abitativi e quelli della propria famiglia.

Dunque, diversamente dall’usufrutto, il diritto di abitazione non è pignorabile né ipotecabile, e viene trascritto nei registri immobiliari prima che si proceda con il pignoramento.

Tuttavia, questo diritto può essere opponibile dal creditore, che comunque potrebbe pignorare la nuda proprietà dell’immobile, così da essere venduto all’asta anche se gravato dal diritto di abitazione.

In ogni caso, anche se permette di mantenere l’utilizzo dell’abitazione evitando che venga messa all’asta, in alcuni casi il diritto di abitazione può essere impugnato. Così come per la vendita, la donazione e l’usufrutto, anche la costituzione del diritto di abitazione potrebbe essere passibile di revocatoria.

Entro cinque anni dalla stipulazione dell’atto, il creditore potrebbe ottenere la revoca dell’atto costitutivo della casa, se è dimostrabile che il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione del diritto di abitazione sono effettuati allo scopo di sottrarre l’immobile al tentativo di recupero del credito.

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