Articolo 1177 codice civile

L’art. 1177 codice civile stabilisce che l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. La custodia è quindi un obbligo accessorio e strumentale, che sorge senza patto separato e impone al debitore di conservare il bene nello stato in cui si trovava quando è sorta l’obbligazione.

Obbligo di custodia ex art. 1177: i punti fermi

  • Contenuto: chi deve consegnare una cosa determinata deve anche conservarla integra fino al momento della consegna.
  • Natura: l’obbligo è accessorio e strumentale, scatta in automatico e non richiede un accordo ulteriore.
  • Soggetti tenuti: venditore, locatore, mandatario, usufruttuario e ogni altro debitore di una cosa specifica.
  • Diligenza richiesta: la condotta si misura con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
  • Durata: l’obbligo dura fino alla consegna o fino alla mora del creditore.
  • Prova: in caso di perdita o deterioramento, il debitore deve dimostrare che l’evento non gli è imputabile.

Testo dell’articolo 1177 e collocazione nel codice

Codice civile aperto su un tavolo di legno con un segnalibro tra le pagine dedicate alle obbligazioni
La norma compare tra le disposizioni generali sull’adempimento, applicabili a qualunque obbligazione di consegna.

La norma, rubricata «Obbligazione di custodire», recita in modo letterale: l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. Si tratta di una disposizione di un solo comma, compresa nel R.D. 16 marzo 1942, n. 262, che ha approvato il testo del codice civile, in vigore dal 19 aprile 1942.

«L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.»

L’inquadramento sistematico chiarisce la portata della disposizione: collocata tra le norme generali sull’adempimento, essa vale per ogni obbligazione di consegna, qualunque sia la fonte.

Libro
Libro quarto, Delle obbligazioni
Titolo
Titolo I, Delle obbligazioni in generale
Capo
Capo II, Dell’adempimento delle obbligazioni
Sezione
Sezione I, Dell’adempimento in generale

Il codice collega la disposizione a numerose norme di singoli contratti. Per l’obbligo di consegnare richiama gli artt. 1476, 1575, 1590 e 1718, mentre per l’obbligo di custodire richiama gli artt. 1477, 1768, 1770 e 1804.

La regola ha un precedente nell’art. 1129 del codice civile abrogato. I lavori preparatori la prevedevano all’art. 9 del progetto del 1936. La Relazione del Guardasigilli del 1941 la descrive come contenuto essenziale del dovere di consegnare, equiparando alla consegna anche la restituzione.

Cosa si intende per obbligo di custodia?

Pacco sigillato riposto su uno scaffale ordinato di un magazzino in attesa di essere consegnato
Finché il bene non passa al destinatario, la conservazione resta a carico di chi deve consegnarlo.

L’obbligo di custodia consiste nel mantenere la cosa nello stesso stato in cui si trovava al momento del sorgere dell’obbligazione, evitando perdite, furti e deterioramenti. È un dovere di conservazione materiale che accompagna la prestazione principale e che si esaurisce con il passaggio del bene al creditore.

Obbligo accessorio o obbligo autonomo

Nell’art. 1177 la custodia è accessoria e strumentale: presuppone l’obbligo di consegnare e serve a renderlo realizzabile. Non è una prestazione autonoma, perché il creditore non la pretende per sé, ma come mezzo per ricevere il bene integro. Quando invece la custodia è lo scopo del rapporto, come nel contratto di deposito, diventa obbligo principale e assorbente.

Custodia accessoria, custodia principale e custodia come fonte di illecito
Ipotesi Ruolo della custodia Norma di riferimento
Obbligo di consegna Accessoria e strumentale alla consegna art. 1177 c.c.
Contratto di deposito Prestazione principale, causa tipica del contratto Disciplina del deposito
Danno da cose in custodia Fonte di responsabilità extracontrattuale, salvo prova del caso fortuito art. 2051 c.c.
Danno da animali in custodia Fonte di responsabilità extracontrattuale, salvo prova del caso fortuito art. 2052 c.c.

Differenza tra cosa determinata (species) e cosa generica (genus)

L’obbligo opera soltanto per le cose determinate, cioè individuate singolarmente (species). Nelle prestazioni di cose indicate solo nel genere (genus) la cosa da consegnare non è ancora identificata, e quindi non si può concepire un dovere di custodirla.

Chi è tenuto alla custodia e su quali beni

È tenuto alla custodia chiunque debba consegnare o restituire una cosa determinata, a prescindere dal tipo di rapporto da cui l’obbligo deriva. L’obbligo può nascere da un vincolo contrattuale o da un rapporto obbligatorio extracontrattuale e può avere natura reale o personale, con la stessa efficacia.

Soggetti tenuti alla custodia fino alla consegna
Debitore della consegna Bene da custodire fino alla consegna
Venditore, permutante, donante Cosa determinata da trasferire all’acquirente, al permutante o al donatario
Locatore Bene da consegnare al conduttore
Conduttore, usufruttuario Bene da restituire alla cessazione del rapporto
Mandatario Cosa da consegnare al mandante
Possessore soccombente in rivendicazione Cosa da restituire al proprietario

L’obbligo vale anche per la restituzione: le ragioni che spiegano l’inclusione della custodia nella consegna operano allo stesso modo quando la cosa deve tornare a chi l’ha affidata. Il progetto del 1936 lo affermava in modo espresso, e il silenzio del codice vigente non porta a una conclusione diversa.

Estensione a pertinenze e accessori

Per la sua funzione economico-sociale, la custodia si estende alle pertinenze e agli accessori della cosa da consegnare. Chi deve consegnare un immobile risponde quindi della conservazione anche delle sue dipendenze, e chi deve consegnare un veicolo risponde dei suoi accessori.

Se prima della consegna il debitore deve compiere un’attività: la custodia sussiste

L’obbligo sussiste anche quando la consegna è preceduta da un obbligo di fare, necessario per far acquistare la cosa al creditore, come nella vendita di cosa altrui. La norma considera solo l’obbligo di consegna e vi include la custodia fino al passaggio effettivo del bene.

Cosa dice l’articolo 1176 del codice civile e come si applica alla custodia

L’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore debba usare la diligenza del buon padre di famiglia. È il parametro con cui si valuta se la custodia sia stata svolta correttamente: conta la cura normale che una persona assennata e coscienziosa dedicherebbe ai propri beni.

La custodia, essendo parte dell’adempimento, è soggetta al medesimo criterio. Il debitore non risponde perché detiene il bene, ma perché la custodia è un obbligo e va eseguita con la diligenza dovuta. Una cosa non custodita con le precauzioni ordinarie configura un inadempimento dell’obbligazione accessoria.

La misura concreta delle precauzioni dipende dal tipo di bene e dal luogo in cui si trova. Per beni lasciati in un cantiere edile, ad esempio, vengono in rilievo le misure idonee a prevenire il furto. Nessun elenco chiuso di cautele è fissato dalla norma: il giudice le valuta caso per caso, secondo ciò che l’ordinaria diligenza avrebbe suggerito.

Parametro di condotta e conseguenza per il debitore
Condotta del debitore Esito
Adotta le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza Custodia adempiuta, anche se il bene subisce un danno
Omette le precauzioni ordinarie e il bene si perde o si deteriora Inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia

Quanto dura l’obbligo di custodia

L’obbligo di custodia dura fino alla consegna della cosa e cessa prima di essa se il creditore si trova in mora. Il momento della consegna è il punto di arrivo naturale, perché con il passaggio del bene al creditore lo scopo strumentale della custodia si esaurisce.

Se la consegna avviene regolarmente: l’obbligo termina con il passaggio del bene

Quando il debitore consegna la cosa nei modi dovuti, la custodia si estingue con la traditio. Da quel momento la conservazione del bene spetta al creditore, e al debitore non è più imputabile alcun deterioramento successivo.

Se il creditore rifiuta la cosa senza motivo: l’obbligo cessa per mora

Se il creditore rifiuta ingiustificatamente di ricevere il bene, si trova in mora e l’obbligo di custodia del debitore cessa. L’art. 1207 c.c., al secondo comma, pone a carico del creditore le spese di custodia della cosa che egli, senza legittimo motivo, non ha voluto ricevere.

Se il rapporto principale si scioglie: l’obbligo sopravvive finché il debitore detiene il bene

La cessazione del contratto da cui nasce la consegna non fa venir meno la custodia. L’obbligo è legato alla detenzione dei beni affidati, non all’attualità del rapporto principale: se il debitore ha ancora la cosa, deve continuare a custodirla con diligenza.

Chi deve provare la perdita o il danno della cosa

Se la cosa si distrugge o si deteriora prima della consegna, spetta al debitore dimostrare che l’evento dipende da un fatto a lui non imputabile. Il creditore non deve provare la colpa nella custodia: gli basta allegare l’inadempimento, cioè la mancata consegna del bene integro.

La prova liberatoria può consistere nella dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore, ossia di un evento imprevedibile e inevitabile. In alternativa, il debitore può provare di aver adottato tutte le precauzioni che l’ordinaria diligenza suggeriva nelle circostanze concrete.

Ripartizione degli oneri tra creditore e debitore in caso di perdita del bene
Parte Cosa deve dimostrare
Creditore L’esistenza dell’obbligo di consegna e la mancata consegna del bene integro
Debitore Che la perdita o il danno derivano da causa a lui non imputabile, o che ha adottato le precauzioni dell’ordinaria diligenza

Se il debitore non fornisce la prova, risponde per inadempimento dell’obbligazione di custodia. Il quadro non muta se il bene è stato rubato: il furto non esonera di per sé, perché occorre provare che le cautele adottate erano adeguate.

Responsabilità per custodia: casi giurisprudenziali e rapporto con gli artt. 2051 e 2052

La violazione della custodia genera responsabilità per inadempimento dell’obbligazione accessoria. La sentenza Cass. civ. n. 20995 del 30 settembre 2009 lo ha affermato per l’appaltatore: in relazione a un furto avvenuto in un cantiere edilizio, risponde chi non dimostra di aver adottato tutte le precauzioni dell’ordinaria diligenza.

In quel caso il contratto di appalto si era sciolto di diritto, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 267 del 1942, a seguito della liquidazione coatta amministrativa della committente. La Corte ha ritenuto irrilevante la cessazione del rapporto, perché l’obbligo di custodia è collegato alla detenzione dei beni e sopravvive al contratto.

Un’ulteriore massima, Cass. civ. n. 4738/2023, riguarda la custodia di beni oggetto di sequestro penale e conferma che la materia ha applicazioni anche fuori dai contratti ordinari.

Rapporto con gli artt. 2051 e 2052 c.c.

La custodia assume rilievo anche come fonte di illecito extracontrattuale. L’art. 2051 c.c. rende ciascuno responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L’art. 2052 c.c. prevede la stessa regola per i danni causati da animali dei quali si ha la custodia.

La differenza è di funzione: l’art. 1177 tutela il creditore della consegna, mentre gli artt. 2051 e 2052 tutelano i terzi danneggiati dalla cosa o dall’animale custoditi.

Casi limite ed errori frequenti nell’applicazione della norma

Gli errori più comuni derivano dall’estendere la norma oltre il suo ambito o dal confonderla con istituti vicini. Quattro situazioni vanno distinte con precisione.

  • Cosa generica: se la prestazione ha per oggetto cose indicate solo nel genere, non sorge alcun obbligo di custodia specifico, perché la cosa non è ancora individuata.
  • Confusione con il deposito: nel deposito la custodia è la prestazione principale e giustifica il contratto, mentre nell’art. 1177 è solo strumentale alla consegna.
  • Fine del contratto: lo scioglimento del rapporto principale non libera il debitore che continua a detenere il bene.
  • Rifiuto del creditore: il debitore non è liberato dal semplice ritardo di consegna, ma dalla mora del creditore, cioè dal rifiuto privo di legittimo motivo.

Un ulteriore aspetto, discusso in dottrina, riguarda la tutela: poiché la custodia è un dovere accessorio, si dubita se vada fatta valere solo nell’ambito dell’inadempimento principale o se goda di protezione autonoma. La giurisprudenza sull’appalto, che riconosce la responsabilità per l’inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia, depone per un’autonoma rilevanza.

Domande frequenti sull’obbligo di custodia

Cosa dice l’articolo 1177 del codice civile?

Stabilisce che l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. La custodia è un obbligo accessorio che si aggiunge automaticamente a quello principale, senza bisogno di un accordo separato tra le parti.

Cosa si intende per obbligo di custodia?

È il dovere di mantenere il bene nello stesso stato in cui si trovava quando è sorta l’obbligazione. Il debitore deve evitare perdite, furti e deterioramenti fino a quando la cosa non passa effettivamente nella disponibilità del creditore.

Cosa dice l’articolo 1176 del codice civile?

L’articolo 1176 prevede che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore usi la diligenza del buon padre di famiglia. Il criterio vale anche per la custodia prevista dall’art. 1177, che si considera correttamente eseguita se il debitore ha adottato le precauzioni dell’ordinaria diligenza.

Quanto dura l’obbligo di custodia?

Dura fino alla consegna del bene oppure fino alla mora del creditore, cioè fino al rifiuto ingiustificato di riceverlo. In caso di mora le spese di custodia gravano sul creditore. Lo scioglimento del contratto principale non fa cessare l’obbligo finché il debitore detiene la cosa.

A chi spetta l’onere della prova se il bene si danneggia?

Spetta al debitore, che deve dimostrare che la perdita o il deterioramento dipendono da una causa a lui non imputabile, come il caso fortuito o la forza maggiore, oppure di aver adottato le precauzioni dell’ordinaria diligenza. Altrimenti risponde per inadempimento.

Qual è la differenza tra l’art. 1177 e il contratto di deposito?

Nell’art. 1177 la custodia è accessoria e strumentale rispetto alla consegna. Nel contratto di deposito la custodia è la prestazione principale e costituisce la causa tipica del rapporto. La disciplina cambia di conseguenza, perché nel secondo caso la custodia è lo scopo del contratto.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

Chi siamo

Per anni abbiamo lavorato nel settore del debito aziendale, vedendo le banche come entità intoccabili. Un mondo complesso, dove le grandi società avevano sempre i loro consulenti pronti a difenderle.

Ci siamo resi conto che nessuno si stava occupando delle famiglie e dei piccoli imprenditori. Persone comuni, lasciate sole e senza tutela di fronte a un sistema che non conoscevano, schiacciate da un peso psicologico enorme.

Così, nel 2011, contro lo scetticismo generale, siamo stati tra i primi in Italia a creare uno Studio Legale focalizzato sulla difesa delle persone fortemente indebitate in tutta Italia utilizzando il web, rendendo accessibile un aiuto che prima non esisteva.

La nostra missione è quella di ridare dignità e serenità alle persone, ascoltandole senza giudicarle e difendendole con la massima competenza legale.

Oggi, dopo aver aiutato migliaia di famiglie a riprendere il controllo della loro vita, la nostra più grande soddisfazione sono le loro testimonianze e la tranquillità che hanno finalmente ritrovato.

Se ti trovi anche tu nella stessa situazione di difficoltà, sappi che una soluzione legale esiste. Il primo passo è semplicemente parlarne con qualcuno che può davvero aiutarti, senza impegno.

Avv. Francesco Cacciola

Avv. Elvira Carpentieri