Quale stato di profonda crisi o di insolvenza, il sovraindebitamento non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o coatta amministrativa oppure a tutte le procedure liquidatorie enunciate dal codice civile o da altre leggi speciali.

Chiunque versi in gravi difficoltà economiche e finanziarie, può appellarsi alla Legge 3 del 27 gennaio 2012 per liberarsi dai debiti, chiedendo la loro riduzione e la dilazione dei pagamenti utilizzando una procedura chiamata esdebitazione.

Sovraindebitamento del consumatore: cos’è

 Cos’è sovraindebitamento del consumatore?
Sovraindebitamento del consumatore

Per sovraindebitamento del consumatore s’intende una situazione di grave crisi finanziaria o di insolvenza in cui versa un cittadino italiano e viene ritenuto tale quando:

  • riguarda soltanto la persona fisica;
  • il consumatore svolge qualsiasi attività lavorativa.

Inoltre, affinché il sovraindebitamento venga ascritto al consumatore, questi deve aver contratto un debito per scopi esclusivamente personali.

Cosa significa quest’ultimo punto? Un esempio: se un commercialista è pieno di debiti e non riesce a far fronte al loro pagamento, se tali debiti hanno origine dall’interno del nucleo familiare (mutuo per la casa o finanziamento per acquistare un’auto), allora viene considerato come consumatore indebitato.

Invece, se questi debiti si sono accumulati per acquistare gli arredi per l’ufficio, allora non può essere considerato tale. Di conseguenza, non potrà usufruire dei vantaggi offerti dalla normativa. 

Anche i debiti di natura fiscale non possono essere considerati ascrivibili al consumatore poiché riguardando esclusivamente la sua attività lavorativa.

Sovraindebitamento: è possibile escludere i debiti?

Sovraindebitamento: è possibile escludere i debiti?Quando si tratta di sovraindebitamento del consumatore e della Legge 3 del 27 gennaio 2012, molti dubbi sorgono e diverse domande nascono. Una tra tutte riguarda l’esclusione dei debiti per determinate circostanze.

Se, ad esempio, un debitore ha contratto debiti per consumo e debiti inerenti alla sua attività, può chiedere che quelli inerenti al consumo vengano inseriti nella pratica in modo da risultare come consumatore sovraindebitato?

Trovare una risposta che sia univoca è alquanto complesso poiché le interpretazioni variano in base al Giudice chiamato a pronunciarsi in merito.

In linea generale, l’interpretazione più diffusa afferma che tale inserimento non è possibile. Quindi, chiunque abbia contratto debiti nati dall’attività lavorativa, devono essere considerati per ciò che sono e, di conseguenza, non rientrano nel sovraindebitamento del consumatore.

Perché questa impossibilità dal punto di vista giuridico? Se un Giudice dovesse escludere dal piano alcuni debiti, andrebbe a violare la “par condicio creditorium”. Ciò porterebbe a considerare alcuni debiti e a escluderne altri, andando in questo modo contro la stessa normativa fallimentare.

A favore del debitore viene incontro un’altra interpretazione, seppur minoritaria, la quale afferma che se quest’ultimo ha contratto debiti da lavoro e da consumatore, è possibile attuare un piano del consumatore non considerando i debiti da lavoro. Il Giudice interpellato in questo caso specifico seguirà tale linea e considererà le due attività separate.

Sovraindebitamento del consumatore: quali vantaggi

Per il consumatore sovraindebitato ci sono degli indubbi vantaggi, tra cui il più importante è quello di poter accedere al Piano Del Consumatore, che fa parte di una delle tre procedure che vanno a risolvere la crisi del debito, così come enunciato dalla Legge 3 del 2012.

A proposito di questa Legge: a partire dal prossimo mese verrà sostituita da una nuova, ossia dal Codice della Crisi, in applicazione alla legge 155 2017. Quindi, chiunque voglia usufruire di questa procedura, dovrà nuovamente verificare se la nuova normativa prevede il suo caso specifico.

Fatta questa precisazione, tornando a parlare del Piano del Consumatore bisogna dire che offre a una persona che versa in difficoltà economiche la possibilità di ridurre il proprio debito. Ovviamente, è necessario l’assenso da parte dei creditori.

A giudicare la validità del suddetto piano sarà il Giudice, che valuterà l’esistenza dell’effettiva impossibilità del consumatore a pagare i suoi debiti a causa delle difficoltà economiche in cui versa. Quindi, deciderà che i debiti pendenti vengano ridotti a un ammontare sostenibile.

Per meglio capire tale concetto, è necessario fare un esempio pratico. Una famiglia riesce ad accedere al credito appoggiandosi al reddito dei due coniugi. Potendo contare su uno stipendio di 3500 euro mensili, riescono a ottenere un mutuo per acquistare casa con rate mensili da 1400 euro.

Accade che uno dei due coniugi perda il lavoro e, di conseguenza, pagare ogni mese 1400 euro diventa impossibile. Come agirà il Giudice in questo caso? Abbasserà l’ammontare delle rate mensili e del debito complessivo, offrendo in questo modo al nucleo familiare la possibilità di liberarsi del debito in un certo numero di anni.