L’articolo 496 del codice di procedura civile illustra la disciplina dell’istituto di riduzione del pignoramento per poter tutelare gli interessi del consumatore, nel caso si riesca a dimostrare che il valore di un bene pignorato sia superiore rispetto a quello del credito accumulato. Infatti l’applicazione dell’articolo 496 consente di eliminare il rischio di abuso espropriativo e di escludere qualsiasi pregiudizio ai danni del debitore.

Scopriamo cos’è l’istituto di riduzione del pagamento, come funziona e in quali circostanze può essere applicato.

Riduzione del pignoramento: caratteristiche e funzioni

L’obiettivo alla base dell’istituto di riduzione del pignoramento è quello di garantire al creditore di riottenere la somma alla quale ha diritto, ma di farlo tutelando il debitore accertando che il recupero del credito attraverso il pignoramento avvenga in maniera proporzionale e senza eccesso di pregiudizio ai danni del debitore.

La riduzione del pignoramento impedisce gli abusi espropriativi che danneggerebbero il soggetto che subisce il pignoramento.

A tal proposito, l’art. 496 del codice di procedura civile sancisce:

 “Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.”

Dunque, se vi è il dubbio che il valore economico dei beni pignorati superi quello del debito effettivo e accertata dal giudice tale circostanza, il debitore può richiedere la riduzione del pignoramento su istanza di parte o d’ufficio.

Dopo aver ascoltato sia il creditore che il debitore, il giudice emetterà un’ordinanza tramite la quale accoglie o rigetta la richiesta di riduzione del pignoramento.

Se la richiesta viene accolta, la procedura di esproprio non potrà essere messa in atto per una parte dei beni vincolati al pignoramento, in modo tale che questi ritornino disponibili per il debitore che ne detiene il possesso.

Oltre alla riduzione del pignoramento, esistono altri strumenti di tutela del debitore?

Il codice di procedura civile, al fine di tutelare maggiormente il consumatore pur garantendo interamente i diritti di credito per il soggetto che ricorre al pignoramento, ha stabilito l’attuazione di alcuni importanti strumenti di difesa. Tali strumenti sono:

  • La limitazione dei mezzi di espropriazione se è presente un cumulo
  • La cessazione della vendita forzata
  • La sospensione della vendita

Il ricorso da parte del debitore ad uno dei suddetti strumenti è attuabile sempre previa accettazione del giudice super partes.

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