Nel nostro ordinamento, gli articoli 1219 e 1454 del codice civile regolano due procedure, rispettivamente, la costituzione in mora e la diffida ad adempiere. Entrambi gli istituti servono per vedere tutelati i diritti del creditore di somme, beni o servizi di fronte all’inadempienza del debitore e vengono fatti esercitare mediante comunicazione scritta dal creditore al debitore.

Mentre la lettera di messa è un avvertimento di adempimento dell’obbligazione per il destinatario, nella quale viene comunicato che una volta trascorsi i giorni indicati sulla missiva si agisce di fronte al giudice per vedere soddisfatte coattivamente le pretese di creditore, la diffida di pagamento è pur sempre una comunicazione scritta inoltrata al debitore ma per intimare quest’ultimo al rispetto contrattuale entro il termine indicato che per legge non può essere inferiore a 15 giorni, al termine dei quali vi è l’avvertenza della risoluzione di diritto del contratto.

Dunque rispettivamente negli articoli 1219 e 1454 troviamo la forma scritta per costituire in mora ed intimare ad adempiere all’obbligazione contrattuale.

 

Senza raccomandata la società di recupero credito può agire?

Un dubbio sorge relativamente al caso semmai una lettera di sollecito di pagamento di posta ordinaria semplice, non raccomandata, pertanto senza timbro che ne attesti l’invio o il ricevimento della stessa, possa avere valore legale.

In effetti, la legge non specifica alcunché circa la forma che la comunicazione deve assumere per essere valida, se di raccomandata semplice, con ricevuta di ritorno o di lettera ordinaria provvista di semplice francobollo, e neppure se è sufficiente una mail o invece una pec.

A prima vista si potrebbe affermare che una lettera informale non può rappresentare in alcun modo la prova della diffida ad adempiere proprio perché priva della prova del suo invio. Infatti viene da sé che una lettera semplice può essere stata persa, essere stata distrutta o semplicemente non essere mai giunta al destinatario ignaro. Si può dunque affermare che ciò di cui la lettera semplice è priva, è proprio la prova che essa sia stata mai spedita, pertanto il destinatario debitore può benissimo ricevere una diffida di pagamento attraverso la posta ordinaria ma può allo stesso tempo fare finta di non aver ricevuto alcuna comunicazione a causa della mancanza di prova dell’avvenuta consegna che grava per legge sul creditore.

Il creditore può dimostrare senza raccomandata?

Infatti sebbene tecnicamente una comunicazione fatta con lettera semplice possa avere effetto nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, il creditore si trova nella posizione legislativa di dover dimostrare l’avvenuta consegna della lettera ma, nel caso di posta ordinaria diventa praticamente impossibile fare ciò.

Inoltre può accadere che il recupero del credito venga affidato ad una società specializzata nel recupero crediti la quale, pur non essendo titolare del diritto, agisce in virtù di un mandato provvisto di una scadenza temporale, al termine della quale la gestione del credito torna nelle mani del creditore. Anche in questo caso le telefonate, le email e le lettere semplici di sollecito effettuate dalla società non producono alcun effetto giuridico ma soltanto le raccomandate e le pec inviate dalla società potranno produrre gli effetti di legge della interruzione della prescrizione.

Differentemente accade invece quando un pubblico ufficiale fornisce la prova dell’avvenuta consegna dell’atto giudiziario attraverso la notifica (istituto disciplinato nel codice civile ma non previsto per gli atti stragiudiziali come la diffida ad adempiere) oppure quando il postino esercita il servizio di consegna attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento, la quale dunque risulterà essere provvista proprio dell’attestazione dell’avvenuta consegna e dunque della prova.

E attraverso questo ragionamento si può anche affermare che una lettera di recupero crediti senza raccomandata possa essere comunque valida ogni volta che la prova possa derivare da un certo comportamento del debitore che appunto possa provare l’avvenuta consegna. È il caso che si può verificare quando, dopo aver ricevuto la lettera di recupero del credito semplice, il debitore risponde con messaggio via cellulare, una email o con un’altra comunicazione cartacea. In questo modo il creditore ottiene la conferma indiretta del ricevimento della propria missiva da parte del debitore ottenendone così la prova.

Occorre specificare che per non i tutti i casi è necessaria una diffida di pagamento per vantare il proprio diritto di creditore come conseguentemente non sarà necessaria una lettera di messa in mora per agire direttamente in tribunale. Ciò accade in base a quanto stabilito dal codice civile ogni volta che ci si trovi di fronte ad un’obbligazione provvista di una scadenza certa e predefinita dalle parte o per natura stessa dell’obbligazione. Ogni volta cioè che un contratto prevede un certo pagamento in una data certa e cadenzata, il debitore si deve ritenere nella condizione di stato di morosità in modo automatico se non adempie al proprio obbligo.

In questo caso tra lettera semplice o raccomandata eventualmente inviata non intercorre nessuna differenza perché il creditore ha facoltà di adire presso il giudice competente giacché l’azione nei confronti del debitore per recuperare il credito si avvierebbe a prescindere.

Il creditore che agisce giudizialmente contro il debitore moroso senza raccomandata lo fa dunque perché vanta nei suoi confronti un’esecuzione della prestazione che è scaduta pertanto il debitore è naturalmente posto in una condizione di morosità. Ovviamente prima di arrivare al pignoramento del debitore si deve sempre procedere attraverso un procedimento di fronte al tribunale o al giudice di pace (a seconda dell’oggetto dell’obbligazione) per ottenere una condanna di pagamento. La legge prevede che nel caso in cui si abbia già una prova scritta del credito si possa richiedere un decreto ingiuntivo che obblighi al pagamento entro quaranta giorni, con tutte le conseguenze legali che ne derivano.

Va inoltre specificato, a titolo di esaustività dell’argomento che, nel secondo comma dell’articolo 1219 del codice civile, sono regolati tre casi in cui la messa in mora non risulta necessaria, prima di tutto quando il debito deriva da fatto illecito, inoltre quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di rifiutarsi all’adempimento dell’obbligazione ed infine tutte le volte in cui sia scaduto il termine dell’adempimento della prestazione se andava eseguita al domicilio del creditore.