Il protesto è un atto previsto dal diritto italiano che serve per la tutela del creditore nei confronti di un debitore insolvente e che si rifiuta di effettuare il pagamento di uno specifico titolo, che può essere un assegno o una cambiale. Per essere realmente valido ed efficace, il protesto deve presentare dei particolari requisiti.

Ma, in primis, cos’è esattamente il protesto?

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Cos’è il protesto

Il protesto è un atto pubblico sancito dal diritto italiano che serve ad attestare sia l’avvenuta presentazione di un assegno o di una cambiale o di un assegno al debitore, in questo caso denominato protestato, con la richiesta del saldo del debito, sia il rifiuto del protestato di pagare o di accettare il titolo.

Il protesto, quindi, certifica e attesta il mancato pagamento mediante cambiali o assegno, avendo come conseguenza il fatto che diventi difficile per il protestato, in futuro, ottenere mutui o prestiti.

Caratteristiche del protesto

L’atto del protesto, detto anche levata di protesto, deve necessariamente presentare le seguenti caratteristiche:

  •       Deve essere redatto da specifici soggetti competenti, ovvero i pubblici ufficiali abilitati. Tali figure sono dette ufficiali levatori e sono abilitate ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Sono ufficiali levatori:

        L’ufficiale giudiziario competente per territorio

        Il notaio

        Il segretario comunale per i comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario, e anche ogni volta che questi ultimi non sono disponibili per la redazione dell’atto per assenza o per legittimo impedimento.

Una volta che il creditore ha consegnato il titolo (cambiale o assegno) all’ufficiale levatore, quest’ultimo si reca presso il domicilio del debitore per richiederne il pagamento o l’accettazione. Dopo il rifiuto del debitore di pagare, l’ufficiale può ufficialmente redigere il protesto, rendendo così il titolo esecutivo.

Per la redazione dell’atto, notai e ufficiali giudiziari sono autorizzati a richiedere il supporto di figure ausiliarie, i presentatori, nominati dal presidente della corte di appello. In maniera analoga, anche il segretario comunale può servirsi del messo comunale.

  •       Deve produrre degli effetti, che in questo caso sono gli effetti civili dell’inadempimento: interessi di mora, pignoramento, eccetera. Il protesto, inoltre, è un vero e proprio titolo esecutivo che il creditore può utilizzare per procedere nei confronti del debitore.

L’atto del protesto è poi anche presupposto essenziale per poter esercitare l’azione di regresso da parte del portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso.

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Nel caso in cui il titolo sia un assegno bancario, inoltre, nei confronti del protestato va applicata una sanzione amministrativa, evitabile se il protestato effettua il pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. In questo caso, però, il protestato viene annoverato nell’archivio informatizzato di assegni (bancari e postali) e carte di pagamento della Banca d’Italia, con la cosiddetta revoca di sistema, ossia il divieto di emettere assegni per un periodo di sei mesi. Anche questo effetto è tuttavia evitabile dimostrando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno, degli interessi al saggio legale dalla data di presentazione alla data di pagamento, delle spese di protesto e della penale del 10% entro il termine di cui sopra.

 

  •       Deve essere oggetto di pubblicità, in modo che possa tutelare chiunque dovesse avere in seguito dei rapporti economici con il protestato, rendendo per quest’ultimo difficile, se non impossibile, l’accesso al credito.

 

Perché un protesto abbia il requisito della pubblicità, gli ufficiali levatori devono trasmettere entro il primo di ogni mese alla camera di commercio competente per territorio l’elenco dei soggetti protestati durante il mese precedente fino al giorno 26 (incluso). Entro dieci giorni dalla trasmissione dell’elenco, la camera di commercio deve provvedere a inserire i protestati nel registro informatico dei protesti, dove il protestato resta iscritto per cinque anni, salvo cancellazione prima di tale termine in caso di riabilitazione.

 

  •       Il protesto prevede anche la riabilitazione, che viene concessa alle seguenti condizioni:

        Nel caso si possa offrire dimostrazione del pagamento del titolo protestato

        Nel caso che sia trascorso almeno un anno dalla levata di protesto

        Nel caso in cui il protestato non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno solare.

           La riabilitazione viene concessa con un apposito decreto del presidente del tribunale ordinario su istanza del protestato. Nel caso di diniego, il protestato ha la possibilità di ricorrere alla corte d’appello entro 10 giorni.

Con la presentazione del provvedimento alla camera di commercio, il protestato può infine richiedere la cancellazione dal registro informatico dei protesti.

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