Una delle tre forme di pignoramento previste dalla Legge, quella mobiliare e si riferisce all’atto attraverso il quale, ai sensi dell’Art.491 c.p.c., si da l’avvio all’espropriazione forzata dei beni mobili presenti nell’abitazione del pignorato e in tutte le altre eventuali proprietà a lui intestate o dove, fino a prova contraria, lui risieda.

 

Rispetto alle altre due forme di pignoramento, ossia immobiliare e presso terzi, quello mobiliare è la forma che, se possibile, si evita di percorrere, in quanto non sono poche le possibilità di non riuscire a soddisfare i crediti con la vendita di quanto pignorato ed è sempre più difficile trovare arredi e oggetti di valore in una casa, tranne in particolari situazioni.

 

Oltretutto bisogna tener conto della pignorabilità degli oggetti e della buona fede del debitore che potrebbe nascondere i beni.

 

Nel complesso campo giurisprudenziale cui troviamo le procedure di pignoramento all’Art.492 c.p.c., la parte inerente l’espropriazione mobiliare viene ampiamente esplicata negli  Artt.492, 518, 521 bis e 543 c.p.c. 

 

Il pignoramento mobiliare va a sua volta distinto tra :

 

  • Espropriazione mobiliare presso il debitore :  i beni da pignorare si trovano presso il debitore ;

 

  • Espropriazione mobiliare presso terzi : i beni da pignorare si trovano presso altri soggetti.

 

I termini di un pignoramento mobiliare

 

In un pignoramento mobiliare, come in tutte le forme di espropriazione forzata, ci sono termini e tempi da rispettare tassativamente, onde evitare l’annullamento della procedura per vizi di forma.

 

Il primo passo per procedere ad un pignoramento mobiliare è l’invio, da parte del creditore al debitore,  di un titolo esecutivo, ossia un provvedimento del giudice che attesti il credito e, contemporaneamente, condanni il debitore al pagamento.

 

Il titolo esecutivo può essere :

 

  • Una sentenza, emessa a seguito di una causa che il creditore ha intrapreso contro il debitore ;

 

  • Un decreto ingiuntivo. Quest’ultimo viene emanato dal giudice, senza bisogno che si svolga una causa, quando il creditore è in possesso di documenti che dimostrano in maniera chiara e certa il suo diritto. In questo caso, sulla base di queste prove, il giudice ingiunge al debitore di pagare.

 

Successivamente all’invio del titolo esecutivo, il creditore dovrà notificare al debitore un atto di precetto, ossia l’intimazione a pagare il debito, aggravato da spese e interessi, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, trascorsi i quali si potrà procedere all’avvio del pignoramento che andrà iniziato entro i 90 giorni successivi ; la notifica di pignoramento deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto, come previsto dall’Art. 481 del c.p.c. :

 

“Il precetto diventa inefficace se nel termine dei 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione”

 

Se trascorsi i 90 giorni il creditore non darà inizio al pignoramento, quindi, andrà notificato un nuovo precetto e si ricomincerà il conteggio dei giorni.

 

Le ultime riforme del processo esecutivo hanno inciso anche sul contenuto dell’atto di pignoramento e, riguardo quello mobiliare, troviamo un nuovo modello da seguire inerente il verbale di pignoramento mobiliare diretto presso il debitore predisposto dall’ufficiale giudiziario ex Art. 518 c.p.c.

 

Quali sono i costi di un pignoramento mobiliare?

 

Come per qualsiasi procedimento di natura giuridica anche i pignoramenti, incluso quello mobiliare, hanno dei costi e, pertanto, è bene fare una valutazione prima di procedere in tal senso in modo da capire se convenga o meno intentare la causa.

 

Per quanto riguarda i costi è difficile stabilire perfettamente un calcolo, ma le tabelle esistenti possono aiutarvi a farvi un’idea sommaria.

 

Per ottenere un titolo esecutivo da decreto ingiuntivo

 

  • Credito di €.2/3.000 – costo tra  700/800euro ;

 

  • Credito di €.6/7.000 – costo tra 800/900euro ;

 

  • Credito di €.15/20.000 –  costo tra 1.100/1.200euro.

 

Tutti i valori a cui si fa riferimento devono essere aumentati dell’IVA (22%) e del 4% di CPA (Cassa Avvocati).

 

Arriviamo all’atto di precetto : anche qui il costo varia a seconda del credito da recuperare ma, in linea di massima, è poco sotto i 400euro.

 

Il contributo unificato, le marche da bollo, i costi per la registrazione degli atti sono tutte spese aggiuntive che possono gravare notevolmente sul costo della pratica, senza contare i costi dell’Avvocato  che dovrà seguirvi.

 

Pignoramento mobiliare debitore assente

 

Una domanda frequente che ci viene rivolta è : cosa accade se non apro all’Ufficiale giudiziario?

 

Innanzitutto bisogna capire perché l’ufficiale giudiziario si trovi a bussare alla vostra porta e i casi possono essere due :

 

  • Deve consegnare un Atto, ossia una citazione, un precetto, una sentenza o un pignoramento.

 

In questo caso non aprire la porta sarebbe infruttuoso, poiché, in alternativa alla consegna brevi mano, l’Ufficiale potrà consegnare l’atto presso l’ufficio postale o il Comune e dopo 10 giorni di giacenza verrà considerato come notificato.

 

  • Eseguire un pignoramento mobiliare

 

Chiaramente l’Ufficiale giudiziario non avvisa del suo arrivo per effettuare il pignoramento mobiliare, anche se il pignorato può tener conto del lasso di tempo che intercorre tra il 10°giorno dalla notifica dell’Atto di pignoramento fino al 90° successivo ; durante questo periodo ogni giorno è buono, purché feriale e nella fascia orario 7/21.00.

 

Trattandosi di un pubblico ufficiale, rimanere dietro la porta e non aprire potrebbe non essere una bella mossa, in quanto, se dovesse accorgersi della vostra presenza in casa,  potrebbe chiamare le forze dell’ordine e procedere in modo forzato, e voi, oltre a non aver evitato il pignoramento, sareste soggetti a sanzioni per aver commesso un reato.

 

Se realmente non dovesse esserci nessuno in casa, invece, l’ufficiale giudiziario potrà tornare e ritentare anche ogni giorno fino al 90° in cui scadrà l’efficacia dell’atto di precetto ; ogni uscita ha un costo che il creditore dovrà anticipare, ragion per cui molti , dopo un po’, decidono di desistere.

 

In alcuni casi specifici, anche se capita molto di rado,su richiesta del creditore e con il benestare del Giudice, l’Ufficiale giudiziario potrà procedere al pignoramento con l’ausilio delle forze dell’ordine anche in assenza del proprietario, così come riportato dal Codice di Procedura civile :

 

“L’eventuale mancata conoscenza dell’ingiunzione da parte del debitore non comporta l’invalidità del pignoramento, che produce i suoi effetti a far data dalla redazione del verbale, ma determina, come unico effetto, il mancato inizio del decorso del termine per l’opposizione agli atti esecutivi.”

 

Cos’è il pignoramento mobiliare presso terzi?

 

Il pignoramento mobiliare prevede la sottrazione dei beni in possesso del debitore o dei beni a lui intestati in possesso di terzi.

 

Il procedimento per un pignorare i beni  presso terzi è uguale alle altre forme di pignoramento, ossia l’atto arriva al debitore dopo l’invio di titolo esecutivo e precetto, e dovrà contenere :

 

  • Indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute;

 

  • Intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;

 

  • Dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale   competente;

 

  • Indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente;

 

  • Citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’Art. 501 c.p.c.;

 

  • Invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’Art. 547, con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza.

 

L’unica differenza è che in caso di pignoramento presso terzi l’Atto verrà notificato anche al terzo, il quale dovrà rispondere a mezzo Pec  o raccomandata A/R entro 10 giorni dalla notifica, comunicando la situazione e l’ubicazione dei beni del debitore in suo possesso e dandone disponibilità al sequestro.

 

Le regole previste dalla legge per determinare qual è il giudice competente a decidere la controversia relativa all’esecuzione forzata vengono chiaramente espresse nell’Art.26 c.p.c. :

 

Per il pignoramento su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano .

 

Per una corretta compilazione delle pratiche di pignoramento, anche in funzione delle recenti modifiche applicate, è possibile consultare i modelli Fac simile 2018/2019 per avere maggiore chiarezza sui documenti e i dati da apporre per l’avvio della pratica ; sarà tuttavia compito del Legale redigere la documentazione richiesta da presentare in Tribunale.

 

Pignoramento mobiliare iscrizione a ruolo

 

L’iscrizione a ruolo è l’atto del cancelliere del Tribunale di iscrivere una causa nel ruolo generale, un registro in cui sono annotati i processi pendenti in quel Tribunale, suddivisi per anno e in ordine cronologico ; questa pratica si esegue prima dell’avvio di ogni causa a altra procedura giudiziale.

 

Ogni causa, quindi, viene individuata per numero di ruolo assegnato, evitando i problemi di omonimia derivanti da una ricerca nominale.

 

A seguito della riforma del 2014, dopo la richiesta di pignoramento,  l’Ufficiale Giudiziario rende all’Avvocato del creditore il titolo esecutivo, il precetto e l’eventuale verbale di pignoramento.

 

Il Legale, a questo punto, ha l’obbligo di provvedere con l’iscrizione a ruolo in forma telematica, cui allegherà la scansione unitamente alla relativa attestazione di conformità al fascicolo di tali atti.

 

I termini Legali per l’iscrizione a ruolo sono i seguenti :

 

  • Pignoramento  mobiliare:  entro 15 giorni dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale Giudiziario  – Art. 517 c.p.c. ;

 

L’iscrizione a ruolo nelle procedure di pignoramento, inclusa quella mobiliare, è suddivisa in due parti :

 

  • Atto principale : è la nota di iscrizione a ruolo, ovvero, nel caso di pignoramento mobiliare, l’atto stesso nella versione redatta dall’Avvocato e trasformata in formato pdf (non scansionata).

 

  • Allegati : il titolo (sentenza o decreto ingiuntivo), il precetto e l’atto o il verbale di pignoramento

               Sull’atto stesso o su foglio separato andrà redatta apposita attestazione di conformità.