Pignoramento e sequestro, spesso possono sembrare discipline simili, specie in merito agli effetti conseguenti (revoca del possesso di un bene al suo proprietario), ma di fatto ci sono nette differenze tra i due che li rendono due procedure giuridiche con funzioni totalmente diverse. 

Prime tra tutti i contesti dei procedimenti nei quali si inseriscono. Il pignoramento si inserisce in un contesto civile, mentre il sequestro entra direttamente in quello penale.

In questo articolo andremo a capire in modo più dettagliato quali sono le principali differenze tra pignoramento e sequestro, ma prima di farlo è doveroso premettere che il pignoramento, esiste di un solo tipo (anche se può riguardare beni di natura diversa) mentre, i tipi di sequestro possono essere tre.

In questa sede noi prenderemo in considerazione una sola forma di sequestro: il sequestro conservativo data le sua similitudini più marcata con il pignoramento. 

Ma procediamo per gradi.

Cos’è il pignoramento

Per pignoramento intendiamo un procedimento che aggredisce direttamente i beni di una persona avente debiti non pagati nonostante solleciti da parte di un giudice. Lo scopo di un pignoramento è quello di togliere beni dalla disponibilità del debitore per poi rivendere tali beni tramite aste giudiziarie.

Il pignoramento ha quindi lo scopo di espropriare il debitore dalla proprietà dei beni per rivenderli consegnando il ricavato al creditore affinché possa recuperare la somma di denaro dovuta. 

Il pignoramento come anticipato, è di un solo tipo ma può riguardare beni di natura diversa, a tale proposito si possono identificare tre tipologie diverse:

  • pignoramento mobiliare;
  • pignoramento immobiliare;
  • pignoramento verso terzi.

Cos’è il sequestro

Il sequestro invece  consiste nella privazione di un bene sia esso mobile o immobile, usata come misura cautelare e decretata dall’autorità giudiziaria a tutela di un diritto, o usata come mezzo di coercizione in sede processuale. Come dicevamo in principio, può essere di tre tipi, ma noi prenderemo in considerazione il sequestro conservativo.

Cos’è il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo ha come oggetto, tutti i beni mobili e immobili dell’imputato o relative somme a lui dovute ove ci fosse fondata ragione di pensare che manchino oppure si disperdano:

  • garanzie di pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di altre somme dovute all’Erario dello Stato;
  • garanzie delle obbligazioni civili generate dal reato in questione.  

È bene precisare che il sequestro conservativo è previsto solo nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, e può avvenire solo tramite esercitazione di un’azione penale disposta dal giudice su richiesta del P.M.

Ma come avviene?

Come avviene il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo, come anticipato, avviene tramite disposizione del giudice su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile, e tutta la competenza del provvedimento di sequestro, rimane in capo al giudice per quelle che vengono definite indagini preliminari.

Ad eseguire tale procedimento, è l’ufficiale giudiziario, tramite le forme di procedura civile atte all’esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili o immobili. 

È quest’ultima caratteristica che spesso porta a confondere il sequestro conservativo con il pignoramento. Ma quando termina?

Quando termina il sequestro conservativo

Il termine del sequestro conservativo, ovvero la perdita di efficacia dello stesso, avviene nel momento esatto in cui la sentenza di proscioglimento non è più soggetta ad impugnazione.

Prima di questo preciso momento la revoca del sequestro, può essere disposta solo dal giudice in ogni stato e grado di giudizio, solo nel caso di offerta di “idonea cauzione”.

Questa cauzione consiste nel pagamento di una somma adeguata di denaro a scopo unico di garanzia.

Come avviene la conversione del sequestro in pignoramento

Può capitare che un sequestro si converta in pignoramento? Sì!

Questo accade nel momento in cui diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria, oppure quando la sentenza in questione diventa esecutiva, comportando una condanna all’imputato.