Il processo esecutivo è il procedimento grazie al quale un creditore può esigere il pagamento da parte del debitore di quanto gli è dovuto. In questo modo è possibile soddisfare il proprio diritto in maniera coattiva in modo da ottenere ciò che il soggetto debitore aveva l’obbligo giuridico di adempiere.

Infatti, questo strumento è necessario dal momento che il creditore, anche se con un processo di cognizione ottiene una sentenza che gli riconosce il diritto al pagamento, non è capace di far rispettare il suo diritto in maniera autonoma.

Per vedere soddisfatto il suo credito c’è bisogno di mettere in atto il processo esecutivo.

Le caratteristiche del processo esecutivo

Il processo esecutivo può manifestarsi in varie declinazioni, in base al tipo di richiesta da soddisfare. Tuttavia è possibile individuare alcune similitudini comuni a tutti i procedimenti:

  • la fase istruttoria non è mai presente;
  • non esiste contraddittorio. Il debitore entra nel processo solo nel momento in cui si oppone all’esecuzione, avviando un autonomo giudizio di cognizione;
  • non è esclusivo, infatti, uno stesso bene può essere oggetto di diversi procedimenti;
  • è necessaria la presenza di un titolo esecutivo per la legittimazione.

I principi del processo di esecuzione

Anche se il processo esecutivo si differenzia dal processo di cognizione, entrambi si basano sui medesimi principi fondamentali:

  • principio della domanda;
  • principio dell’impulso di parte;
  • principio della disponibilità.

La competenza del processo esecutivo

Il processo esecutivo non può avere luogo presso un Giudice di Pace, ma compete esclusivamente al tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo che la figura del pretore è stata eliminata.

L’indicazione della competenza territoriale avviene secondo questa regola:

  • se si tratta di beni, la competenza è del giudice del luogo in cui si trovano;
  • se si tratta di crediti, la competenza è del giudice del luogo di residenza del debitore;
  • se si tratta di obblighi di fare o di non fare, la competenza è del giudice del luogo in si deve rispondere all’obbligo.

Le 3 fasi del procedimento esecutivo

Il processo esecutivo è composto da tre fasi:

  1. pignoramento, atto che permette sottoporre al processo esecutivo dei beni sottratti al debitore;
  2. liquidazione dell’attivo, in cui i beni pignorati vengono liquidati;
  3. distribuzione forza delle somme di denaro ai creditori.

Questa struttura è soggetta a modificazioni in base al tipo di beni in oggetto e del luogo in cui si trovano.

Al creditore viene concesso di decidere per quali beni far partire il processo esecutivo e quali tipo di procedimento avviare.