L’espropriazione forzata è un procedimento giuridico che permette al creditore, che non ha ricevuto il denaro dovuto, di prendere forzatamente e contro la volontà del debitore, denaro o altri beni per recuperare il proprio credito.
L’espropriazione forzata (definita anche esecuzione in forma generica) insieme all’esecuzione in forma specifica sono i due casi previsti dalla legge per recuperare un credito non pagato anche contro la volontà del debitore.
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Quali sono le differenze?
La differenza tra esecuzione in forma generica, cioè l’espropriazione forzata, e l’esecuzione in forma specifica risiede nei beni che il creditore riceve dal debitore.
L’esecuzione forzata, infatti, prevede che il creditore ottenga la somma di suo diritto dalla vendita dei beni del debitore, contro la sua volontà, senza specificare da quali beni derivi la somma di denaro,
La vendita dei beni può riguardare qualunque bene con un valore economico come terreni, gioielli, immobili, veicoli o titoli di credito.
L’esecuzione in forma specifica, invece, prevede che sia il creditore che sceglie quale bene ricevere o quale azione il debitore deve compiere per ottenere la soddisfazione sul suo credito.
I fondamenti normativi
L’espropriazione forzata trova le modalità di applicazione dall’articolo 483 e seguenti del codice di procedura civile, ma tutti questi articoli hanno i fondamenti giuridici negli articoli 2.740 e 2.910 del codice civile.
L’articolo 2.740 c.c. riguarda la responsabilità patrimoniale del debitore e recita:
“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”
L’articolo 2.910 c.c. invece si occupa di normare l’oggetto dell’espropriazione rimandano l’applicazione al codice di procedura civile.
“Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.”
Quali sono le fasi dell’espropriazione forzata
L’espropriazione forzata avviene in forme diverse in base al tipo di bene su cui il creditore si rivale:
- crediti;
- beni mobili (espropriazione mobiliare);
- beni immobili (espropriazione immobiliare);
- beni indivisi (espropriazione di beni indivisi in cui il debitore è comproprietario);
- beni di terzi (espropriazione contro il terzo proprietario in cui è una terza persona che risponde con i suoi beni per i debiti del debitore).
Mentre l’esecuzione forzata avviene in tre fasi distinte:
- pignoramente;
- vendita del bene pignorato;
- assegnazione delle somme dovute ricavate dalla vendita.
Le prime due fasi dell’esecuzione forzata saranno diverse in base al tipo di bene previsto per la vendita, e quindi in base alla forma dell’espropriazione.
Come avviene l’espropriazione forzata
L’espropriazione inizia con la notifica del creditore al debitore dei due atti legislativi previsti per iniziare la procedura:
- l’atto di precetto: in cui il creditore intima al debitore di pagare le somme dovute;
- il titolo esecutivo: è il documento in cui si attesta che il creditore può iniziare la procedura di esecuzione forzata.
Appena terminati i tempi di legge successivi alla ricezione dei due atti sopra elencati, l’espropriazione forzata ha ufficialmente inizio con le tre fasi (pignoramento, vendita e distribuzione delle somme).