In questo articolo saranno illustrati tutte le circostanze e i limiti entro i quali il FIRR, acronimo di Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, riconosciuto agli agenti di commercio presso l’Enasarco, può essere pignorato dall’Agenzia delle Entrate e da terzi creditori.
Qual’è la Differenza tra TFR e FIRR
In primis, facciamo chiarezza sulla differenza tra il TFR e il FIRR:
Il TFR, ovvero Trattamento di Fine Rapporto, rappresenta il compenso che spetta al dipendente nel momento della conclusione del rapporto di lavoro. Consiste in un’indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente a prescindere dal motivo della cessazione del lavoro, e che quindi spetta anche nel caso di pensionamento, dimissioni o licenziamento.
Invece il FIRR è un compenso riconosciuto soltanto in caso di chiusura del mandato con Enasarco, e dunque spetta solo nella circostanza della cessazione del rapporto, mai in caso di disdetta dell’agente per giusta causa.
Pignorabilità FIRR agenti di commercio
Nel momento in cui a un agente di commercio viene notificato un pignoramento, tale azione forzata si può estendere anche sul suo FIRR: nel momento in cui riceve la notifica di pignoramento presso terzi da parte dell’agenzia delle Entrate, tutti i suoi crediti, compreso il FIRR derivante da rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e collaborazioni continuative e coordinate con l’Enasarco, possono essere oggetto di pignoramento.
I capitali derivanti dal FIRR possono essere pignorati nella misura di 1/5, come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 685/2012.
Se l’Agenzia delle Entrate ha pignorato l’intero FIRR e il pignorato può presentare ricorso al giudice del Tribunale territorialmente competente.
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