Di recente la società Equitalia si è sciolta, lasciando il posto all’Agenzia delle Entrate-riscossione. A cambiare però è stato solo il nome dell’ente, in quanto tutte le vecchie cartelle e i termini del  pignoramento restano in vigore. Tutte le procedure esecutive infatti, a dispetto di quanto si possa credere, sono regolate dalla legge e non dall’ente che le applica, anche se tale ente sembra detenerne il monopolio: come nel caso di Equitalia che per anni è stata il peggior incubi dei creditori.

È bene quindi fare un ripasso su quelle che sono le basi del pignoramento, partendo dall’importo non pagato che da il via al tutto.

Equitalia e i termini che fanno scattare il pignoramento

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Prima di dare il via alle procedure esecutive Equitalia è tenuta a rispettare un iter procedurale, che permette al debitore in questione di mettersi al riparo. Prima di tutto c’è la famosa cartella, contenente tutti i dettagli del debito. Se entro 60 giorni dalla notifica di questa cartella esattoriale, il debitore non provvede a regolarizzare il pagamento su quanto dovuto, si può dire che abbia compiuto un passo in più verso il pignoramento da parte di Equitalia, anche se ancora non è arrivato il momento.

Equitalia infatti, invia ancora una volta delle comunicazioni al debitore, per informarlo delle procedure che è costretta ad attuare per il recupero delle somme dovute. Queste sono dette azioni cautelari, ed entrano in vigore per i debiti d’importo superiore ai mille euro, e solo dopo che siano trascorsi 120 giorni dall’invio per posta ordinaria, di un’ulteriore comunicazione, contenente tutti i dettagli del debito in questione.

Esse sono:

  1. Il fermo amministrativo dell’auto: al contribuente viene recapitato un preavviso di fermo amministrativo, e viene invitato a mettersi in regola entro i 30 giorni successivi. Se questo non accade si procede con l’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Amministrativo, e tutti veicoli intestati al debitore vengono bloccati, ossia non possono circolare. Il contribuente potrà rientrare in possesso dei propri mezzi solo saldando il proprio debito, e presentando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia. Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare, allora il mezzo potrà essere pignorato e venduto
  2. Ipoteca Immobiliare:  anche in questo caso al contribuente viene inviata una comunicazione di preavviso d’iscrizione di ipoteca, con invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza azioni da parte del debitore, l’ipoteca viene iscritta presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori, e potrà essere cancellata soltanto con il saldo integrale del debito compreso di spese: è bene sottolineare che Equitalia può procedere all’ipoteca per debiti fino ai 20.000 €. Se il debito continua ad essere insoluto anche dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si procede al pignoramento e alla consecutiva vendita.

Equitalia e pignoramento, il limite dell’importo vale solo per l’immobiliare

 

Quindi, riassumendo quanto letto in precedenza, possiamo affermare che la libertà di Equitalia in materia di pignoramento è dettata più dalle procedure che dall’importo del debito: un solo errore nell’invio delle dovute comunicazioni, e il provvedimento può essere considerato nullo.

A differenza di quanto creduto infatti, Equitalia non ha tetti minimi d’importo da rispettare nel pignoramento, a meno che non si tratti di quello immobiliare, l’iscrizione dell’ipoteca e le procedue cautelari, di cui abbiamo parlato prima.

Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, questo non può essere effettuato se:

  1. l’immobile è destinato ad uso abitativo e il debitore vi ha fissato la residenza
  2. E’ l’unico immobile di sua proprietari
  3. non è di lusso

La presenza di anche uno di questi requisiti rende invalidante l’importanza dell’importo del debito.

Diversamente, Equitalia può procedere al pignoramento e successiva vendita all’asta se:

  1. L’importo del debito è superiore ai 120.000€
  2. Sono trascorsi oltre i sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, senza che il contribuente abbia provveduto in alcun modo a modificare la sua situazione debitoria

Anche in questo caso prima dell’avvio della procedura viene inviata una comunicazione al debitore, dove gli si intima di pagare, rateizzare o chiedere la sospensione della riscossione entro 5 giorni.