Il 22 giugno 2022 entra in vigore una nuova formulazione dell’Art. 543 del c.p.c.

La riforma dell’art. 543 del c.p.c. entrata in vigore il 22 giugno 2022 modifica il procedimento di pignoramento presso terzi introducendo nuovi adempimenti per il creditore.

Tale cambiamento risale alla riforma avvenuta nell’ambito del recupero crediti, che riguarda il pignoramento presso terzi. Il 24 dicembre 2021, infatti, è stata approvata la Legge N. 206, che prevede la delega al Governo per quanto riguarda l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina che concerne gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La Legge prevede anche delle misure urgenti per razionalizzare i procedimenti per quanto riguarda i diritti delle persone e delle famiglie e il procedimento di esecuzione forzata.

La riforma del processo civile era uno degli obiettivi concordati con l’UE per poter avere accesso alle risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La riforma, tra le altre norme del processo esecutivo, ha modificato l’art. 543 c.p.c., il quale stabilisce un ulteriore onere a carico del creditore nel momento in cui ricorre al procedimento di pignoramento presso terzi. Il creditore, a partire dal 22 giugno 2022, dovrà notificare sia al debitore esecutato sia al terzo pignorato l’avvenuta iscrizione a ruolo.

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Pignoramento presso terzi, la riforma dell’Art. 543 c.p.c.

Con la riforma del processo civile, all’art. 543 c.p.c. sono stati aggiunti due ulteriori commi, i quali dispongono quanto segue:

  • “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.”
  • “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Cosa cambia per il creditore con la riforma

Con la riforma del pignoramento presso terzi il creditore dovrà continuare a iscrivere a ruolo il procedimento espropriativo presso terzi entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’ufficiale giudiziario, dell’atto di pignoramento notificato originale.

Inoltre, dal 22 giugno 2022, ha l’obbligo di notificare anche l’avvenuta iscrizione a ruolo anche al debitore esecutato e al terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorato, pena l’inefficacia del pignoramento.

La prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata all’interno del fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, ma la data indicata dall’avvocato nell’atto di pignoramento, non la data dell’udienza di comparizione che viene indicata nell’atto di pignoramento, che verrà fissata definitivamente dal Tribunale.

Quando si fa il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi viene messo in atto nel caso in cui ogni altro tentativo extragiudiziale di ottenere il pagamento del debito non abbia prodotto esiti.

Il Giudice, in questo caso, deve accertare il diritto del creditore, il quale deve possedere un titolo esecutivo, che sia una sentenza o un decreto ingiuntivo, che attesta l’esistenza e l’entità del credito. Tale titolo, perché abbia validità, deve possedere i seguenti requisiti:

  • Nell’atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore dev’essere contenuta l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti pignorati;
  • Nell’atto dev’esserci l’indicazione della somma a cui ammonta il credito;
  • Dev’esserci indicazione della dichiarazione di residenza o del domicilio presso il comune dov’è situato il tribunale e l’indirizzo pec del creditore;
  • Nell’atto devono essere contenute la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente e la data dell’udienza.

Il terzo, nel momento della notifica dell’atto di pignoramento, ha l’obbligo di inviare al creditore una dichiarazione a mezzo raccomandata a/r o pec, nella quale sono riportate le seguenti informazioni: le somme o i beni in possesso del debitore; la data entro la quale dev’essere effettuato il pagamento del debito o la consegna dei beni; eventuali sequestri già eseguiti; eventuali cessioni già notificate e accettate.

Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, sul terzo pendono i medesimi obblighi spettanti per legge al custode.

Il pignoramento presso terzi può essere operabile sui seguenti beni: conti correnti, titoli bancari o postali, stipendi e pensioni (entro i limiti previsti per legge), crediti commerciali, beni od oggetti del debitore che si trovano nella disponibilità del terzo. Tutti gli altri beni non menzionati sono considerati beni impignorabili.

Perché le informazioni sono importanti nel pignoramento presso terzi

Possedere informazioni attendibili e veritiere, nonché riuscire a effettuare indagini tempestive per recuperarle, è il modo migliore per riuscire nell’intento di recuperare il proprio credito. A tal proposito è molto importante analizzare a fondo la posizione del debitore, per accertare che questi sia effettivamente in grado di saldare il debito.

Per svolgere le dovute indagini è possibile rivolgersi ad una società investigativa specializzata nel recupero crediti, in modo da poter dare l’avvio ad un’azione di recupero senza sprecare alcuna risorsa.