Gli Assegni Nucleo Familiare, o ANF, sono una tipologia di prestazione economica riconosciuta dall’INPS e che viene generalmente anticipata dal datore di lavoro, il quale la eroga contestualmente allo stipendio.

Ma, nel caso il lavoratore contragga dei debiti che poi non riesce a saldare, è possibile il pignoramento degli assegni familiari?

Cosa dice la legge in merito

Secondo quanto sancito dal codice di procedura civile, non è possibile effettuare il pignoramento dei seguenti crediti:

  • Crediti alimentari, salvo nel caso di un mancato versamento degli alimenti;
  • Sussidi di grazia o di sostegno per persone annoverate nell’elenco dei poveri;
  • Sussidi di maternità;
  • Sussidi di malattie o funerali da parte di istituti di assicurazione, assistenza o beneficenza.

Gli Assegni Familiari sono disciplinate dalle norme contenute nella legge speciale N. 797 del 1955, ancora vigente, con le opportune modifiche apportate nel tempo. L’articolo 22 di tale legge stabilisce che, di norma, non è possibile pignorare o sequestrare gli assegni familiari.

Più nel dettaglio, la legge afferma che, se il pignoramento dello stipendio – o di altro credito – viene messo in atto per crediti privati, tasse o imposte, gli assegni familiari non sono pignorabili; se invece si verifica il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento o il mancato versamento degli alimenti, è possibile pignorare gli assegni familiari.

Quando non è possibile pignorare gli assegni familiari

Gli assegni familiari non sono mai pignorabili o sequestrabili. Con pignorare si intende il pignoramento dovuto dal mancato pagamento dei debiti, mentre con sequestrare si intende il sequestro penale, il quale può essere preventivo o conservativo, e viene effettuato nel caso in cui un soggetto compie un reato.

In ogni caso, come per il pignoramento, anche il sequestro penale non può essere effettuato sugli assegni familiari.

Dunque gli ANF, Assegni Nucleo Familiare, vengono interamente corrisposti dal datore di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore non paga:

  • Un fornitore;
  • La pubblica amministrazione;
  • Una fattura;
  • Una sentenza di condanna;
  • Qualsiasi ulteriore tipologia di soggetti pubblici o privati;
  • Le cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate Riscossione o di ogni altra società deputata alla riscossione dei debiti.

Invece, per quanto riguarda lo stipendio, questo può essere pignorabile per un quinto, escludendo la quota relativa agli assegni familiari.

Così come per gli assegni familiari, non è possibile pignorare le quote di maggiorazione della pensione per i familiari a carico, come sancito dalla sentenza N. 3870/1979 della Cassazione. Infatti, tali quote di maggiorazione sono considerate equiparabili agli assegni familiari, in quanto vengono erogate allo stesso scopo.

I casi in cui il pignoramento è possibile

Secondo la legge vi è un’eccezione per la quale è possibile pignorare gli assegni familiari, ovvero nel caso in cui il creditore corrisponde alla persona a cui tali assegni sono corrisposti ma non li riceve a causa di un omesso versamento degli stessi oppure del mantenimento.

Infatti, gli assegni familiari sono erogati a beneficio di lavoratori che hanno nel proprio nucleo familiare coniuge e/o prole. Partendo da questo, è possibile figurarsi il seguente scenario:

Due coniugi con due figli a carico decidono di divorziare: il giudice impone all’ex marito di versare il mantenimento ai figli e all’ex moglie, ma l’ex marito non rispetta la sentenza.

In questo caso la moglie può ricorrere al pignoramento di un quinto dello stipendio ma anche degli assegni familiari: ciò perché, nella specifica circostanza, mantenimento e alimenti, di norma due concetti differenti, possiedono sostanzialmente la medesima natura.

Nell’esempio riportato, all’ex moglie gli alimenti spettano perché si trova nell’impossibilità di provvedere al suo stesso sostentamento; invece il mantenimento è dovuto solo nel caso di una sproporzione economica tra i redditi degli ex coniugi.

Dunque, nel caso di mancato versamento di alimenti o mantenimento nei confronti di uno dei due soggetti del suo nucleo familiare per i quali però percepisce gli assegni familiari, è possibile effettuarne il pignoramento.