La cessione del credito è un accordo previsto dal diritto italiano attraverso il quale un soggetto, cedente, trasferisce a un altro soggetto, detto cessionario, il suo credito nei confronti di un debitore, detto ceduto.

Questo tipo di accordo viene utilizzato di solito per trasferire dei diritti di credito e dei diritti personali di godimento, ma anche altre posizioni soggettive definite parziali: il termine “cessione”, quindi, riguarda anche gli acquisti derivativo-costitutivi, cioè quelli per cui, partendo dalla base di una posizione soggettiva più ampia, si attua il trasferimento di una posizione soggettiva più ristretta.

Il termine cessione differisce dal termine trasferimento, il quale riguarda i diritti reali e comporta l’acquisto dell’intera posizione soggettiva riconducibile al dante causa.

Presupposti per la cessione

Perché si abbia una cessione del credito bisogna che vi siano i seguenti presupposti:

        la titolarità della posizione soggettiva da cedere

        la disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare, il che automaticamente esclude dalla possibilità di cessione i diritti detti indisponibili per legge o per loro stessa natura, perché in questo caso vi sarebbe un difetto di legittimazione a disporre, come nel caso di alcune situazioni soggettive riguardanti la persona del titolare o quelli connessi a una posizione soggettiva più ampia, per esempio in riferimento ai diritti potestativi. Per quanto riguarda invece i diritti accessori, è consentita la loro cessione ma congiuntamente ai diritti principali ai quali sono inerenti, mentre solo in alcuni casi è consentita anche una cessione autonoma.

Disciplina della cessione di credito

La cessione di credito consiste in un contratto trilaterale (tra cedente, cessionario e ceduto o debitore) che ha un’efficacia consensuale, il che implica che un accordo tra cedente e cessionario e la conseguente notifica al debitore.

L’alienazione del diritto di credito dal creditore cedente e il cessionario può avvenire previo pagamento di un corrispettivo o a titolo gratuito: nel primo caso è necessario che il creditore cedente garantisca l’esistenza e anche la validità del diritto di credito.

La notifica della cessione al debitore è necessaria perché l’accordo divenga efficace: infatti, nel caso di mancata notifica, se il debitore salda il suo debito ma lo fa nei confronti del creditore cedente, quest’azione non gli potrà essere in alcun modo imputata o dare luogo ad alcuna responsabilità. Invece, nel caso siano avvenute più cessioni per lo stesso diritto di credito, l’unica cessione ad avere validità sarà quella che è stata notificata al debitore per prima.

Nella cessione tra cedente e cessionario l’oggetto della cessione e tutti gli elementi accessori (garanzie reali e personali, privilegi) vengono mantenuti senza alcun mutamento.

La cessione può essere:

  •       Pro soluto, se il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza o solvibilità del debitore, ma garantisce soltanto l’esistenza del credito.
  •       Pro solvendo, se il cedente invece risponde dell’eventuale inadempienza del debitore.

Vi è poi un’ulteriore situazione di cessione del credito, che è quella in garanzia, che è una figura intermedia tra il pegno di crediti e la cessione pro solvendo.

La cessione di credito non ha come oggetto soltanto un credito pecuniario, ma anche prestazioni di dare, fare e consegnare.