Cos’è l’OCC e qual è la sua funzione nel contesto del sovraindebitamento

L’OCC, acronimo di Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, è un ente terzo e imparziale, iscritto in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui compito principale è quello di assistere i soggetti sovraindebitati nel tentativo di risolvere la loro crisi economico-finanziaria attraverso specifiche procedure previste dalla legge. Il suo ruolo è quello di mediazione istituzionale tra il debitore e i creditori, con l’obiettivo di facilitare un accordo o, nei casi previsti, liquidare il patrimonio per ottenere l’esdebitazione.

Il sovraindebitamento si configura come una situazione di squilibrio economico persistente in cui il debitore, pur non soggetto a fallimento, non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni in modo regolare. In questo contesto, l’OCC svolge un ruolo centrale, agendo da supervisore delle procedure, validatore della documentazione, garante della legalità e, se necessario, gestore della crisi. L’attività si svolge sotto la vigilanza del tribunale competente, determinato in base alla residenza o sede del debitore.

Nei paragrafi successivi saranno esaminati in dettaglio i soggetti ammessi alle procedure, le tre tipologie di composizione previste, i compiti specifici dell’OCC in ciascuna fase, i limiti operativi e gli effetti della procedura di sovraindebitamento sulla posizione giuridica del debitore.

Chi può accedere alle procedure dell’OCC e quali sono i requisiti di ammissibilità

Possono rivolgersi all’OCC tutti i soggetti non fallibili che si trovano in stato di crisi o insolvenza. Tra questi rientrano: consumatori, imprenditori agricoli, imprenditori minori, start-up innovative, professionisti, artisti, lavoratori autonomi, associazioni professionali, società semplici costituite per l’esercizio di attività professionale ed enti privati non commerciali. Rientrano anche i soci illimitatamente responsabili e gli imprenditori cessati.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), per essere considerato “imprenditore minore” e accedere alle procedure è necessario, negli ultimi tre esercizi, non superare contemporaneamente i seguenti limiti: attivo patrimoniale annuo di € 300.000, ricavi lordi annui di € 200.000, e debiti complessivi (anche non scaduti) inferiori a € 500.000.

Non possono accedere alle procedure i soggetti sottoposti ad altre procedure concorsuali, coloro che sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti, chi ha beneficiato per due volte dell’esdebitazione e chi ha causato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode.

Nella prossima sezione verranno analizzate nel dettaglio le tre procedure previste dalla normativa per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento.

Quali sono le procedure previste con l’intervento dell’OCC

L’OCC supporta il debitore nell’accesso a una delle tre procedure previste dalla legge: il concordato minore, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata del patrimonio.

  • Concordato minore: È rivolto ai soggetti diversi dai consumatori. Consiste nella proposta di pagamento, totale o parziale, dei debiti attraverso un piano concordato con i creditori. L’accordo è efficace se approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari almeno al 50%.
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Riservato esclusivamente ai debitori non professionali. Non necessita dell’approvazione dei creditori, ma deve comunque essere attestato come fattibile dall’OCC e omologato dal giudice.
  • Liquidazione controllata: Comporta la vendita del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori. È una procedura alternativa, attivabile anche in caso di rigetto delle precedenti. Il giudice, in tal caso, sospende ogni azione esecutiva in corso, come pignoramenti o sequestri.

Nel prossimo paragrafo verranno approfondite le funzioni concrete svolte dall’OCC nelle diverse fasi procedurali e le responsabilità attribuite per legge.

Quali sono i compiti dell’OCC nelle tre procedure di sovraindebitamento

L’OCC svolge funzioni diverse a seconda della procedura attivata. In tutte le ipotesi, l’OCC assume un ruolo di ausilio e controllo, ma non sostituisce il debitore nella predisposizione della proposta. Il debitore è sempre responsabile della redazione della proposta, eventualmente con l’assistenza di consulenti qualificati. L’OCC, in quanto organo imparziale, non può elaborare autonomamente un piano che non rifletta la volontà espressa dal debitore.

Nell’ambito del concordato minore e del piano del consumatore, l’OCC:

  • verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata;
  • attesta la fattibilità del piano e, se previsto, la sostenibilità di eventuali falcidie ai creditori prelatizi;
  • trasmette la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti entro 3 giorni dal deposito al tribunale;
  • redige una relazione particolareggiata da allegare alla proposta, nel caso del piano del consumatore.

Nel caso della liquidazione controllata, l’OCC:

  • redige una relazione tecnica da allegare alla domanda di apertura della procedura;
  • comunica agli enti fiscali la presentazione dell’istanza entro 3 giorni;
  • verifica i dati esposti nella domanda e attesta la sostenibilità della procedura;
  • può essere nominato liquidatore, se disposto dal giudice.

Nella sezione successiva verranno esaminati i limiti normativi dell’OCC e le problematiche comuni legate a un utilizzo errato della procedura da parte dei debitori.

Quali sono i limiti operativi dell’OCC e gli errori da evitare

L’OCC non ha potere di sostituzione nella volontà del debitore. La proposta deve essere redatta dal debitore stesso, in quanto contiene scelte soggettive e valutazioni che solo quest’ultimo può compiere. L’OCC non può imporre un piano, né predisporlo autonomamente in assenza di condivisione. L’eventuale disaccordo tra debitore e OCC sulla proposta compromette la possibilità di attestazione e quindi l’intera procedura.

Un errore frequente consiste nell’iniziare la procedura senza un piano definito, attendendo che sia l’OCC a formulare soluzioni. Questo approccio è scorretto, in quanto l’OCC ha un ruolo tecnico di supporto e certificazione, ma non di consulente personale del debitore. Senza una proposta coerente, la procedura può essere rigettata e precludere l’accesso per i successivi cinque anni, come previsto dalla normativa vigente.

Il ricorso all’OCC richiede quindi una valutazione preventiva seria, con la consulenza di un professionista esperto che supporti la redazione di un piano sostenibile. Nella prossima sezione verranno indicati i costi della procedura e le modalità di accesso all’OCC.

Quanto costa la procedura e come si accede all’OCC territorialmente competente

Per accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento occorre presentare apposita istanza all’OCC territorialmente competente, individuato in base al circondario del tribunale di residenza o sede legale del debitore. In assenza di un OCC operativo in quel distretto, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un gestore della crisi.

Alla domanda va allegata:

  • una marca da bollo da € 16,00;
  • una copia del documento di identità del richiedente;
  • la ricevuta di pagamento di un acconto forfettario sui costi della procedura, pari a € 244,00 (IVA inclusa);
  • la documentazione economica e patrimoniale necessaria alla valutazione del caso.

Il compenso dell’OCC è calcolato sulla base di un tariffario approvato dal Ministero della Giustizia. Il gestore della crisi incaricato dall’organismo è tenuto a fornire al debitore un preventivo di massima, soggetto all’approvazione del referente OCC.

L’ultima sezione fornisce una sintesi degli effetti giuridici della procedura e del beneficio dell’esdebitazione per il debitore.

Quali effetti produce la procedura e cosa comporta l’esdebitazione

La finalità delle procedure di composizione della crisi è il raggiungimento dell’esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore da tutti i debiti anteriori alla presentazione della domanda. L’esdebitazione può essere concessa una sola volta in caso di incapienza assoluta, a condizione che il debitore sia meritevole e non abbia causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, nei quattro anni successivi alla chiusura della procedura, sopravvengano utilità economiche rilevanti, il debitore è tenuto a corrispondere ai creditori una somma non inferiore al 10% dei debiti residui. Questo obbligo di pagamento successivo garantisce l’equilibrio tra il diritto al risanamento e quello dei creditori al soddisfacimento, seppur parziale, dei propri crediti.

La procedura si conclude formalmente con un decreto del giudice che omologa l’accordo, approva il piano del consumatore o chiude la liquidazione controllata. Da quel momento, ogni azione esecutiva o cautelare riferita ai debiti anteriori è preclusa. Il debitore può così reinserirsi nel sistema economico e finanziario, libero dalle pregresse esposizioni debitorie.