Molte persone cercano ancora “incaglio bancario” quando hanno rate in ritardo o un conto in rosso. È giusto sapere subito una cosa: dal 2015 l'”incaglio” non è più una categoria ufficiale. Oggi la Banca d’Italia divide i crediti in difficoltà, detti “deteriorati”, in tre gruppi:
- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate.
Le situazioni che un tempo si chiamavano “incaglio” oggi rientrano, a seconda dei casi, in uno di questi gruppi.
In breve
- Il termine “incaglio” è ancora usato nel linguaggio comune, ma non è più la classificazione ufficiale.
- Quando un ritardo diventa serio: conta se supera insieme due soglie di importo e per quanto tempo dura.
- Come controllare la propria posizione: chiedendo gratuitamente i propri dati alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
- Cosa fare: parlare con la banca per tempo e, se il debito non è più sostenibile, valutare con un professionista gli strumenti previsti dalla legge.
Da “incaglio” a “inadempienza probabile”: cosa è cambiato
Nel 2015 la Banca d’Italia ha allineato le proprie regole alle definizioni europee e ha superato la vecchia distinzione tra incagli e altre categorie.
L’inadempienza probabile è il giudizio della banca che il cliente difficilmente pagherà tutto il dovuto senza che si debba ricorrere alle garanzie. Questa valutazione può esserci anche se non ci sono ancora rate scadute.
Le esposizioni scadute o sconfinanti riguardano ritardi di pagamento o utilizzi oltre il fido che durano nel tempo.
La sofferenza è la situazione più grave. La banca la attribuisce quando ritiene che il cliente abbia serie difficoltà a restituire il debito, dopo aver valutato la sua situazione finanziaria nel complesso. Uno o più ritardi, da soli, non bastano.
Quando un ritardo diventa “default”
Dal 1° gennaio 2021 valgono regole europee più rigide. Una posizione è considerata in stato di inadempimento quando l’importo scaduto supera insieme due soglie:
- una soglia fissa, di 100 o 500 euro a seconda del tipo di cliente;
- una soglia percentuale, pari all’1% dell’esposizione verso la banca.
In più, il ritardo deve durare oltre 90 giorni consecutivi.
Non basta quindi un piccolo ritardo occasionale. Però anche importi modesti, se trascurati per mesi, possono avere conseguenze. Anche dopo aver regolarizzato, la posizione non torna “in bonis” da un giorno all’altro: le regole prevedono un periodo minimo di osservazione.
La Centrale dei Rischi
La Centrale dei Rischi è l’archivio della Banca d’Italia sui debiti di famiglie e imprese verso banche e finanziarie. Si viene segnalati quando il debito verso un intermediario è pari o superiore a 30.000 euro. Se il cliente è classificato in sofferenza, la soglia scende a 250 euro.
Alcune tutele da conoscere:
- la banca deve informare per iscritto il cliente e gli eventuali garanti la prima volta che lo segnala in sofferenza;
- se il cliente è un consumatore, deve avvisarlo prima della prima segnalazione negativa;
- chiunque può vedere gratis i dati registrati a proprio nome;
- in caso di errore, ci si rivolge prima alla banca. Se il problema non si risolve, si può presentare reclamo, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario o rivolgersi al giudice.
Esistono anche banche dati private, i Sistemi di Informazioni Creditizie, che seguono regole proprie.
Cosa si può fare
Il primo passo è non ignorare le comunicazioni della banca. Finché la situazione non è compromessa, si può chiedere di modificare il piano di rimborso, per esempio allungando la durata o cambiando la rata. Se restituire tutto non è realistico, si può proporre un accordo di saldo e stralcio, cioè chiudere la posizione pagando una somma ridotta.
La banca non è obbligata ad accettare nessuna di queste proposte. Inoltre una rinegoziazione chiesta per difficoltà economiche può incidere sul modo in cui la banca classifica la posizione: meglio saperlo prima di firmare.
Quando il debito non è più sostenibile
Per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, prevede tre procedure di sovraindebitamento:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il concordato minore;
- la liquidazione controllata.
Si accede con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. Ogni procedura ha requisiti precisi e l’esito dipende dal caso concreto.
La prescrizione
La regola generale, salvo i casi in cui la legge prevede termini diversi, è che i diritti si prescrivono in dieci anni. La prescrizione però si interrompe, e il conteggio riparte, con atti come una richiesta scritta di pagamento.
Per mutui e finanziamenti a rate, stabilire da quando parte il conteggio è una questione tecnica su cui la giurisprudenza ha fissato principi specifici. Non conviene quindi affidarsi alla regola che “dopo cinque anni le rate sono prescritte”: ogni caso va valutato sui documenti.
Domande frequenti
L’incaglio esiste ancora?
No, non come categoria ufficiale. Dal 2015 le posizioni in difficoltà si dividono in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute o sconfinanti.
Un ritardo di una rata mi porta in sofferenza?
Non automaticamente. La sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione del cliente.
Come vedo se sono segnalato?
Chiedendo gratuitamente i propri dati alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
La banca può segnalarmi senza avvisarmi?
Alla prima segnalazione in sofferenza la banca deve informare per iscritto cliente e garanti. Il consumatore va avvisato prima della prima segnalazione negativa.
Cosa fare subito, in 3 passi
- Controlla: chiedi gratis i tuoi dati alla Centrale dei Rischi e verifica cosa risulta a tuo nome.
- Conserva: tieni tutte le lettere della banca. Contano per capire se hai ricevuto gli avvisi dovuti e da quando decorrono i termini.
- Fatti valutare: prima di firmare accordi o proposte, fai esaminare i documenti da un professionista.
Hai ricevuto comunicazioni dalla banca e non sai come muoverti? Lo studio può esaminare la tua documentazione e spiegarti quali strade sono percorribili nel tuo caso. Questo articolo è informazione generale e non sostituisce una consulenza sul caso specifico.