L’economia del nostro paese ha navigato in acque veramente molto brutte, negli scorsi anni. Molte fabbriche ed aziende hanno chiuso i battenti, lasciando centinaia di persone senza un lavoro, e in alcuni casi, senza i mezzi di sostentamento primari. Per giorni, mesi, giornali e telegiornali non hanno fatto altro che parlare di tasso di povertà e suicidi: due elementi tristemente collegati tra di loro. Sono state in molte infatti, le persone che non hanno visto altra soluzione per sfuggire ai propri debiti, se non quella di togliersi la vita.

Una cosa che lascia senza parole.

Per questo motivo, nel 2012 è stata emanata la legge 3/2012 o  legge salva suicidi, che regola la procedura di sovraindebitamenti,  con lo scopo di fornire ad alcune categorie di debitori, la possibilità di ridurre le proprie pendenze verso il fisco, banche, finanziarie e anche Equitalia.

Ma, partiamo dal principio.

Sovraindebitamento, cosa significa?

Per la legge, il sovraindebitamento è: “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”

Detto in parole molto povere: si ha sovraindebitamento quando, i soldi messi da parte o che si guadagneranno in un prossimo futuro, non bastano a far fronte al debito accumulato. Debito, tra l’altro, destinato a crescere a causa degli interessi applicati. Un sovraindebitato, per esempio, è colui che ha accumulato una grosso debito, dovuto al mancato pagamento delle rate del mutuo, delle bollette, delle tasse etc…etc…

Sovraindebitamento, come funziona la legge?

A questo punto del discorso bisogna fare una precisazione: i soggetti che possono avvalersi del sovraindebitamento sono molti. 

La legge prevede che possano avvalersi di tale procedura:

  1. Chi ha avuto nei tre anni precedenti all’istanza del fallimento, un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro
  2. Chi ha realizzato nei tre esercizi precedenti all’istanza di fallimento, ricavi lordi non superiori a 200.000,00 euro
  3. Chi ha debiti non superiori ai 500.000,00 euro
  4. Consumatore
  5. Debitore non fallibile
  6. Imprenditore agricolo
  7. Start up innovativa
  8. Imprenditore commerciale sotto soglia:
  9. Imprenditore con attivo complessivo annuo non superiore NEL TRIENNIO ad € 100.000
  10. Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000
  11. Imprenditore commerciale sopra-soglia
  12. Imprenditore cessato da oltre 1 anno
  13. Socio illimitatamente responsabile
  14. Erede dell’imprenditore defunto
  15. Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  16. Società professionali ex L. 183/2011
  17. Associazioni professionali o studi professionali
  18. Società semplici per l’esercizio delle attività professionali
  19. Enti privati non commerciali:o Associazioni riconosciute exart.14ess,c.c.
  20. Imprenditore sopra soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000

Ovviamente, affinché sia possibile usufruire dei benefici portati dal sovraindebitamento, al di là dell’essere uno dei soggetti sopraindicati, bisognerà anche corrispondere a diverse caratteristiche oggettive e soggettive che, in questo contesto non sto ad elencare, onde evitare di perdere il filo del discorso: ma per qualsiasi chiarimento in merito, potete consultare la pagina dedicata al sovraindebitamento.

Al momento infatti, quel che c’interessa è analizzare l’applicazione della procedura del sovraindebitamento ai consumatori, ossia, quelle persone “fisiche” che hanno contratto i propri debiti al di fuori dell’attività imprenditoriale, in questo caso, con Equitalia.

Sovraindebitamento, come applicarlo ai debiti Equitalia

Le armi che la legge ha fornito al contribuente per uscire dalla spirale dai debiti sono molte, ma non tutte possono essere applicate a quelli accumulati con Equitalia. La procedura per saldo e stralcio, per esempio, per quanto valida sia non può essere applicata in questo campo in quanto, porterebbe Equitalia a violare il principio di pari trattamento dei cittadini.

Il sovraindebitamento invece, che consiste, in una dichiarazione del debitore, non solo è applicabile ma anche consigliatissimo, visto che, funge da inibitore di eventuali azioni esecutive, come il pignoramento della casa, che siano in corso o in programma. Nel caso dei debiti in questione è prevista l’applicazione di una specifica procedura, parte integrante della legge salvasuicidi: il piano del cosumatore.

Per poter accedere alla procedura però, è necessario corrispondere a determinati requisiti, che sono:

  • Non aver contratto I debiti per scopi professionali o imprenditoriali
  • Trovarsi necessariamente in una situazione di sovraindebitamento.
  • I debiti in questione devono dipendere da causa sopravvenute non imputabili al consumatore ( licenziamento improvviso piuttosto che problema di salute etc…)
  • Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano consumatore nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Il consumatore che rispecchia tali caratteristiche può, grazie all’ausilio di un professionista chiamato Organo di Composizione della Crisi, presentare un piano al giudice che:

  • Assicuri il pagamento dei titolari di crediti impignorabili
  • Presenti scadenze e modalità di pagamento dei creditori
  • Indichi eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti ed eventuali modalità di liquidazione dei beni 

Tale proposta va depositata presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente, con allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi o di uno specialista, che deve contenere:

  1. Indicazioni precise sulle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni;
  2. L’esposizione delle ragioni che hanno portato all’incapacità del soggetto di adempiere ai propri debiti;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
  4. L’elenco di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
  5. Il giudizio sulla completezza, attendibilità e convenienza del piano, rispetto all’alternativa ossia, il pagamento per intero.

Se la proposta presentata rispecchia tutti I requisiti richiesti dalla legge 3/2012, il giudice fissa l’udienza, e dispone dell’eventuale comunicazione della proposta ai creditori. Dopo aver controllato che il soggetto può realmente saldare il proprio debito nella percentuale indicata nel piano, procede con l’omologazione di questo ossia, da il via libera per la sua attuazione.