In caso di una cambiale non pagata, la legge prevede che il creditore possa agire immediatamente per recuperare il suo credito tramite la notifica di un atto di precetto: con questo atto di richiede al debitore il pagamento entro 10 giorni del titolo esecutivo insoluto, terminati i quali si può procedere con il pignoramento dei beni.
Scopri quali sono le conseguenze di una cambiale non pagata e come comportarti.
I rischi di una cambiale scaduta non pagata
La cambiale è un titolo esecutivo: il creditore può ottenere il pagamento coattivo dell’obbligazione agendo direttamente nei confronti del debitore senza attendere alcuna sentenza o decreto.
Per far si che il titolo diventi esecutivo c’è bisogno della notifica dell’atto di precetto, grazie al quale il creditore si rivolge ad un pubblico ufficiale che notifica al debitore la richiesta di pagamento immediato dell’insoluto per non giungere al pignoramento di beni per un valore pari all’importo dovuto.
Perché l’atto di precetto possa acquisire valore e, quindi, produrre effetti, deve contenere:
- indicazioni circa le parti interessate;
- la data di notifica della cambiale;
- indirizzo di residenza o domicilio del creditore che deve essere sito nello stesso Comune della sede del giudice competente.
Se sussiste una motivazione valida per il mancato pagamento, si può rispondere entro 10 giorni al precetto con una raccomandata comunicando i motivi.
Trascorsi i 10 giorni, il creditore può ottenere il pignoramento dei beni per il valore dovuto più il costo delle spese sostenute e degli interessi legali alla data di protesto.
Se trascorrono 90 giorni dalla notifica senza che sia stato preso alcun provvedimento di esecuzione forzata, il precetto perde la sua efficacia. Il termine si può sospendere se il debitore si oppone al precetto e può essere aperto nuovamente dopo il giudizio da parte del giudice.
Conseguenze all’inadempienza di una cambiale
Il mancato pagamento di una cambiale può provocare il protesto del debitore, ossia una solenne constatazione tramite atto pubblico redatto da un notaio, un ufficiale giudiziario o un pubblico ufficiale. Tale protesto conferisce al portatore della cambiale l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore.
Il creditore può avviare un’azione di regresso per vedere soddisfatto il proprio credito.
La prescrizione dell’azione di regresso del portatore del titolo avviene in un anno. Se trascorso un anno la cambiale non è stata pagata, il possessore può richiedere un decreto ingiuntivo.
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