Il pignoramento delle quote societarie è lo strumento che un creditore può usare nei confronti del debitore per rivalersi della somma concessa, pignorando per l’appunto una quota della società. Non solo gli immobili e i beni mobili infatti possono essere oggetti di pignoramenti ma anche una quota sociale. Disciplinato dall’art.2471 del codice civile questo provvedimento viene notificato prima al debitore e alla società e solo successivamente comunicato al registro delle imprese.
Come si esegue il pignoramento quote societarie

Concretamente il debitore e la società ricevono una notifica di pignoramento, che poi viene registrata nel CCIA dal creditore o dall’ufficiale giudiziario. A questo punto, una volta stabilito che il creditore ha diritto di pignorare la società, si profilano 3 opzioni:

  • Un accordo tra le parti per cui il debitore paga ratealmente e si tiene la sua quota societaria;
  • Il creditore acquista la quota divenendo proprietario della società e il debitore perde il suo potere decisionale pur continuando ad essere socio;
  • Si procede con una vendita all’incanto della quota se non c’è nessuna intesa tra società, creditore, debitore e la quota non è trasferibile.

Pignoramento quote Srl da parte dell’Agenzia di Riscossioni

Il pignoramento delle quote societarie può riguardare anche le agenzie di riscossioni, come l’Agenzia delle Entrate, oltre che i creditori privati. In questo caso si verifica quando il soggetto ha delle posizioni fiscali aperte e risultano dei debiti non pagati da più di un anno. L’agente di riscossione manda dapprima un sollecito di intimazione ma se viene ancora ignorato può procedere rendendo esecutivo il pignoramento delle quote srl.

Se si tratta di una srl unipersonale, cioè c’è solo un proprietario della società, i creditori possono sia appropriarsi del conto corrente della società che pignorare la quota sociale e in questo caso l’acquirente automaticamente diviene socio titolare. Se, invece, la società è costituita da più persone è necessario che tutti i soci siano d’accordo a trasferire la quota societaria. Se poi si tratta di una società in nome collettivo allora il creditore del socio non può espropriare la quota almeno finché la società non si scioglierà e potrà solo richiedere la liquidazione della quota nel caso in cui la durata della società venga prorogata o sia indeterminata.