Non farsi trovare a casa non significa evitare di ricevere gli atti giudiziari. Ma quando l’ufficiale giudiziario non trova nessuno, cosa succede? Secondo la legge si procede con una notifica per ipotesi di irreperibilità del destinatario.

Dove e come viene fatta la notifica degli atti giudiziari

La procedura di notificazione viene avviata nel Comune di residenza del destinatario. Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non trovasse il destinatario a casa, in ufficio o a lavoro consegnerà una copia degli atti giudiziari a un familiare, a un collega, all’azienda. Non potrà, invece, consegnarlo per legge ad un minore di 14 anni. Se non sono presenti neppure le suddette figure l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare la copia al portiere dello stabile o a un vicino disposto a riceverla. Questi dovranno sottoscrivere l’atto originale e l’ufficiale giudiziario darà comunicazione della notifica dell’atto tramite raccomandata.

Potrebbe anche capitare che l’ufficiale giudiziario consegni gli atti giudiziari direttamente al destinatario o davanti l’abitazione o ovunque si trovi nei dintorni in cui l’ufficio giudiziario è attivo. Nell’eventualità in cui il destinatario rifiuti di ricevere la copia l’ufficiale giudiziario lo segnalerà nella relata, cioè l’attestazione di notifica.

Quando il destinatario è irreperibile

Che cosa succede quando, invece, il destinatario è irreperibile? Se il destinatario non viene trovato né in casa, né a lavoro e non è possibile consegnare la copia dell’atto giudiziario si parla di irreperibilità relativa e si procede a :

  • Depositare la copia dell’atto nella casa del Comune;
  • Lasciare affisso un avviso di deposito, in una busta ben sigillata, davanti la porta della casa o dell’azienda, in cui siano specificati la data, la firma dell’ufficiale giudiziario, il nome del destinatario, la natura degli atti giudiziari, il giudice davanti al quale presentarsi;
  • Inviare una comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale tramite lettera raccomandata;
  • Far recapitare la lettera raccomandata informativa

Irreperibilità assoluta del destinatario

Si parla, invece, di irreperibilità assoluta del destinatario quando non sono noti né la dimora né la residenza o il domicilio del destinatario. L’ufficiale giudiziario pertanto dovrà depositare la copia dell’atto nella casa del Comune e affiggere l’avviso di deposito nel Comune di nascita o di residenza del destinatario. Se anche questi sono sconosciuti lascerà la copia degli atti giudiziari al pubblico ministero.