Per colui che si sta chiedendo quali sono le polizze impignorabili, la risposta è una sola: quelle vita. È l’articolo 1923 del Codice Civile a stabilirlo, affermando che: “Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. 

La norma, però, potrebbe essere fuorviante letta in questo modo. In realtà, le polizze linked, che hanno connotazioni diverse rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita, potrebbero essere pignorabili. Perché? Sono polizze vita che hanno scopo prettamente speculativo e non previdenziale e non sono protette dall’articolo 1923 del Codice Civile.

 

Come stabilire quali sono le polizze impignorabili?

 

Le polizze impignorabili sono quelle appartenenti al cosiddetto Ramo I. In questa tipologia rientrano le assicurazioni sulla vita “classiche”, ossia quelle relative alla vita della persona e che si basano sulla gestione separata del capitale. L’unico scopo di questa polizza è accantonare una certa somma di denaro per il futuro. 

Invece, le polizze appartenenti al Ramo III hanno un’impignorabilità non totalmente garantita. A questo ramo appartengono le assicurazioni unit linked e index linked, uguali dal punto di vista assicurativo a quelle appartenenti al Ramo I, ma con la differenza di essere basate su indici di mercato, oltre a essere gestite da fondi di investimento. 

Per comprendere quali polizze sono non pignorabili, è importante anche individuare la natura della polizza stessa e capire se si è di fronte a un’assicurazione sulla vita speculativa o previdenziale, caso specifico quest’ultimo che prevede invece la pignorabilità. 

A livello legislativo, ci sono degli elementi che conducono il risparmiatore a comprendere se tra le sue mani c’è un prodotto non previdenziale o meno. Nel caso in cui:

  • Il riscatto può essere da lui richiesto in qualsiasi momento,
  • Il premio può essere corrisposto in un’unica soluzione anziché frazionato nel tempo,
  • Il contratto ha durata fissa,
  • Il rendimento finanziario ne determina la redditività,
  • allora la polizza vita ha valore non previdenziale.

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Quali sono i tratti caratteristici di una polizza non pignorabile?

 

La giurisprudenza ha stabilito quali sono le polizze impignorabili basandosi su cinque caratteristiche principali: 

  • se la polizza vita ha durata prolungata;
  • se la polizza vita ha scopo previdenziale e non indennitario;
  • se è evidente il rischio a cui incorre l’assicuratore nel momento in cui l’assicurato sopravvive oltre il termine della durata del contratto, ed è costretto quindi a pagargli il capitale o la rendita; 
  • ee l’importo del premio è ancorato all’età anagrafica dell’assicurato;
  • se i premi devono essere pagati obbligatoriamente e periodicamente.

Alla luce di quanto detto sopra, per valutare se il divieto di pignorabilità stabilito dall’art. 1923, comma 1 del Codice Civile rientra nella casistica specifica, bisogna procedere con la valutazione della polizza stessa, ossia se è il suo contenuto precettivo è proprio quello tipico dei contratti di assicurazione sulla vita in base a quanto stabiliscono le pattuizioni contrattuali.