In breve
- Cosa dice: debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
- A chi si rivolge: a entrambe le parti del rapporto, non solo a chi deve pagare.
- Cosa non dice: non elenca quali comportamenti siano corretti e non prevede alcun diritto a proroghe, sconti o rinegoziazioni.
Cosa si ricava dalla lettura della norma
Il dovere è reciproco. La norma nomina insieme «il debitore e il creditore»: la correttezza non riguarda solo chi deve pagare, ma anche chi deve ricevere il pagamento, compresa la banca quando è creditrice.
Non c’è un elenco di comportamenti. La norma indica un criterio, la correttezza, senza precisare quali condotte siano corrette o scorrette. Per questo la valutazione dipende sempre dai fatti del singolo caso, e chi ritiene che l’altra parte abbia agito in modo scorretto deve indicare comportamenti concreti.
Non prevede un diritto a soluzioni per il debitore. Nel testo dell’art. 1175 non c’è alcun riferimento a proroghe, moratorie, riduzioni del debito o rinegoziazioni. Obblighi di questo tipo, quando esistono, vanno cercati in norme specifiche di settore, e vanno verificati caso per caso.
Le altre norme del codice sulla buona fede nei contratti
Il codice richiama la buona fede in diversi momenti della vita di un contratto. Questi i testi, come pubblicati sul sito della Gazzetta Ufficiale:
- Trattative (art. 1337): le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
- Condizione (art. 1358): chi si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, oppure lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
- Interpretazione (art. 1366): il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
- Esecuzione (art. 1375): il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
- Eccezione di inadempimento (art. 1460): una parte non può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Quando un contratto non viene rispettato
Nei contratti con prestazioni corrispettive, cioè quelli in cui ciascuna parte deve qualcosa all’altra, se uno dei contraenti non adempie, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La risoluzione però non è sempre possibile: il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Una novità in arrivo per chi ha un credito al consumo
La disciplina del credito ai consumatori sta cambiando. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori. È stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2026. Il decreto modifica, tra l’altro, il Testo unico bancario.
Secondo il Ministero dell’economia, le nuove regole europee si applicano ai contratti stipulati a partire dal 20 novembre 2026. La Banca d’Italia indica che da quella data la vecchia direttiva sarà abrogata.
Quali regole valgono per un singolo contratto dipende quindi anche dalla data in cui è stato firmato.
Contenuto informativo generale, aggiornato al 25 settembre 2026: non costituisce consulenza sul caso specifico. Ogni situazione richiede l’esame dei documenti e dei fatti concreti.