Cosa si intende per beni impignorabili
I beni impignorabili sono i beni materiali o immateriali che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sottoposti a espropriazione forzata tramite pignoramento, indipendentemente dalla natura del debito o dal soggetto creditore. Il principio di impignorabilità ha natura eccezionale rispetto alla regola generale della responsabilità patrimoniale prevista dall’articolo 2740 del Codice civile.
L’impignorabilità può essere assoluta o relativa. Nel primo caso, il bene è sottratto in modo totale e permanente a qualsiasi forma di esecuzione. Nel secondo caso, il bene è pignorabile solo in presenza di determinate condizioni, limiti quantitativi o tipologie di creditori.
L’elenco dei beni impignorabili è contenuto principalmente nell’art. 514 del codice di procedura civile, integrato da disposizioni speciali come l’art. 545 c.p.c. per i crediti impignorabili. La ratio del divieto di pignoramento è tutelare la dignità della persona, la continuità dell’attività lavorativa e la sopravvivenza minima del nucleo familiare.
Nei prossimi paragrafi verranno analizzate nel dettaglio le tipologie di beni mobili, immobili e crediti che rientrano nel novero dei beni impignorabili, con esempi pratici e riferimenti normativi specifici.
Beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c.
I beni mobili assolutamente impignorabili sono beni di uso quotidiano o aventi valore personale e familiare, la cui sottrazione comprometterebbe i diritti fondamentali del debitore. L’articolo 514 c.p.c. elenca in modo tassativo queste categorie, sottraendole a ogni tipo di procedura esecutiva.
L’elenco include:
- Cose sacre e destinate al culto: beni religiosi adibiti a uso liturgico o a esercizio del culto.
- L’anello nuziale e gli abiti personali: indumenti, biancheria, letti, tavoli da pranzo e sedie, armadi, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli da cucina, lavatrici, utensili domestici e il mobile che li contiene.
- Scorte alimentari e combustibili: beni necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei familiari conviventi.
- Armi e strumenti detenuti per obblighi di pubblica sicurezza: armi che il debitore è tenuto a conservare in adempimento di un pubblico servizio.
- Decorazioni al valore e documenti di famiglia: lettere, registri, scritti familiari, manoscritti, salvo che formino parte di collezioni.
- Animali da compagnia: cani, gatti o altri animali non destinati a scopi commerciali, produttivi o alimentari.
- Animali di assistenza o terapeutici: animali impiegati per terapie o assistenza al debitore o a un familiare.
Questi beni non possono essere espropriati nemmeno in presenza di debiti fiscali o giudiziari. L’impignorabilità è opponibile mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora venga illegittimamente avviata una procedura.
Nel paragrafo successivo saranno trattati i beni relativamente impignorabili, con focus sui limiti quantitativi e sulle eccezioni per le attività lavorative.
Beni relativamente impignorabili e limiti quantitativi
I beni relativamente impignorabili sono beni che, pur rientrando nel patrimonio del debitore, possono essere pignorati solo in presenza di condizioni particolari o entro limiti prestabiliti. La loro impignorabilità è subordinata al rispetto di vincoli normativi specifici e alla verifica dell’insufficienza del resto del patrimonio esecutabile.
L’art. 515 c.p.c. disciplina la pignorabilità degli strumenti e oggetti indispensabili per l’attività lavorativa, professionale o imprenditoriale del debitore:
- Strumenti di lavoro: possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto del loro valore, qualora il valore di realizzo degli altri beni non sia sufficiente a soddisfare il credito.
- Eccezione per società: per i soggetti costituiti in forma societaria, i beni strumentali sono sempre pignorabili se il capitale investito prevale sul lavoro personale.
Rientrano in questa categoria anche:
- Frutti pendenti: possono essere pignorati solo nelle sei settimane precedenti la maturazione.
- Bachi da seta: sono pignorabili solo quando la maggioranza ha già formato il bozzolo.
L’impignorabilità relativa richiede la valutazione concreta del valore del bene e del contesto economico del debitore. La tutela non è automatica e può essere oggetto di opposizione giudiziale.
La sezione successiva affronterà i crediti impignorabili, con attenzione a stipendi, pensioni e indennità.
Crediti impignorabili: pensioni, sussidi, assegni e stipendi
Alcuni crediti vantati dal debitore, pur essendo somme di denaro, sono esclusi dalla possibilità di esecuzione forzata. L’art. 545 c.p.c. disciplina l’impignorabilità di determinate categorie di crediti a tutela delle esigenze di sostentamento e dignità personale.
Le categorie di crediti impignorabili includono:
- Crediti alimentari: impignorabili salvo che per obblighi alimentari e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.
- Sussidi assistenziali: sussidi di maternità, malattia, funerali, e indennità erogate da enti assistenziali.
- Assegni di mantenimento: crediti per mantenimento di coniugi o figli indigenti, erogati in sede di separazione o divorzio.
- Pensioni: impignorabili nella parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di 1.000 euro mensili. La quota eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto.
- Stipendi e salari: pignorabili nei limiti di un quinto, salvo concorrenti cause legittime, fino a un massimo della metà dell’importo.
In caso di accredito su conto corrente, le somme riconducibili a stipendi o pensioni sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento. Per accreditamenti successivi, valgono le soglie ordinarie.
Nel prossimo paragrafo verranno analizzati i beni immobili impignorabili, con particolare attenzione alla prima casa.
Prima casa e beni immobili impignorabili in caso di debiti fiscali
L’impignorabilità della prima casa è disciplinata da norme speciali relative ai debiti fiscali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere al pignoramento della casa di abitazione se sussistono determinate condizioni cumulative.
La prima casa è impignorabile quando:
- È l’unico immobile intestato al debitore.
- Il debitore vi ha stabilito la residenza anagrafica.
- L’immobile è accatastato in categorie diverse da A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici).
- Il debito fiscale non supera i 120.000 euro.
In caso contrario, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sull’immobile per debiti superiori a 20.000 euro e, se decorrono 6 mesi senza pagamento, può avviare il pignoramento. Prima di procedere, è obbligatorio notificare il preavviso di pignoramento con almeno 30 giorni di anticipo.
Gli altri immobili del debitore (seconda casa, terreni, immobili commerciali) sono pignorabili se il loro valore complessivo supera i 120.000 euro. Anche i beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale sono espropriabili in caso di debiti fiscali, purché il debito sia contratto per esigenze familiari.
Il paragrafo seguente tratterà i limiti al pignoramento di conti correnti, auto e beni cointestati.
Conti correnti, beni cointestati e strumenti di lavoro: impignorabilità e limiti
I conti correnti bancari o postali sono pignorabili, ma con limiti specifici se utilizzati per l’accredito di stipendi o pensioni. In particolare, le somme accreditate antecedentemente al pignoramento sono impignorabili fino a 1.344,21 euro, pari al triplo dell’assegno sociale.
In presenza di conti correnti cointestati, l’agente della riscossione può agire solo sulla quota parte di spettanza del debitore. In caso di beni indivisibili, è prevista la vendita dell’intero bene con successiva ripartizione pro-quota.
Le auto di proprietà del debitore sono pignorabili, salvo che siano strumentali e indispensabili all’esercizio della professione, come nel caso di veicoli commerciali per lavoratori autonomi.
Il pignoramento non può mai superare i limiti fissati per legge per evitare che il debitore venga privato degli strumenti necessari alla propria sussistenza o attività economica. Qualsiasi violazione dei limiti di impignorabilità rende l’atto parzialmente inefficace e può essere contestata davanti al giudice dell’esecuzione.
Nell’ultima sezione sarà trattata l’impignorabilità dei diritti di uso e abitazione e delle decorazioni personali.
Diritto di abitazione, uso e decorazioni personali: divieto assoluto di pignoramento
Il diritto di uso e il diritto di abitazione, in quanto diritti reali di godimento a carattere personalissimo, sono impignorabili. Questi diritti si riferiscono alla possibilità, esclusiva e personale, di utilizzare un immobile come residenza o per fini di necessità familiare.
L’impignorabilità si applica anche nel caso in cui l’immobile venga successivamente pignorato, purché il diritto sia stato trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione del pignoramento.
Le decorazioni al valore, così come le lettere e i manoscritti familiari, sono esclusi da espropriazione per il loro valore morale e personale. La loro impignorabilità è assoluta, salvo che formino parte di collezioni a rilevanza economica.
La tutela di questi diritti si basa sul principio della protezione della sfera personale e familiare del debitore, riconosciuto dalla normativa ordinaria e costituzionale.