Un creditore non può presentarsi a casa del debitore e prendersi quello che gli spetta. Non può nemmeno bloccare da solo uno stipendio o un conto corrente. Per arrivare al recupero forzato serve un documento preciso, che la legge chiama titolo esecutivo.
Il codice di procedura civile lo dice in modo netto. L’esecuzione forzata può avvenire solo in base a un titolo esecutivo e solo per un diritto «certo, liquido ed esigibile». In parole semplici il credito deve essere sicuro nella sua esistenza, avere un importo determinato o facile da calcolare ed essere già scaduto.
Quali sono i titoli esecutivi
La legge li divide in tre gruppi.
| Gruppo | Esempi | Cosa si può ottenere |
|---|---|---|
| Provvedimenti del giudice e altri atti a cui la legge dà forza esecutiva | Sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi esecutivi | Pagamento di somme, consegna di beni, rilascio di immobili |
| Scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito indicati dalla legge | Cambiale, assegno, scrittura privata firmata davanti a un notaio | Solo il pagamento di somme di denaro |
| Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato | Atto di mutuo stipulato dal notaio | Pagamento di somme, consegna di beni, rilascio di immobili |
C’è una differenza importante. Il primo gruppo nasce da un giudizio, perché un giudice ha esaminato la questione. Il secondo e il terzo invece nascono fuori dal tribunale: è il documento stesso a dare al creditore la possibilità di procedere. Per questo una cambiale non pagata o un mutuo stipulato dal notaio permettono di avviare il recupero senza passare prima da una causa.
Il decreto ingiuntivo: quando diventa esecutivo
Il decreto ingiuntivo è l’ordine di pagamento che il giudice emette su richiesta del creditore, guardando i documenti che porta, senza sentire subito il debitore. Di regola il debitore ha quaranta giorni dalla notifica per fare opposizione. Il giudice, se ci sono giusti motivi, può ridurre il termine fino a dieci giorni o allungarlo fino a sessanta. I termini sono più lunghi se il debitore vive all’estero.
Il decreto può diventare titolo esecutivo in due modi.
- Subito, se il giudice concede l’esecuzione provvisoria. Può farlo quando il credito si fonda su una cambiale, un assegno o un atto notarile. Può farlo anche quando ritardare causerebbe un grave pregiudizio, oppure quando il creditore porta un documento firmato dal debitore che prova il credito.
- Dopo, se il debitore non fa opposizione nei tempi, oppure la fa ma poi non si costituisce in giudizio. In questo caso il giudice, su richiesta del creditore, dichiara il decreto esecutivo e l’opposizione non si può più proporre, salvo casi particolari.
Per questo un decreto ingiuntivo non va mai ignorato. Lasciare scadere i quaranta giorni vuol dire, nella maggior parte dei casi, perdere la possibilità di contestare il debito nel merito.
Dal titolo al pignoramento
Avere un titolo esecutivo non basta per pignorare subito. Prima il creditore deve notificare al debitore il titolo e il precetto. Il precetto è un’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che altrimenti si procederà al recupero forzato.
Il precetto deve contenere anche un avvertimento che interessa da vicino le famiglie in difficoltà. Il debitore può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) per cercare un accordo o proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.
Se il creditore non avvia il pignoramento entro novanta giorni dalla notifica del precetto, il precetto perde efficacia e va rinnovato.
Cosa può fare chi riceve un titolo o un precetto
Il titolo esecutivo dà forza al creditore, ma non lo mette al riparo da ogni contestazione. La legge prevede due strade principali.
- Opposizione all’esecuzione: si contesta il diritto del creditore a procedere. Per esempio il debito è già stato pagato, è prescritto, oppure il titolo non esiste o non è più valido.
- Opposizione agli atti esecutivi: si contestano errori di forma negli atti, come una notifica irregolare o un precetto senza gli elementi obbligatori. Qui i termini sono brevi.
Prima ancora di pensare a un’opposizione, conviene leggere con attenzione quello che arriva:
- Che tipo di titolo è, e se è stato notificato.
- Se l’importo nel precetto corrisponde al titolo, con interessi e spese calcolati correttamente.
- Chi sta agendo: se è il creditore originario o un soggetto a cui il credito è stato ceduto.
- Le date: da quando decorrono i dieci giorni e i novanta giorni.
I termini per reagire sono stretti. Chi riceve un decreto ingiuntivo, un precetto o un atto di pignoramento dovrebbe rivolgersi subito a un avvocato. Se i debiti sono più di quanti si riesca a pagare, conviene valutare con un OCC le procedure previste per il sovraindebitamento.
Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione del singolo caso.