Chi è schiacciato dai debiti può chiedere al tribunale di esserne liberato, e la liberazione può riguardare anche le tasse non pagate. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, la seconda parte del suo commento al Codice della crisi d’impresa, dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione.
Una circolare non cambia la legge. È il documento con cui l’Agenzia spiega ai propri uffici come leggere le norme e come comportarsi davanti a chi chiede di uscire dai debiti. Per questo dice molto su cosa aspettarsi quando, tra i creditori, c’è il Fisco.
Il messaggio, in sintesi: i debiti tributari si possono cancellare, ma non tutti, e non per tutti.
Le strade per uscire dai debiti
Le procedure di sovraindebitamento sono pensate per chi non può accedere alle procedure delle grandi imprese: consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli. Si attivano tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), che affianca il debitore e dialoga con i creditori.
| Procedura | Per chi | In parole semplici |
|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | chi ha debiti solo personali | un piano di pagamento, anche parziale, approvato dal giudice |
| Concordato minore | professionisti e piccole imprese | una proposta ai creditori, che votano |
| Liquidazione controllata | chi mette a disposizione i propri beni | i beni vengono venduti per pagare i creditori |
| Esdebitazione | il debitore, alla fine del percorso | i debiti rimasti non pagati non si possono più pretendere |
Per chi passa dalla liquidazione controllata, la liberazione arriva alla chiusura della procedura oppure, se prima, dopo tre anni dalla sua apertura, sempre con una verifica del giudice.
Cosa si cancella e cosa no
Con l’esdebitazione i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili: il creditore non può più chiederne il pagamento. Secondo la circolare, come riportata dalla stampa specializzata, l’effetto può riguardare anche i debiti con il Fisco.
Le sanzioni vanno però distinte:
- le sanzioni accessorie, legate all’imposta non pagata, seguono la sorte di quell’imposta e vengono cancellate con lei;
- le sanzioni autonome, non collegate a un debito d’imposta che si estingue, restano escluse e possono essere ancora riscosse.
C’è poi un limite che riguarda le persone vicine al debitore. La liberazione vale per chi l’ha ottenuta, non per gli altri: coobbligati e fideiussori, per esempio un familiare che ha firmato come garante, possono essere ancora chiamati a pagare.
Quando il Fisco si oppone: la meritevolezza
La liberazione dai debiti non è automatica. Non può ottenerla chi si è indebitato con colpa grave, malafede o frode: è il requisito che la legge chiama, in sostanza, meritevolezza.
Il punto più rilevante della circolare riguarda proprio chi ha soprattutto debiti con il Fisco. Secondo quanto riportato da diritto.it e PMI.it, per l’Agenzia avere debiti in prevalenza tributari, o non aver pagato per un lungo periodo, non basta da solo a dimostrare la colpa grave.
Gli uffici devono invece guardare alla storia del debito:
- da dove nasce l’indebitamento;
- se il debitore aveva risorse disponibili e come le ha usate;
- se ha aggravato consapevolmente la propria situazione;
- se ci sono comportamenti fraudolenti.
In altre parole, conta il perché non si è pagato, non solo il quanto.
Chi non ha nulla da offrire
La legge prevede una liberazione anche per chi non può offrire ai creditori nulla, né oggi né in prospettiva: è l’esdebitazione del cosiddetto incapiente. È riservata alla persona fisica meritevole e si può ottenere una sola volta.
Non è però un colpo di spugna definitivo. Se nei tre anni successivi al provvedimento il debitore riceve entrate o beni che permettono di pagare i creditori in misura significativa, l’obbligo di pagamento torna, nei limiti previsti dalla legge.
Chi pensa di trovarsi in una di queste situazioni deve valutare il proprio caso con un professionista o con un Organismo di composizione della crisi: ogni storia di debito è diversa, e le condizioni vanno verificate una per una.