Cessione del credito: quando il debito passa a una società di recupero

La cessione del credito è una situazione sempre più frequente. Arriva una lettera, o una telefonata, da una società di cui non si è mai sentito parlare. Chiede di pagare un debito nato anni prima con una banca, una finanziaria o un gestore di luce e telefono. La prima reazione è spesso il sospetto: è una truffa? Devo davvero pagare a loro?

La risposta passa da un istituto antico del diritto civile, la cessione del credito.

Che cos’è la cessione del credito

Con la cessione il creditore trasferisce il suo credito a un altro soggetto, che prende il suo posto. Chi vende si chiama cedente, chi compra cessionario, e il debitore diventa debitore ceduto. La cessione può essere fatta a pagamento o gratuitamente.

Il punto che sorprende di più è che non serve il consenso del debitore. Il codice civile consente al creditore di cedere il credito «anche senza il consenso del debitore». Fanno eccezione i crediti strettamente personali e quelli che la legge vieta di cedere.

Le parti del contratto originario possono anche escludere la cessione. Quel divieto però non vale contro chi ha comprato il credito, a meno che si provi che il compratore lo conosceva al momento della cessione.

Nella pratica le banche e le finanziarie cedono spesso i crediti che non riescono a recuperare, i cosiddetti crediti deteriorati. Li cedono a società specializzate, anche in grandi pacchetti.

Quando la cessione vale per il debitore

La cessione è un accordo tra cedente e cessionario. Il debitore ne è vincolato solo quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

Questo ha una conseguenza pratica. Se il debitore, prima di sapere della cessione, paga il vecchio creditore, quel pagamento lo libera dal debito. Non è così se il nuovo creditore dimostra che il debitore sapeva già della cessione.

Le cessioni in blocco. Per le cessioni di grandi pacchetti di crediti da parte di banche e intermediari, il Testo unico bancario prevede una forma di pubblicità semplificata. Al posto della notifica a ciascun debitore, si pubblica un avviso in Gazzetta Ufficiale. Per questo molti debitori vengono a sapere della cessione solo quando la società acquirente li contatta.

La pubblicazione in Gazzetta dice che c’è stata una cessione in blocco, ma non sempre basta a dimostrare che un singolo credito ne faceva parte. Su chi deve provarlo e con quali documenti la giurisprudenza ha seguito orientamenti diversi, alcuni più rigorosi verso la società acquirente. È un punto che spesso si discute davanti al giudice.

Cosa cambia e cosa resta uguale

Con la cessione cambia la persona a cui si deve pagare. Il debito invece resta quello che era.

Cambia Resta uguale
Il soggetto a cui pagare L’importo dovuto, cioè il credito originario con gli accessori previsti
Chi invia solleciti e propone accordi Le garanzie: il codice prevede che il credito passi con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori
Chi può agire in giudizio o proseguire un recupero già avviato In linea generale, le contestazioni che il debitore poteva sollevare contro il creditore originario

Un chiarimento utile riguarda il prezzo. Quanto la società ha pagato per comprare il credito non cambia quello che il debitore deve. Il cessionario subentra nel credito così com’era. Allo stesso tempo, non può pretendere più di quello che avrebbe potuto chiedere il creditore originario.

Un’eccezione riguarda il pegno. Chi cede il credito non può trasferire il possesso della cosa data in pegno senza il consenso di chi l’ha data. Se manca il consenso, il cedente resta custode del pegno.

Le nuove regole per chi gestisce i crediti

Il mercato dei crediti deteriorati ha regole europee. La direttiva (UE) 2021/2167 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 116 del 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2024.

Secondo la Banca d’Italia, i gestori di crediti in sofferenza sono società che gestiscono questi crediti per conto di chi li ha acquistati: incassano, recuperano i pagamenti e rinegoziano le condizioni. Per farlo devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia e iscritte in un albo pubblico, consultabile sul sito della stessa Banca d’Italia.

Tra gli obblighi indicati dalla Banca d’Italia c’è l’informativa al debitore su ogni variazione dei tassi e degli oneri e su ogni pagamento dovuto. Ci sono poi la gestione dei reclami e la rinegoziazione delle condizioni del contratto.

Cosa verificare quando arriva una richiesta

Una richiesta da una società sconosciuta non è per forza una truffa. Non va però nemmeno pagata a occhi chiusi. Prima di qualunque pagamento conviene controllare alcune cose.

  1. Chi scrive. Il nome della società, e se agisce come acquirente del credito o come gestore per conto di altri. Se è un gestore di crediti in sofferenza, si può verificare che sia iscritto all’albo della Banca d’Italia.
  2. La prova della cessione. Gli estremi della cessione, l’eventuale avviso in Gazzetta Ufficiale e gli elementi che collegano proprio quel credito alla cessione.
  3. L’importo. Da quale contratto nasce il debito, e come sono calcolati capitale, interessi e spese.
  4. Le date. Da quanto tempo il debito non è stato chiesto. Alcuni crediti si prescrivono, e il passaggio a un nuovo creditore non cancella il tempo già trascorso.
  5. I canali di pagamento. Pagare solo su conti intestati al soggetto legittimato e conservare ogni ricevuta.

Se la richiesta non convince, le contestazioni vanno fatte per iscritto. Davanti a un decreto ingiuntivo o a un precetto bisogna agire subito con l’aiuto di un avvocato. Se i debiti sono troppi rispetto al reddito, è utile valutare con un OCC le procedure per il sovraindebitamento.

Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

Chi siamo

Per anni abbiamo lavorato nel settore del debito aziendale, vedendo le banche come entità intoccabili. Un mondo complesso, dove le grandi società avevano sempre i loro consulenti pronti a difenderle.

Ci siamo resi conto che nessuno si stava occupando delle famiglie e dei piccoli imprenditori. Persone comuni, lasciate sole e senza tutela di fronte a un sistema che non conoscevano, schiacciate da un peso psicologico enorme.

Così, nel 2011, contro lo scetticismo generale, siamo stati tra i primi in Italia a creare uno Studio Legale focalizzato sulla difesa delle persone fortemente indebitate in tutta Italia utilizzando il web, rendendo accessibile un aiuto che prima non esisteva.

La nostra missione è quella di ridare dignità e serenità alle persone, ascoltandole senza giudicarle e difendendole con la massima competenza legale.

Oggi, dopo aver aiutato migliaia di famiglie a riprendere il controllo della loro vita, la nostra più grande soddisfazione sono le loro testimonianze e la tranquillità che hanno finalmente ritrovato.

Se ti trovi anche tu nella stessa situazione di difficoltà, sappi che una soluzione legale esiste. Il primo passo è semplicemente parlarne con qualcuno che può davvero aiutarti, senza impegno.

Avv. Francesco Cacciola

Avv. Elvira Carpentieri