La cessione del credito è una situazione sempre più frequente. Arriva una lettera, o una telefonata, da una società di cui non si è mai sentito parlare. Chiede di pagare un debito nato anni prima con una banca, una finanziaria o un gestore di luce e telefono. La prima reazione è spesso il sospetto: è una truffa? Devo davvero pagare a loro?
La risposta passa da un istituto antico del diritto civile, la cessione del credito.
Che cos’è la cessione del credito
Con la cessione il creditore trasferisce il suo credito a un altro soggetto, che prende il suo posto. Chi vende si chiama cedente, chi compra cessionario, e il debitore diventa debitore ceduto. La cessione può essere fatta a pagamento o gratuitamente.
Il punto che sorprende di più è che non serve il consenso del debitore. Il codice civile consente al creditore di cedere il credito «anche senza il consenso del debitore». Fanno eccezione i crediti strettamente personali e quelli che la legge vieta di cedere.
Le parti del contratto originario possono anche escludere la cessione. Quel divieto però non vale contro chi ha comprato il credito, a meno che si provi che il compratore lo conosceva al momento della cessione.
Nella pratica le banche e le finanziarie cedono spesso i crediti che non riescono a recuperare, i cosiddetti crediti deteriorati. Li cedono a società specializzate, anche in grandi pacchetti.
Quando la cessione vale per il debitore
La cessione è un accordo tra cedente e cessionario. Il debitore ne è vincolato solo quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Questo ha una conseguenza pratica. Se il debitore, prima di sapere della cessione, paga il vecchio creditore, quel pagamento lo libera dal debito. Non è così se il nuovo creditore dimostra che il debitore sapeva già della cessione.
Le cessioni in blocco. Per le cessioni di grandi pacchetti di crediti da parte di banche e intermediari, il Testo unico bancario prevede una forma di pubblicità semplificata. Al posto della notifica a ciascun debitore, si pubblica un avviso in Gazzetta Ufficiale. Per questo molti debitori vengono a sapere della cessione solo quando la società acquirente li contatta.
La pubblicazione in Gazzetta dice che c’è stata una cessione in blocco, ma non sempre basta a dimostrare che un singolo credito ne faceva parte. Su chi deve provarlo e con quali documenti la giurisprudenza ha seguito orientamenti diversi, alcuni più rigorosi verso la società acquirente. È un punto che spesso si discute davanti al giudice.
Cosa cambia e cosa resta uguale
Con la cessione cambia la persona a cui si deve pagare. Il debito invece resta quello che era.
| Cambia | Resta uguale |
|---|---|
| Il soggetto a cui pagare | L’importo dovuto, cioè il credito originario con gli accessori previsti |
| Chi invia solleciti e propone accordi | Le garanzie: il codice prevede che il credito passi con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori |
| Chi può agire in giudizio o proseguire un recupero già avviato | In linea generale, le contestazioni che il debitore poteva sollevare contro il creditore originario |
Un chiarimento utile riguarda il prezzo. Quanto la società ha pagato per comprare il credito non cambia quello che il debitore deve. Il cessionario subentra nel credito così com’era. Allo stesso tempo, non può pretendere più di quello che avrebbe potuto chiedere il creditore originario.
Un’eccezione riguarda il pegno. Chi cede il credito non può trasferire il possesso della cosa data in pegno senza il consenso di chi l’ha data. Se manca il consenso, il cedente resta custode del pegno.
Le nuove regole per chi gestisce i crediti
Il mercato dei crediti deteriorati ha regole europee. La direttiva (UE) 2021/2167 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 116 del 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2024.
Secondo la Banca d’Italia, i gestori di crediti in sofferenza sono società che gestiscono questi crediti per conto di chi li ha acquistati: incassano, recuperano i pagamenti e rinegoziano le condizioni. Per farlo devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia e iscritte in un albo pubblico, consultabile sul sito della stessa Banca d’Italia.
Tra gli obblighi indicati dalla Banca d’Italia c’è l’informativa al debitore su ogni variazione dei tassi e degli oneri e su ogni pagamento dovuto. Ci sono poi la gestione dei reclami e la rinegoziazione delle condizioni del contratto.
Cosa verificare quando arriva una richiesta
Una richiesta da una società sconosciuta non è per forza una truffa. Non va però nemmeno pagata a occhi chiusi. Prima di qualunque pagamento conviene controllare alcune cose.
- Chi scrive. Il nome della società, e se agisce come acquirente del credito o come gestore per conto di altri. Se è un gestore di crediti in sofferenza, si può verificare che sia iscritto all’albo della Banca d’Italia.
- La prova della cessione. Gli estremi della cessione, l’eventuale avviso in Gazzetta Ufficiale e gli elementi che collegano proprio quel credito alla cessione.
- L’importo. Da quale contratto nasce il debito, e come sono calcolati capitale, interessi e spese.
- Le date. Da quanto tempo il debito non è stato chiesto. Alcuni crediti si prescrivono, e il passaggio a un nuovo creditore non cancella il tempo già trascorso.
- I canali di pagamento. Pagare solo su conti intestati al soggetto legittimato e conservare ogni ricevuta.
Se la richiesta non convince, le contestazioni vanno fatte per iscritto. Davanti a un decreto ingiuntivo o a un precetto bisogna agire subito con l’aiuto di un avvocato. Se i debiti sono troppi rispetto al reddito, è utile valutare con un OCC le procedure per il sovraindebitamento.
Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione del singolo caso.